Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2015, n. 41192
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Sentenza 18 settembre 2015

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In tema di differimento della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che l'invocato rinvio dell'esecuzione non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2015, n. 41192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41192
    Data del deposito : 18 settembre 2015

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