Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18182 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
MATERIA TRIBUTARIA 1 8 1 8 2 / 0 2 REGISTRATIONE ESENTE DA REGISTRATIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposte sui redditi Agevolazioni IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 2109/2001 Cron. 42886 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Giovanni Paolini Dott. Nino Fico Consigliere Ud. 20.05.2002 Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Dott. Achille Meloncelli Rel. Consig SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 74913SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, Ufficio delle entrate di Campobasso, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro la signora TA Di OR, nella qualità di erede del signor IN Della Corte, residente a [...], in C. Da Castagna;
- intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Campobasso 10 gennaio 2000, n. 10/3/2000, depositata il 10 gennaio 2000; 2229 ли 1 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: che la signora TA Di OR, destinatario della cartella di pagamento n. 4800727 relativa all'IRPEF e all'ILOR 1985, ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Isernia, lamentando l'erroneità della liquidazione operata dall'Ufficio delle imposte dirette di Isernia in quanto effettuata su base imponibile non diminuita nella misura prevista dall'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46; che il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Isernia con sentenza n. 1099/02/96; - che l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Isernia è, poi, rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Campobasso con la sentenza ora impugnata per cassazione;
- che per la cassazione di tale sentenza il 10 gennaio 2001 il Ministero delle finanze notifica alla signora TA Di OR un ricorso, che adduce come unico motivo di impugnazione la violazione e falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263; 2 - che il Ministero ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese processuali;
- che la contribuente intimata non si è costituita in giudizio;
- che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659); - che nel ricorso del Ministero delle finanze non sono contenute, a sostegno del motivo addotto, argomentazioni nuove tali da condurre ad una modificazione dell'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie oggetto di giudizio;
- che, non essendosi costituita in giudizio la contribuente regolarmente intimata, manca il presupposto perché ci si debba pronunciare sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione;
PQM
3 la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2002. Presidente Liefanmi Dolini Il relatore ed estensore Meloncell DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 20 DIC. 2002. Osvaldo AS Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AS : 4