Sentenza 4 aprile 2002
Massime • 1
L'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato.
Commentario • 1
- 1. TFR: quando deve essere pagato il trattamento di fine rapportoPaolo Ballanti · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AUTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAMICO FRANCO, BORSOTTI GIAN PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP TA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CUNEO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1028/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 08/03/99 R.G.N. 221/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
UDITO L'AVVOCATO FONTANA per delega DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 17 febbraio 1997, il Sig. IO PI ricorreva al Pretore di Torino chiedendo che la Fiat Auto s.p.a., la quale gli aveva corrisposto il trattamento di fine rapporto oltre 40 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, fosse condannata a pagargli complessive Lire 822.988, a titolo di interessi e rivalutazione, oltre interessi e rivalutazione ulteriori. Con sentenza in data 3 aprile 1997, il Pretore accoglieva solo in parte la domanda, condannando la società convenuta al pagamento di L.248.810, oltre le spese processuali.
L'appello del lavoratore veniva accolto dal Tribunale della stessa sede che condannava la società a pagare l'intera somma richiesta da controparte, oltre accessori e spese dei due gradi. Ha ritenuto il giudice di appello che i meccanismi di calcolo previsti dall'art. 2120 c.civ. novellato erano attuabili da una grande impresa, dotata di adeguati strumenti informatici, pressoché immediatamente, salva, eventualmente, la necessità di conoscere la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per la frazione percentuale dell'ultimo mese;
quanto agli importi retributivi costituenti la base di calcolo, essi sarebbero stati disponibili già il giorno seguente la risoluzione del rapporto. D'altra parte, l'art. 26 del c.c.n.l. di categoria, integrando la disposizione dell'art. 2120 c.civ., prevedeva che l'azienda corrispondesse il trattamento di fine rapporto all'atto della risoluzione del rapporto, con evidente riferimento al momento, sicché le stesse parti sociali avevano ritenuto immediatamente computabile il trattamento dovuto.
Non era invocabile l'art. 1183 c.civ., che, dopo avere fissato una regola generale, prevedeva una possibile eccezione per il solo caso in cui il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita non sia determinato;
nel caso in esame, il dato cronologico dell'adempimento era pattiziamente stabilito.
Inoltre, l'art. 13 dello stesso c.c.n.l. prevedeva la cadenza mensile della retribuzione periodica, con eventuali acconti allo scadere della prima quindicina, secondo le consuetudini aziendali e, in caso di contestazione, imponeva il versamento frazionato, tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, della parte non contestata;
la clausola doveva valere anche per il trattamento di fine rapporto, sicché il saldo, non immediatamente determinabile al momento della risoluzione, avrebbe dovuto essere corrisposto non appena disponibili gli elementi per il calcolo definitivo, senza che il creditore potesse rifiutare l'adempimento parziale, contravvenendo agli obblighi di buona fede.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la IA AUTO s.p.a. con due complessi motivi illustrati con memoria.
Resiste il PI con controricorso, pure seguito da memoria illustrativa, coi quale eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso in quanto attinente a questioni di fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso, la società nega che l'art. 2120, comma primo, c.civ. imponga il pagamento del trattamento di fine rapporto al momento stesso della cessazione del rapporto di lavoro, anche perché siffatta immediatezza non sarebbe conciliabile con la struttura e con i meccanismi di applicazione dell'istituto i quali impongono un tempo ragionevole per la quantificazione e la liquidazione del dovuto, anche per il necessario riferimento alle retribuzioni degli ultimi mesi di servizio. Tale norma, infatti, non prevede alcun termine tassativo per il pagamento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso contratto collettivo riconosce alle aziende un termine di adempimento di quindici giorni per la retribuzione mensile.
Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la lettura operata dal giudice di appello dell'art. 26 c.c.n.l., siccome contraria ai criteri di ermeneutica contrattuale. Sostiene che l'espressione l'azienda corrisponderà il trattamento di fine rapporto all'atto della risoluzione del rapporto non avrebbe potuto interpretarsi contro l'effettiva volontà delle parti, nel senso, cioè, che le stesse avessero inteso concordare l'immediata erogazione del trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro. La espressione all'atto non aveva lo stesso senso che immediatamente trattandosi, quanto alla prima, di espressione generalmente di contenuto del tutto neutro, specie in presenza degli elementi tecnico-strutturali di calcolo del trattamento di fine rapporto e delle correlate difficoltà di una immediata liquidazione. Contro l'interpretazione dell'art. 26 del c.c.n.l. milita anche la norma di cui all'accordo 5 giugno 1997 (secondo il quale la dizione "all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro" (...) deve necessariamente essere interpretato tenendo conto dei tempi tecnici suddetti), successiva al contratto collettivo, accordo di cui il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi dell'art. 1362 c.civ., al pari della prassi aziendale di corrispondere il trattamento di fine rapporto nel mese successivo alla cessazione del rapporto.
L'art. 429 c.p.c. richiede per la sua applicazione il ritardo nell'adempimento da parte del datore di lavoro, ritardo da valutarsi in relazione al momento in cui il credito è divenuto esigibile. A tale riguardo, contrariamente al giudizio espresso dal Tribunale, soccorre l'art. 1183 c.civ. secondo cui, in deroga al principio generale dell'immediata esigibilità della prestazione, qualora tuttavia in virtù degli usi o per la natura della prestazione (...) sia necessario un termine, questo in mancanza di accordo tra le parti è stabilito dal giudice. A tale riguardo il giudice di appello aveva omesso quell'indagine che, invece aveva correttamente svolto il Pretore.
I due motivi, che per la connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati.
Deve, anzitutto, rilevarsi che il credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore e, quindi, il pagamento di una somma di danaro, non può ritenersi illiquido per la sola circostanza che per la sua esatta determinazione siano necessari calcoli, anche non elementari, purché preesistano i dati necessari per la determinazione del quantum (Cass. 1^ settembre 1990, n. 9084;
18 agosto 2000, n. 10942; 12 marzo 2001, n. 3563).
Peraltro, la condizione di liquidità o illiquidità del credito non assume rilievo ai fini dell'art. 429, comma terzo, c.p.c. o dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi, cioè dal momento in cui risulta perfezionata la fattispecie costitutiva del credito, ancorché avente un oggetto solo determinabile. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata, con la precisazione ulteriore che la sentenza di condanna non ha, in ordine agli accessori, effetti costitutivi di liquidazione, ma contiene il mero accertamento della natura indicizzato del credito, senza che sia neppure necessario che il giudice indichi un preciso quantitativo di moneta (Cass. 20 marzo 1987, n. 2803; 6 novembre 1990, n. 10652). Credito esigibile, d'altro lato, è quello non soggetto a condizione sospensiva o a termine o ad altri ostacoli di natura giuridica che possa essere immediatamente soddisfatto (anche ai fini della decorrenza della prescrizione).
Sotto il profilo dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., la maturazione del diritto, ivi contemplata, coincide con la esigibilità del credito: rivalutazione e interessi hanno la funzione di compensare il creditore del ritardo con cui riceve le somme dovutegli, sicché non è configurabile ritardo prima che si possa pretendere il pagamento (Cass. 29 marzo 1996 n. 2896; 11 aprile 1996, n. 3370; 27 agosto 1999, n. 9014) e, per converso, la maturazione del diritto segna il momento di decorrenza di interessi e rivalutazione. L'assunto della ricorrente, secondo cui l'impossibilità di determinare il quantum del trattamento di fine rapporto nello stesso giorno di cessazione del rapporto di lavoro comporterebbe, ai sensi dell'art. 1183 c.civ., lo spostamento della scadenza dell'obbligazione all'esaurimento del periodo necessario per l'acquisizione di tutti gli elementi del computo, contrasta con la regola specifica per i crediti di lavoro che, ai sensi del citato art. 429, terzo comma, c.p.c., vengono in essere già come crediti indicizzati naturaliter.
D'altra parte, la formulazione letterale dell'art. 2120 c.civ., secondo cui in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto non lascia dubbi sulla circostanza che l'obbligazione regolata dalla norma trova la sua fonte nella cessazione del rapporto che ne rappresenta quindi il momento genetico a partire dal quale deve essere adempiuta, talché l'art. 1183 non appare invocabile, neppure per quanto esso dispone al primo comma, per il caso - non ricorrente nella fattispecie legale in esame - in cui non sia determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita;
tanto meno può sostenersi che la natura della prestazione (che, come detto, costituisce oggetto di obbligazione ab origine indicizzata) o il modo dell'esecuzione (i calcoli necessari per il computo del trattamento di fine rapporto non riguardano il modo dell'esecuzione, ma la concreta determinazione del contenuto della prestazione) comportino la necessità di un termine da stabilirsi dal giudice, in mancanza di accordo delle parti, ai sensi della seconda proposizione del primo comma dell'art. 1183 c.civ.. È appena il caso di osservare, perciò, che qualora dovesse ritenersi, in via di mera ipotesi, che l'art. 2120 c.civ. non determini il tempo di esecuzione dell'obbligazione, il creditore potrebbe esigerla immediatamente, ai sensi della prima proposizione del primo comma dell'art. 1183 cit., sicché sin dal suo sorgere essa diviene produttiva di interessi ed è rivalutabile.
Ne consegue, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass. 10942/2000 e 3563/2001 citate) che la sentenza di condanna non ha, in ordine agli accessori, effetti costitutivi di liquidazione, ma contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito, senza che sia neppure necessario che il giudice indichi un preciso ammontare di moneta.
In presenza di una obbligazione ex lege, quale quella del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, non modificabile dalla contrattazione collettiva, l'ulteriore argomento tratto dal Tribunale dalla formulazione dell'art. 26 del c.c.n.l. di categoria (secondo il quale l'azienda deve corrispondere il trattamento di fine rapporto all'atto della risoluzione del rapporto) ha valore confermativo e rafforzativo delle argomentazioni che precedono. Deve escludersi, pertanto, la fondatezza della critica mossa con generico riferimento alle norme di ermeneutica contrattuale all'interpretazione, accolta dal Tribunale, di tale norma collettiva. Si tratta di interpretazione di contratto collettivo di diritto comune che, come è costantemente riaffermato da questa Corte, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito e, in sede di legittimità è censurabile solo per vizio di motivazione o per violazione degli artt. 1362 e segg. c.civ., talché le critiche non possono consistere nella mera proposizione di una diversa interpretazione delle clausole contrattuali rispetto a quella accolta dal giudice di merito (Cass. 13 agosto 2001, n. 11069; 14 aprile 2001, n. 5596; 11 giugno 1999, n. 5767; 29 aprile 1999, n. 4310). Nel caso in esame, l'interpretazione accolta dal Tribunale non appare illogica ed è aderente al criterio dell'esegesi letterale del testo contrattuale.
L'interpretazione autentica della stessa norma ad opera dell'accordo collettivo 5 giugno 1997 (posteriore al perfezionamento della fattispecie in esame), richiamato nel ricorso, non può incidere sul precetto dell'art. 2120 c.civ., concernente una obbligazione ex lege.
Appaiono, per contro, ultronee e non pertinenti ai fini della decisione, nondimeno correttamente adottata dal Tribunale nella parte dispositiva della sentenza (quest'ultima va solo corretta nella motivazione a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.), le considerazioni svolte dal giudice di appello in relazione alla facoltà del creditore di rifiutare (ma, per converso, anche di accettare) un pagamento parziale, a norma dell'art. 1181 c.civ., e sull'obbligo del datore di lavoro di provvedere eventualmente ad un versamento frazionato, per la parte non contestata della retribuzione (compresa quella dovuta alla fine del rapporto di lavoro), ai sensi dell'art. 13 del c.c.n.l.. Rileva, infatti, la Corte che ne' la norma codicistica ne' la disposizione collettiva, citate da ultime, hanno riguardo al contenuto specifico dell'obbligazione retributiva, di talché, anche in ipotesi di pagamenti parziali, in sede di determinazione complessiva e definitiva di quanto spetta al lavoratore per trattamento di fine rapporto, debbono comunque computarsi gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dal giorno di maturazione del credito (ovviamente tenendosi conto a favore del debitore, anche ai fini della determinazione degli interessi e del maggior danno da svalutazione, dell'incidenza di eventuali pagamenti parziali intervenuti).
Dei pari ininfluente è il richiamo del Tribunale all'art. 13 cit. c.c.n.l. nella parte in cui prevede, quale giusta causa di recesso del lavoratore, il pagamento della retribuzione con un ritardo superiore ai quindici giorni, anche se esatta è l'osservazione del giudice di merito secondo cui tale disposizione non consente certo di ritenere legittimo e improduttivo di effetti sul debito per interessi e rivalutazione, un ritardo contenuto entro quel lasso di tempo.
Rileva, infine, la Corte che le considerazioni svolte, intorno alla natura originaria di credito indicizzato derivante dall'obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto, inducono a ritenere irrilevanti quei profili inerenti alla (assenza di) colpa nel ritardo adombrati nel ricorso e nella stessa sentenza del Tribunale per la mancata disponibilità, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, di taluni dati per il computo, in via definitiva, delle spettanze dovute al lavoratore per il titolo considerato. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato la non rilevanza della colpa, ai fini dell'attribuzione di interessi e rivalutazione a norma dell'art. 429 c.p.c. (Cass. Sez. unite 8 luglio 1993, n. 7478; 8 agosto 1990, n. 8063; Cass. 14 ottobre 1995, n. 10720; 14 marzo 1992, n. 3155). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le argomentazioni svolte inducono, anzitutto, a disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso il quale non coinvolge affatto, come si è dedotto dal contro ricorrente, mere questioni di fatto, ma essenzialmente attiene alla interpretazione e alla applicazione di norme di diritto - e a rigettare l'impugnazione, con le conseguenze previste dall'art. 385 c.p.c. per le spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese in euro 22.90 oltre a euro 1500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il4 aprile 2002