Sentenza 27 aprile 2017
Massime • 1
È escluso che possa configurarsi la convertibilità del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l'alternatività tra i due procedimenti speciali è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento. (Fattispecie in cui il giudice, dopo avere ammesso l'imputato al rito abbreviato condizionato all'escussione di un teste, non essendo comparso il teste, aveva revocato l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato e aveva ammesso la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti, emettendo la sentenza annullata senza rinvio dalla Corte).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2017, n. 42260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42260 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2017 |
Testo completo
ASTA 42260-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 27/04/2017 Sent. n. sez. 879/2017 Composta da: LUISA BIANCHI Presidente - REGISTRO GENERALE CARLA MENICHETTI N.48383/2016 EMANUELE DI SALVO SALVATORE DOVERE - Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA LA sul ricorso proposto da: CO FA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/10/2016 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per sofamill RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a LC IO la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza e per il reato di rifiuto di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti.
2. Avverso tale decisione ricorre per la sua cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia avv. Giuseppe Fiorella, deducendo in primo luogo la violazione di legge in quanto la sentenza è stata emessa dopo che il giudice aveva ammesso l'imputato al rito abbreviato. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in particolare in relazione al secondo dei reati contestati, posto che esso è stato ritenuto sulla scorta di una presunzione, ovvero che se il test fosse stato eseguito esso avrebbe avuto esito positivo. Ma, osserva l'esponente, era stata acquisita agli atti la prova contraria dell'assunto, ovvero l'esito negativo dell'esame eseguito su un campione pilifero prelevato dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte insegna, fin da un ormai risalente pronunciamento, che vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento. (Sez. U, n. 12752 del 11/11/1994 - dep. 23/12/1994, P.M. in proc. Abaz, Rv. 199397)- Nel caso che occupa l'imputato era stato tratto a giudizio con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. e, dopo che all'udienza del 18.7.2016 era stato ammesso dal giudice al rito abbreviato condizionato all'escussione di un teste, alla successiva udienza (del 10.10.2016), non essendo comparso il teste, il giudice aveva revocato l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato e aveva ammesso la richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti, emettendo quindi la sentenza che qui è impugnata. La quale è pertanto realmente portatrice del vizio lamentato dal ricorrente;
il quale di esso può legittimamente dolersi, attesa la differenza di struttura dei due H riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito, ed il differente regime di impugnazione cui queste sono correlate.
3.2. Il secondo motivo resta assorbito.
4. In conclusione, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Va altresì disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/4/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa BianchiLuisa a Biend. Salvatore Dovere Depositata in Cancelleria 15 SET. 2017 Oggi. AICA M Il Funzionario Giudiziario Patri Ciorra Zy