Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5767
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito ed in sede di legittimità non sono consentite censure che, benché formalmente proposte sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o del vizio di motivazione, si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione delle clausole contrattuali diversa da quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'art. 5 del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica, escludente, in base alla relativa nota a verbale, il diritto dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata di usufruire della pausa retribuita si applicasse anche agli addetti alla sorveglianza dello stabilimento, con esclusione del diritto degli stessi alla ulteriore retribuzione della relativa mezz'ora giornaliera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5767
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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