Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2017, n. 42260
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Sentenza 27 aprile 2017

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È escluso che possa configurarsi la convertibilità del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l'alternatività tra i due procedimenti speciali è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento. (Fattispecie in cui il giudice, dopo avere ammesso l'imputato al rito abbreviato condizionato all'escussione di un teste, non essendo comparso il teste, aveva revocato l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato e aveva ammesso la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti, emettendo la sentenza annullata senza rinvio dalla Corte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2017, n. 42260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42260
    Data del deposito : 27 aprile 2017

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