Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4822
CASS
Sentenza 4 aprile 2002

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L'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato.

Commentario1

  • 1TFR: quando deve essere pagato il trattamento di fine rapporto
    Paolo Ballanti · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4822
Data del deposito : 4 aprile 2002

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