Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
In tema di differimento della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che l'invocato rinvio dell'esecuzione non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2015, n. 41192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41192 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
41 1 9 2/ 1 5 $2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA N.2430/2015- MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 3919/2015 - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL AN N. IL 16/07/1965 avverso l'ordinanza n. 1135/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 16/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lelle lette/sentite le conclusioni del PGBete Spize ffs itil qualehe cleient il ligeth del ricons Udit i difensor Avv.; th е La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza del 16 dicembre 2014, rigettava l'istanza di proroga del differimento della esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare proposta, ai sensi dell'art 47-ter co.
1-ter O.P., in relazione agli artt. 146 e 147 c.p., da HI ND, detenuto dal 3.3.1994 ed in espiazione di pena cumulata pari ad anni 29, mesi 11 e giorni 15. Le patologie accertate a carico del detenuto, osservava il tribunale, pur di innegabile gravità (adenocarcinoma del colon traverso, trattato chirurgicamente con successiva chemioterapia) tanto da aver giustificato il differimento della pena per un anno a far tempo dal 9.4.2013, in quanto adeguatamente sottoponibili alle necessarie terapie ed agli ineludibili controlli periodici, non erano tali da renderle incompatibili con la detenzione, salva la necessità di eseguire la pena in un centro clinico specializzato. Le esposte conclusioni venivano argomentate dal Tribunale sulla base di CTU affidata ad operatore universitario specializzato e del relativo elaborato depositato il 6.5.2014. 2. Ricorre avverso detto provvedimento il HI, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse, dopo averne diffusamente esposto le vicende relative al differimento la cui proproga è stata negata ed a quello in corso, giacchè non sospeso quello legittimamente riconosciuto, sviluppa un solo motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione degli artt. 125 c.p.p., 47-ter, co.
1-ter O.P., 27 della Cost. e 147 c.p.. A sostegno della impugnazione la difesa ricorrente annota, in primo luogo, che a fondamento tecnico medico-legale della decisione impugnata, negativa per l'istante, il tribunale ha posto quello stesso accertamento del 9.6.2014 del prof. Navarra, il quale aveva giustificato la precedente proroga annuale proprio per la necessità di seguire e monitorare di continuo la situazione patologica del paziente tenendo conto della situazione di dannoso stress che poteva conseguire in danno del detenuto se ricondotto intra moenia;
deduce altresì il difensore che l'accertamento medico citato non può più ritenersi attuale attese le nuove evidenze diagnostiche, le problematiche più di recente insorte e la mancata considerazione, da parte del tribunale, delle acquisizioni documentali sottoposte dalla difesa (certificazione a firma della dott.ssa Caracciolo, esiti della n е 1 visita oncologica eseguita presso un centro specializzato di Catania e conferma della permanente inabilità al lavoro stabilita dall'INPS); di qui, sempre ad avviso della difesa, la necessità di un nuovo accertamento peritale, tenuto conto che il tribunale ha statuito la necessità comunque di proseguire la carcerazione in una struttura penitenziaria in grado di assicurare tempestività e periodicità dei necessari monitoraggi, allo stato non individuata.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e ad essa ha replicato la difesa del HI con memoria difensiva nella quale ribadisce i motivi già affidati al ricorso principale, allegando poi documentazione sanitaria recente di visita medico-legale presso il carcere di Terni, ove attualmente il ricorrente è detenuto.
4. Il ricorso, a giudizio della Corte, è meritevole di accoglimento.
4.1 Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti. Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l'istanza del ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze delle relazioni sanitarie ospedaliere erano nel senso della compatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con lo stato di detenzione, considerato lo stato di compensazione delle accertate patologie cardiaca e renale. Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla descrizione delle patologie riscontrate, e dalla motivazione a sostegno delle conclusioni riportate, per le quali si esclude che nel caso di specie ricorra sia l'ipotesi di differimento obbligatorio disciplinato dall'art. 146 n.146 n. 3 c.p., peraltro non richiesto dall'interessato, sia quella del differimento facoltativo di cui al successivo art. 147 n. 2 c.p., posto che è proprio il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato di salute dell'istante quello distintivo tra la prima e la seconda ipotesi, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di una “grave infermità fisica" può consentire il differimento di quest'ultima. Ne consegue che la questione di diritto posta dalla disciplina relativa al differimento facoltativo è quella di definire i confini della riconosciuta discrezionalità ("L'esecuzione della pena può essere differita" recita la norma di riferimento). Дe 2 Orbene, sul punto non è mancata l'adeguata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. I^, 28/09/2005, n.36856; Sez. 1^, 28.10.1999, Ira). E ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni da superare i limiti della umana tollerabilità (Cass., Sez.1^, 20.05.2003, n. 26026; 10.12.2008, n. 48203).
4.2 Ed invero, tornando ora al caso portato all'esame della Corte, si osserva che il giudice a quo ha deciso certo per la compatibilità delle patologie accertate in capo al ricorrente con il regime carcerario, ma, attesa la evidente e riconosciuta gravità delle medesime e la loro natura, sulla base anche delle indicazioni medico-legali, ha considerato sussistente siffatta compatibilità. soltanto in istituto fornito di centro clinico specializzato, in mancanza del quale, evidentemente, la rilevata compatibilità scolora in incompatibilità. E nel caso di specie, a distanza di circa dieci mesi dalla decisione impugnata, la stessa che imponeva la carcerazione “presso struttura penitenziaria dotata di centro clinico idoneo ad assicurare la tempestività e la periodicità dei controlli" necessari, il ricorrente si trova detenuto nel carcere di Terni del tutto sprovvisto di tali strutture sanitarie. Ed allora, posto che, tra le tante si veda Cass. Sez. 1, n. 5732 del 08/01/2013, Rv. 254509, il differimento della pena per motivi di ез salute può essere concesso solo per l'impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell'esecuzione della pena, là dove il tribunale di sorveglianza ritenga che il differimento invocato non possa essere concesso dappoichè possibili utili pratiche sanitarie in carcere, ha l'obbligo di indicare con precisione, e non genericamente, tale luogo quando ammette la necessità di assicurare l'espiazione della pena in struttura penitenziaria munita di centro clinico.
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per consentire al giudice di rinvio siffatta precisa e puntuale indicazione, in assenza della quale deve ritenersi delibata una situazione di incompatibilità detentiva delle accertate patologie lamentate dal ricorrente e la necessità, per il tribunale adito, di provvedere nei sensi indicati dalla legge. P. T. M. la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, addì 18 settembre 2015 Il cons. est. Il Presidente 1 Chiefh IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 OTT 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA