Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2001, n. 3563
CASS
Sentenza 12 marzo 2001

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L'art. 429 cod. proc. civ. nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore si riferisce alla esigibilità del credito - che si verifica quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione - che può sussistere anche nel caso in cui il credito stesso non sia ancora liquido non essendo il relativo "quantum" determinato o determinabile sulla base di calcoli i cui dati siano già esistenti. Ne consegue che la parziale illiquidità del credito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (momento dal quale il credito relativo al trattamento di fine rapporto diventa esigibile, per disposizione inderogabile dell'art. 2120 cod. civ.), non preclude la decorrenza degli interessi e della rivalutazione.

Commentari2

  • 1Esigibilità - Pagina 4
    https://www.brocardi.it/

  • 2Circolare del 03/03/2004 n. 9 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 3 marzo 2004

    L\'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell\'andamento dei conti pubblici" (di seguito decreto) disciplina l\'attestazione, da parte dell\'Amministrazione finanziaria, dei crediti tributari. Con la presente circolare si illustra la disciplina recata dal citato articolo 10 e si forniscono le necessarie istruzioni operative agli uffici. 1 Soggetti interessati Ai sensi dell\'articolo 10 del decreto, a decorrere dal 2 ottobre 2003, i contribuenti intestatari del conto fiscale possono chiedere che l\'Agenzia delle entrate attesti "la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2001, n. 3563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3563
Data del deposito : 12 marzo 2001

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