Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 429 cod. proc. civ. nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore si riferisce alla esigibilità del credito - che si verifica quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione - che può sussistere anche nel caso in cui il credito stesso non sia ancora liquido non essendo il relativo "quantum" determinato o determinabile sulla base di calcoli i cui dati siano già esistenti. Ne consegue che la parziale illiquidità del credito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (momento dal quale il credito relativo al trattamento di fine rapporto diventa esigibile, per disposizione inderogabile dell'art. 2120 cod. civ.), non preclude la decorrenza degli interessi e della rivalutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2001, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Prof. Bruno BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SKF INDUSTRIE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio de la Forest e Rinaldo Geremia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 47, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TA CO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Cossu e Luciana Imperato presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Alberico II n. 33, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di RI-Sezione Lavoro n. 6363/97 del 23 ottobre/11 novembre 1997 (resa nel giudizio di appello avente il n. 193/97 del r.g.l.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Rinaldo Geremia e Bruno Cossu;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. il sign. AN AR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di RI la s.p.a. "SKF Industrie" esponendo di avere prestato lavoro alle dipendenze della cennata società fino al 31 dicembre 1991 e di avere ricevuto il pagamento del "t.f.r." in ritardo rispetto alla data di estinzione del rapporto di lavoro;
chiedeva, quindi, all'adito Giudice del lavoro di condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di L. 1.322.679, oltre agli "accessori di legge".
Si costituiva in giudizio la s.p.a. "SKF Industrie", impugnando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
Il Pretore accoglieva la domanda giudiziaria del AR e condannava la s.p.a. "SKF Industrie" a corrispondere al ricorrente la somma di L. 1.137.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 17 luglio 1996 al saldo, nonché le spese di giudizio e - a seguito di appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di RI (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "non essendo sostenibile che il dies a quo ex art. 2935 c. civ. (il giorno in cui tale diritto può esser fatto valere) vada individuato in data successiva (peraltro non precisamente determinabile in via oggettiva e senza variabili legate a valutazioni individuali) alla cessazione del rapporto (l'assimilazione di questi due piani si giustifica alla stregua del disposto dall'art. 118 7 c. civ.), appare chiaro che il termine per il pagamento non è stato rispettato, per avere l'appellante versato il dovuto con un sensibile ritardo (superiore ai 15 giorni di cui all'invocato art. 13 del c.c.n.l. - secondo cui l'erogazione del 't.f.r.' avviene 'con cadenza mensile' e versamento 'allo scadere della prima quindicina' -, che, seppure necessariamente improduttivo degli effetti ivi indicati, trattandosi di un rapporto già estinto, mantiene la sua caratterizzazione recisamente negativa, estensibile alla situazione considerata, dato il cenno fatto nella clausola anche al momento finale del rapporto di lavoro), la maturazione degli accessori ne segue de plano, quanto agli interessi conteggiando i giorni intercorsi, e per la rivalutazione sulla base degli indici mensili, come da giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 11462/1993, Cass. n. 9392/1995, Cass. n. 5314/1996): criterio da cui non risulta che la difesa del lavoratore si sia discostata per ricavare il quantum, precisato nell'importo per cui è stata pronunciata condanna senza maggiori indagini contabili, non necessarie per non essere state formulate contestazioni specifiche sul punto, ne' in primo grado ne' in appello";
b) "in base a ciò rimangono assorbite le considerazioni svolte dall'appellante sulla base della prima parte del primo comma dell'art. 1183 cod. civ. ('se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamentè), in quanto anch'essa presuppone la mancata determinazione del tempo dell'adempimento".
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.p.a. "SKF Industrie" adducendo a sostegno quattro motivi di annullamento. L'intimato AN AR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con il primo motivo la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ., anche in relazione agli artt. 429 cod. proc. civ., 1175, 1183 (secondo comma), 1181 e 1362 e segg. cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" - addebita al Tribunale, di RI di avere fondato la propria decisione "da un lato, su apodittiche valutazioni in ordine alla qualità del datore di lavoro e, dall'altro, sulla considerazione palesemente contraddittoria, cui perviene in linea generale con la decisione adottata, che la possibilità di calcolare immediatamente il t.f.r. aggiornato sussisterebbe 'quantunque per un intervallo cronologico limitato'", per cui sarebbe 'proprio l'esistenza, all'interno del sistema, di un principio generale di infrazionabilita' della prestazione, che esclude la legittimità e la congruità della motivazione con cui è stato ritenuto possibile superare il paradosso di un debito quale è quello del t.f.r. che finirebbe per essere sempre e necessariamente pagato in ritardo".
Con il secondo motivo di ricorso la sentenza del Tribunale di RI viene censurata per "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", in quanto "l'esegesi proposta dal Giudice di appello della disciplina convenzionale (scilicet, art. 26 del c.c.n.l. di categoria) in materia di pagamento del 't.f.r.'
integra anche palese violazione del canone di interpretazione complessiva delle clausole del contratto dettato dall'art. 1363 cod. civ.". Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1183 (primo comma, prima parte) cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" -
addebita al Tribunale di RI di "non avere minimamente tenuto conto che il lavoratore - come pure era stato eccepito dalla Società datrice di lavoro e non contestato dal dipendente - non aveva inoltrato, ne' aveva dedotto ,di avere inoltrato, alcuna richiesta di pagamento immediato del 't.f.r.': non aveva cioè esercitato, prima di ricevere il 't.f.r.', il diritto potestativo riconosciutogli dall'art. 1183 cod. civ., per cui il Tribunale avrebbe dovuto inferire che la società non era in ritardo nell'adempimento e pertanto, non essendoci ritardo nell'adempimento, non poteva essere condannata al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 429 c.p.c.". Con il quarto, ed ultimo, motivo la società ricorrente ha censurato, "sempre in via subordinata rispetto ai primi due mezzi di gravame", la sentenza del Tribunale di RI per "violazione e falsa applicazione dell'art. 1219 (secondo comma) cod. civ., in relazione all'art. 1182 cod. civ., e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", in quanto "il Giudice di appello non ha considerato che, nella specie, il creditore non aveva costituito in mora la società debitrice, per cui la stessa non poteva, comunque, ritenersi morosa nel pagamento del 't.f.r.' e, quindi, soggetta all'obbligo risarcitorio della rivalutazione monetaria e degli interessi, giacché la corresponsione del 't.f.r.' si atteggiava come obbligazione querable - ovvero da adempiersi al domicilio del debitore ex art. 1182 cod. civ. - e non dava, pertanto, luogo ad automatica costituzione in mora del debitore ex art. 1219, secondo comma, cod. civ., in caso di ritardo nell'adempimento".
II/1 - I cennati motivi, che debbono formare oggetto di esame unitario data la loro logica connessione, si appalesano infondati. Come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 10942/2000 perfettamente "in termini", la soluzione della questione, come dinanzi sollevata dalla società ricorrente, deve partire dalla netta distinzione fra la nozione di liquidità e quella di esigibilità dei crediti pecuniari.
La nozione di liquidità del credito è precisata, da una giurisprudenza consolidata, nel senso che il quantum deve essere determinato, oppure determinabile, sulla base di calcoli, anche laboriosi e complessi, purché i dati necessari siano esistenti (cfr. Cass. 9084/1990). La giurisprudenza della Corte, infatti, non condivide l'opinione espressa in dottrina, secondo la quale le obbligazioni pecuniarie o di valuta, aventi cioè per oggetto fin dall'origine la dazione di una somma di danaro, non sono mai illiquide in senso tecnico, rilevando in contrario che una fattispecie di obbligazione pecuniaria può richiedere una distinta operazione di liquidazione quando è necessaria la sopravvenienza di ulteriori atti o fatti ai fini della determinazione del quantum (cfr. Cass. n. 1880/1967, Cass. n. 89571/1990, Cass. n. 7275/1991). La condizione di liquidità o di illiquidità di un credito di lavoro - quest'ultima è evenienza assai ricorrente, quando si deve disporre di elementi che deve fornire il lavoratore o un terzo;
ovvero è necessario un accordo o l'intervento del giudice, come nel caso delle varie indennità liquidabili tra un minimo e un massimo, o della determinazione della retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost. - non rileva, nel regime giuridico dettato dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla maturazione del credito, cioè dal momento in cui risulta perfezionata la fattispecie costitutiva del credito, ancorché avente un oggetto solo determinabile. Sul punto la giurisprudenza della Corte è assolutamente consolidata, con la precisazione ulteriore che la sentenza di condanna non ha, in ordine agli accessori, effetti costitutivi di liquidazione, ma contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito, senza che sia neppure necessario che il giudice indichi un preciso quantitativo di moneta (cfr. Cass. n. 2803/1987, Cass. n. 10652/1990). Il credito dicesi, invece, "esigibile" quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Indicativamente, non è esigibile il credito la cui nascita sia subordinata all'avverarsi di una condizione sospensiva, o per il quale operi un termine per l'adempimento, o che derivi da una sentenza costitutiva, come quella che, risolvendo un contratto, attribuisce il diritto alla restituzione di somme (cfr. Cass. n. 3288/1989). Non si dubita, quindi, - ed ha torto la società ricorrente nel sostenere che si tratta di concetti distinti - della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito, che segna, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il momento di decorrenza della prescrizione.
Deve, invece, ritenersi la coincidenza tra la nozione di "maturazione" del credito, che adotta l'art. 429, terzo comma c.p.c., e quella di esigibilità dello stesso, siccome rivalutazione e interessi hanno la funzione di compensare il creditore del ritardo con cui riceve le somme dovutegli e non è configurabile ritardo prima che si possa pretendere il pagamento (cfr. Cass. n. 2896/1996, Cass. n. 3370/1996, Cass. n. 9014/1999). Considerazioni rendono manifesta l'infondatezza della tesi secondo cui l'impossibilità di determinare il quantum del "t.f.r." dovuto al lavoratore nello stesso giorno di cessazione del rapporto di lavoro avrebbe l'effetto di determinare necessariamente, ai sensi dell'art. 1183 c.c., lo spostamento della scadenza dell'obbligazione, dovendo operare un ragionevole termine per l'adempimento. Appare evidente, nella tesi sostenuta dalla ricorrente, la confusione concettuale tra le nozioni di liquidità e di esigibilità del credito, tesi che finisce inevitabilmente per affermare erroneamente che non può essere esigibile un credito illiquido. Del resto, le disposizioni di cui all'art. 1183 c.c. risultano inapplicabili in presenza della regola legale in forza della quale "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto" (art. 2120, primo comma, c.c.). Il tempo di maturazione del credito, coincidente con l'esigibilità, è quindi, determinato dalla legge;
l'accordo delle parti o, in mancanza, l'intervento del giudice non può concernere le obbligazioni ex lege (cfr. Cass. n. 12757/1998). II/2 - Erroneo, altresì, è il richiamo della regola in forza della quale il creditore può rifiutare un pagamento parziale (art. 1181 c.c.), per argomentarne l'inesigibilità di un credito che,
all'atto della cessazione del rapporto, non si poteva soddisfare esattamente per mancanza degli elementi necessari per la quantificazione.
Il principio consacrato nell'art. 1181 c.c. non ha niente a che fare con l'esigibilità del credito, posto che non si dubita che il creditore, nel cui esclusivo interesse la norma è dettata, ha piena facoltà di esigere (agendo eventualmente in giudizio) un pagamento parziale (cfr. Cass. n. 10326/1998). II/3 - Sono, altresì, da disattendere le ulteriori argomentazioni fondate sull'assunto secondo cui il Tribunale non avrebbe correttamente indagato la volontà delle parti stipulanti il contratto collettivo per verificare, secondo le deduzioni della società ricorrente, se un termine di adempimento fosse stato convenzionalmente stabilito.
Ciò per la ragione assorbente che l'art. 2120 c.c. abilita la contrattazione collettiva ad incidere unicamente sulla determinazione del quantum debeatur (comma secondo), ma non sugli altri aspetti dell'istituto inderogabilmente regolati dalla legge, tra i quali resta compreso il momento di maturazione del credito e, quindi, di esigibilità dello stesso (Cass. n. 1865/1990). II/4 - Conclusivamente l'infondatezza sostanziale dell'impugnativa nel suo complesso sta nell'errore fondamentale della società ricorrente che incentra le proprie doglianze sull'erroneo presupposto che, per l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del "t.f.r.", la legge non ha determinato il tempo in cui la prestazione debba essere eseguita: donde l'errata lettura delle norme di cui la ricorrente ha, dal pari, erroneamente dedotto la violazione da parte del giudice di merito (artt. 2120, 1183, 1181, 1219 cod. civ.). Ciò appare evidente in forza del principio in merito alla determinazione del momento dell'insorgenza del diritto al "t.f.r.", in quanto la disposizione dell'art. 2120 cod. civ. - affermativa, nel testo sia anteriore che posteriore all'art. 1 della legge n. 297/1982, del diritto del lavoratore alla percezione del "t.f.r." in coincidenza della data di estinzione del rapporto di lavoro - ha carattere imperativo o inderogabile, come risulta dall'elemento letterale e dalla ratio legis (quale desunta anche dai lavoratori preparatori) che, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, costituisce criterio comprimario di esegesi legislativa (Cass. n. 1965/1990). Di conseguenza, poiché l'obbligazione al pagamento del "t.f.r." viene assunta in relazione al rapporto di lavoro con termine ampiamente prefissato ex lege, è da escludere che il relativo adempimento sia assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 1183, parte seconda del primo comma, cod. civ., in quanto quest'ultima disposizione fa comunque riferimento alle obbligazioni in cui non è determinato il tempo dell'adempimento, mentre - ripetesi - l'obbligazione del datore di lavoro per la corresponsione del "t.f.r." decorre dal momento della estinzione del rapporto, verificandosi alla cennata scadenza le condizioni di responsabilità che comportano, in caso di ritardato pagamento, l'obbligo del debitore di corrispondere le somme maggiorate di rivalutazione e di interessi legali (Cass. n. 600/2000). III - Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso.
La società ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. "S.K.F. Industrie" a pagare, a favore di AN AR, le spese di questo giudizio che liquida in L. 15.000, oltre a L.
1.400.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001