Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
I L L O B 9 8 E 6 e E l . N a N n O I e , Z p 1 A 8 R a T 9 m S 1 I e - t G 1 s i E ITALIANA EPUBBLICA 1 s R 02 - l 4 A a 2 D e . IN NOME DE OPOSITALANO E 01 h L T c i 3 N f i E 2 d S ASSAZIONE CORT E . o T m R A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23133/99 Pres. e Rel. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 4261 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/10/01 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO: sanzione amministrativa SEN TENZA sul ricorso proposto da: BESALZOO s.a.s., in persona del legale rappresentante Cesare HI, elettivamente domiciliata in Roma, Largo della Gancia 1, presso l'avv. Gualtiero Reuca, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Poddi del foro di Brindisi, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE di GRANAROLO EMILIA, in persona del Sindaco p.t. Alessandro Ricci, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora 1, presso l'avv. Maria Athena Lorizio, rappresentato e difeso dall'avv. Nazzarena Zorzella del 1 6/2224 2001 foro di Bologna giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Bologna n.967 del 06/20.10.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 06/20.10.98 il Pretore di Bologna accoglieva l'opposizione proposta dalla Besalzoo s.r.l. avverso quindici ordinanze ingiunzione emesse dal Sindaco di Granarolo ravvisando, nella mancata audizione dell'opponente, causa di illegittimità del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni. In ordine alle spese di lite, rilevava il Pretore che "considerata la dubbiezza della lite in ordine alla violazione dell'art. 18 1.s. 689/81 e l'infondatezza dell'eccezione attinente alla notifica delle ordinanze ingiunzione” sussistevano giusti motivi di compensazione integrale. Ricorre, con atto notificato il 02.12.99, la Besalzoo s.a.s. censurando la sola statuizione di compensazione;
resiste, con atto notificato il 05.01.00, il Comune di Granarolo. Motivi della decisione Assume la ricorrente che presumibilmente, nelle more, si è trasformata da società a responsabilità limitata in società in accomandita semplice- che la sentenza è incorsa in violazione degli artt. 92 e 112 cpc, nonché in vizio di 2 Caf motivazione in ordine alla disposta compensazione. Infatti, l'illegittimità da mancata audizione è stata accertata dal Pretore, mentre la censura attinente alla notifica è stata respinta dal Pretore perché si è limitato ad un esame parziale dei motivi addotti e non ha preso in esame la pregiudiziale censura, relativa all'invio delle quindici ordinanze ingiunzione in unico piego. Come la stessa ricorrente riconosce, la compensazione delle spese attiene al giudizio di merito, con il solo limite dell'erroneità della motivazione addotta. Tale erroneità deve ravvisarsi, secondo la ricorrente, nell'aver ritenuto le spese compensabili per "dubbiezza della lite" quando l'obbligo di audizione del trasgressore, a pena di nullità del provvedimento sanzionatorio, era pacifico e tale è stato ritenuto dallo stesso Pretore- e per l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica delle ordinanze ingiunzione, ritenuta senza aver esaminato la censura in tutti i suoi aspetti. Il ricorso va rigettato. La dubbiezza della lite, infatti, può sussistere sia in relazione alla ricostruzione dell'elemento fattuale, sia in relazione alla ricostruzione della disciplina legislativa, sia in relazione alla esatta inquadratura giuridica della fattispecie. Nel caso, la dubbiezza è evidenziata dalla complessa istruttoria che il Pretore ha dovuto esperire per accertare se ed in quali termini era intervenuta l'audizione di DI HI (all'epoca amministratore della srl), ricostruendo il fatto non solo sulla base del materiale documentale fornito dalle parti, ma anche attraverso l'audizione e l'analisi delle deposizioni di undici testimoni. Vi era quindi una effettiva incertezza sulla fondatezza in fatto dell'eccezione di nullità, per quanto pacifica potesse essere la soluzione in diritto, e sussisteva pertanto il giusto motivo indicato dal Pretore per compensare le spese. Poiché tale ragione è 3 Caf sufficiente a motivare la statuizione, non occorre esaminare le censure che la ricorrente muove alla ulteriore ragione di compensazione addotta dal giudice del merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive lire 1595,800 di cui lire 1.500.000 per onorari. Roma, 30.10.01 Il Pres.est CORT: Prims Segons Olivie Depositate Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti - 7 FEB. 2002 Alli Tamil IL CANCELLIERE еб с BOLLI 689 E REGISTRAZIONE . N modifiche al sistema penale 24-11-1981, DA L. ESENTE 23 RT. A 4 برق