Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, il "forum commissi delicti" si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato ed in cui la notizia diviene per la prima volta pubblica, e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, con esclusione di ogni rilevanza,ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa, del particolare ambito territoriale alla cui cronaca sia destinato l'inserto del quotidiano a diffusione nazionale nel quale l'articolo ritenuto lesivo è stato pubblicato.
Commentari • 2
- 1. La competenza civile del giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/
Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …
Leggi di più… - 2. Giurdanella.itRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 23 giugno 2002
Suprema Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile Ordinanza n. 6591 del 8 maggio 2002 (…) 1. Con citazione notificata il 10.11.1999, la (omissis), conveniva davanti al tribunale di Lecce R.S. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla rete Internet di un messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa diffamatorio. Resisteva il R. eccependo l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello di Roma. Il tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24.2.2001 dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Roma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la (omissis). Ritiene questa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/1999, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
S.E.P.- Società Edizioni e Pubblicazione SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P L DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CE LICONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MO CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 86/97 della Pretura di SANREMO SEZ DIST VENTIMIGLIA, emessa il 15/05/97 e depositata il 16/10/97 (R.G. 2042/96);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/03/99 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha chiesto si dichiari, accogliendo il ricorso, la competenza per territorio del Pretore Circondariale di Genova anche quale forum commissi delicti;
con le pronunce seguenti per legge.
F A T T O
Con istanza di regolamento facoltativo di competenza veniva in data 21.11.1992 proposto da S.E.P. - Società Edizioni e Pubblicazioni s.p.a. sedente in Genova, Via Varese n. 2, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. Cesare Brivio, nei confronti di IT RA, residente in Camporosso (circondario di Sanremo) ricorso ex artt. 43 - 47 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva del Pretore Circondariale di Sanremo - Sezione Distaccata di Ventimiglia, pubblicata il 16.10.1997 (ed il cui dispositivo risulta comunicato ex art. 133 c.p.c. con biglietto di cancelleria notificato al procuratore domiciliatario dell'attuale ricorrente il 23 ottobre 1997), con la quale, pronunciando nella causa introdotta con citazione notificata il 10.11.1996 dal IT nei confronti di SEP e del quotidiano "Il Secolo XIX", diretta al risarcimento del danno pretesamente derivato dalla pubblicazione sul quotidiano suindicato in data 17.5.1994 di un articolo lesivo per la reputazione, l'onore ed il decoro dell'attore, detto giudice, rigettando l'eccezione pregiudiziale sollevata da SEP, dichiarava la propria competenza per territorio, quale forum commissi delicti, nonché la nullità della citazione notificata a "Il Secolo XIX", per difetto di capacità processuale, provvedendo con separata ordinanza in pari data per la prosecuzione dell'istruttoria nel merito. Non vi sono difese del IT.
DIRITTO
Va premesso che, nella specie, è questione unicamente del forum commissi delicti, atteso che la competenza per territorio del giudice adito è incontestatamente, ed incontestabilmente, esclusa sotto i profili del forum rei e del forum destinatae solutionis. È, ormai, insegnamento costante di codesta Suprema Corte che in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, il forum commissi delicti si individua nel luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto. L'impugnata sentenza che ha rilevato che l'articolo pretesamente diffamatorio è stato pubblicato dal quotidiano "Il Secolo XIX" nell'inserto Riviera dei Fiori, destinato alla cronaca della provincia di Imperia, pur richiamandosi al surriferito insegnamento, ha posto l'accento sulla diffusione riservata al territorio di tale provincia - sulla base delle sommarie informazioni assunte - dell'anzidetto inserto con la conseguenza della affermazione della competenza per territorio "in via alternativa, di tutti i giudici nelle cui circoscrizioni è ricompreso il territorio della provincia di Imperia", e finendo, poi, con l'osservare che il danno alla reputazione lamentato dall'atto si era "verificato con assoluta prevalenza nel luogo di domicilio e residenza di quest'ultimo (nella specie, il Comune di Monterosso), l'unico ove l'attore stesso, che non è un personaggio pubblico, sia conosciuto".
Va ritenuto che per siffatta via l'adito Pretore, fuorviato dall'erronea valutazione di un elemento di fatto, di cui si dirà subito, ha riproposto quella disseminazione territoriale del temuto pregiudizio che, assieme ad una quanto mai opinabile individuazione del luogo di prevalenza del medesimo, il richiamato insegnamento giurisprudenziale ha voluto evitare, ricercando un criterio oggettivo unico, ravvisato nell'evidenziare il fatto che si profila quale causa originaria e unitaria del danno e quindi, in fattispecie come quella che ne occupa, "nel luogo di stampa del giornale o della rivista, cioè nel luogo in cui per effetto della raggiunta pubblicità della notizia stampata, questa appare potenzialmente idonea a pregiudicare l'altrui diritto" (cfr. Cass. 22.5.1992 n. 6148). Costituisce nozione di comune esperienza che l'inserto di un quotidiano a diffusione nazionale destinato alla cronaca di un ambito territoriale particolare, è pur sempre reperibile anche in ambiti territoriali diversi ove il quotidiano - di cui costituisce parte integrante - trovi diffusione;
onde non v'è congrua ragione, ad avviso della Corte per discostarsi dal riferimento al "criterio oggettivo unico" del luogo di stampa del quotidiano. Essendo ora, nella specie pacifico che "Il Secolo XIX" viene stampato in Genova, va pertanto, dichiarata la competenza del foro di Genova - oltre che quale forum rei e forum destinatae solutionis - anche quale forum commissi delicti;
così accogliendosi il proposto ricorso.
Le spese vanno poste a carico del IT con liquidazione in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Pretore di Genova.
Condanna il IT al pagamento delle spese che liquida in lire 270.000 e degli onorari che liquida in lire 1.000.000. Così deciso in Roma, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999