Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito ed in sede di legittimità non sono consentite censure che, benché formalmente proposte sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o del vizio di motivazione, si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione delle clausole contrattuali diversa da quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'art. 5 del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica, escludente, in base alla relativa nota a verbale, il diritto dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata di usufruire della pausa retribuita si applicasse anche agli addetti alla sorveglianza dello stabilimento, con esclusione del diritto degli stessi alla ulteriore retribuzione della relativa mezz'ora giornaliera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MM CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PEZZANA 20, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LAURO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINA PAPARO, MARIO PORCELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALENIA FINMECCANICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CASTIGLIONE, LUCIANO SPAGUOLO VIGORITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 227196 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 31/O1/96 r.g.n.16420/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/99 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato Raffaele IZZO per delega Avv. Francesco CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al OR di Napoli in funzione di giudice del lavoro il lavoratore in epigrafe indicato, dipendente della LE s.p.a. con mansioni di sorvegliante dello stabilimento di Capodichino, premesso di aver prestato servizio secondo turni avvicendati senza godere della pausa retribuita di 30 minuti per ogni otto ore di lavoro, riconosciuta ad altre categorie di lavoratori in forza dell'art. 5 comma 12 del CCNL, chiedeva: 1) che in via:
principale venisse dichiarato il diritto a godere della mezz'ora di pausa retribuita giornaliera con condanna della società al pagamento delle somme arretrate nella misura di lire 8.645.645; 2) che in via subordinata la società venisse condannata al pagamento della somma di lire 8.645.645 per la mezz'ora giornaliera di lavoro prestata in più, maggiorata del 100% anche a titolo di risarcimento del danno. La società LE si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Il OR, in esito alla discussione, respingeva la domanda principale intesa ad ottenere il riconoscimento per gli addetti alla sorveglianza del diritto a godere della mezz'ora di pausa retribuita;
accoglieva la domanda subordinata, ritenendo che a norma del contratto collettivo e dei principi generali la società fosse obbligata al pagamento della maggiore prestazione lavorativa;
respingeva, infine, la richiesta di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento dell'appello proposto dalla LE, rigettava tutte le domande del dipendente osservando: che l'art. 5 del CCNL espressamente escludeva dal diritto di usufruire della pausa retribuita i lavoratori turnisti adibiti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata;
che il servizio di sorveglianza, per la sua stessa natura e funzione, non può non essere ricompreso tra i servizi insuscettibili di fermata, per cui detta normativa risultava inapplicabile a tale categoria di lavoratori;
che la domanda, subordinata del dipendente, accolta dal OR, appare ispirata al principio della parità di trattamento, non trovando fondamento in norme contrattuali;
che allo stato attuale della normativa positiva non è possibile individuare nell'ordinamento giuslavoristico un principio di ordine pubblico che imponga la parità di trattamento tra i sorveglianti e gli altri turnisti;
che resta precluso al giudice l'esame della razionalità di un regolamento contrattuale che introduca posizioni diversificate tra categorie di lavoratori, essendo riservata all'autonomia collettiva la concreta determinazione del trattamento retributivo dei prestatori di lavoro.
Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo variamente articolato. La s.p.a. LE resiste con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso il dipendente, denunciando violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e degli articoli 1362 e 1363 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, deduce: che la motivazione dell'impugnata sentenza palesemente riproduce la motivazione di altra sentenza, verosimilmente emessa in analoga controversia, come dimostrato dal fatto che del tutto inesistente è la ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado e che il Tribunale si dilunga nell'esame di una questione (interpretazione dell'art. 5 del CCNL) non sottoposta al vaglio del giudice di appello;
che le correzioni e le aggiunte apposte a penna non rendono comprensibili le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della riforma della sentenza del OR;
che i rilievi del Tribunale in ordine alla inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di parità di trattamento mal si attagliano alla decisone pretorile, avendo quel giudice accolto la domanda subordinata del lavoratore muovendo piuttosto da una interpretazione del contratto collettivo secondo cui la mezz'ora di lavoro giornaliero prestata in più dai sorveglianti rispetto agli altri turnisti che godono della pausa va retribuita a parte;
che il giudice dell'appello ha omesso di dar conto dei motivi per cui ha ritenuto non correttamente applicato al caso di specie il CCNL secondo l'interpretazione del primo giudice ed ha omesso di valutare il contenuto della dichiarazione a verbale in calce all'art. 5 del contratto secondo cui per i turnisti che non possono interrompere il lavoro continuavano a valere le condizioni in atto. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. Per quanto attiene ai rilievi che investono la regolarità della motivazione della sentenza impugnata, va qui ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'utilizzazione da parte del giudice di uno schema di motivazione identico per più cause simili, come anche l'uso di moduli predisposti di sentenza, non sono di per sè idonei a comportare il difetto o la insufficienza della motivazione, quando lo schema o il modulo siano utilizzati o adattati in maniera che la motivazione stessa risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che la caratterizzano (Cass. n. 1570 del 1984, Cass. n. 275 del 1995). Nel caso in esame è indubbio che la sentenza impugnata, sia nella ricostruzione della vicenda processuale che nella motivazione in diritto, contiene gli elementi necessari e sufficienti per esprimere, con riferimento all'esame della motivazione pretorile ed alle censure mosse con l'atto di appello, le ragioni della decisione adottata, ricavandosi agevolmente dal contesto del provvedimento che la pretesa del sorvegliante a vedersi retribuita a parte mezz'ora di lavoro giornaliero non trova fondamento ne' nel contratto collettivo ne' in un preteso principio di parità di trattamento.
Parimenti destituite di fondamento si rivelano le censure che prospettano vizi, di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.
Il Tribunale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici, ha dato compiuta ragione della decisione adottata avendo posto in rilievo: che l'accoglimento della domanda del lavoratore trova un ostacolo insuperabile nella chiara formulazione della "nota a verbale" all'art. 5 del CCNL, la quale esclude l'applicabilità della disposizione del 12^ comma - che prevede per i lavoratori turnisti una pausa retribuita di 30 minuti - sia ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo, sia agli addetti ad impianti o servizi non suscettibili di fermata;
che tra i servizi non suscettibili di interruzione è certamente da ricomprendere anche quello di sorveglianza degli impianti svolto dal ricorrente;
che la pretesa del lavoratore, priva di sostegno nella normativa contrattuale, non può trovare fondamento nemmeno in un preteso principio di parità di trattamento;
che, infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nel vigente ordinamento non è possibile individuare un principio di ordine pubblico che imponga la parità di trattamento tra lavoratori dipendenti che esplichino identiche mansioni;
che il canone della ragionevolezza, che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte del legislatore del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., non può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti privati di interessi frutto dell'autonomia contrattuale;
che, a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati, la non operatività del principio di parità di trattamento preclude al giudice l'esame della razionalità del regolamento contrattuale;
che l'art. 36 Cost. garantisce soltanto la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma non la parità di trattamento tra lavoratori addetti ad identiche mansioni.
La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non presta il fianco a rilievi di sorta ne' sotto il profilo della congruità e della razionalità dello sviluppo logico-giuridico, ne' sotto il profilo della rispondenza alle argomentazioni della sentenza pretorile ed ai motivi di appello.
Quanto poi alla lamentata violazione dei canoni ermeneutici, è appena il caso di ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito e che in sede di legittimità non sono consentite censure (ancorché formalmente proposte sotto il profilo della violazione degli articoli 1362 e ss. c.c. o del vizio di motivazione) che si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione- delle clausole contrattuali diversa da quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. da ultimo Cass. n. 2354 del 1997, Cass. n. 3293 del 1998). Le doglianze del ricorrente, limitandosi a dedurre genericamente la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. da parte del Tribunale senza l'indicazione degli specifici errori interpretativi in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, si rivelano pertanto assolutamente non accoglibili sulla scorta dei principi sopra riferiti.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente che liquida in lire 35.000, oltre a lire duemilionicinquecentomila per onorari. Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999