Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, con conseguente esclusione del vizio di ultrapetizione della sentenza che pronunci sulla stessa, soltanto quando essa si trovi in rapporto di connessione necessaria con l'oggetto della lite, senza estendere il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta.
Commentario • 1
- 1. Danno morale, sussistenza, quantificazione, percentuale del danno biologicoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - est. Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO PI - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE UN, LI VI, BE PI, OL ON, BE MA, GO FR, VU AR, Di VA EN, NI AR, IN IC, BA PA, LL EN, SP CI, SE ME e LA IL, elettivamente domiciliati in Roma in via Maria Adelaide 12 presso lo studio dell'avvocato VA Pellettieri, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni A.T.A.C., elettivamente domiciliata in Roma in viale delle Mura Portuensi, 33 presso il proprio Ufficio legale, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall'avvocato Luciano Cappella, ricorrente incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 3 maggio 2000, depositata il 25 luglio 2000, numero 24610, r.g. 19839/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 10 luglio 2003 dal consigliere Dott. PI Cuoco;
Uditi gli avvocati Pellettieri e Cappella;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dottor Palmieri Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale e per l'accoglimento di quello principale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto risulta dalla sentenza indicata in epigrafe, con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, SE UN e gli altri litisconsorti esposero che l' ATAC, della quale erano dipendenti con qualifica di dattilografi, aveva bandito un concorso esterno per la copertura di posti di impiegato generico mediante contratti di formazione lavoro in violazione della clausola della contrattazione collettiva prevedente che, per casi come quello che si era verificato, dovesse preventivamente effettuarsi una prova preselettiva per gli impiegati interni aventi titolo per il passaggio al settimo livello di inquadramento. Chiesero quindi che venisse accertato il loro diritto a essere sottoposti a esame per l'accesso alla qualifica e che fosse inibito al datore di lavoro di utilizzare i posti messi a concorso se non dopo che la loro pretesa fosse stata soddisfatta. La domanda venne accolta dal pretore. Con l'atto introduttivo del successivo giudizio di merito, i lavoratori chiesero che venisse confermato il provvedimento cautelare emesso e che, per l'effetto, venisse dichiarato e accertato "il diritto di essi ricorrenti ad essere sottoposti ad esame di idoneità in via prioritaria per l'accesso alla qualifica ... e conseguentemente tenuta l' ATAC ad indire le prove di idoneità ... e a non disporre dei relativi posti sino all'esito di dette prove e all'inserimento dei ricorrenti eventualmente vincitori in detta qualifica, con ogni conseguenza in ordine alla ricostruzione della posizione aziendale e con riserva altresì di agire per la tutela dei diritti eventualmente lesi dal denunciato adempimento". Nel corso del giudizio di merito l'azienda convenuta indisse le prove e inquadrò quindi i ricorrenti nel settimo livello. La stessa fece pertanto istanza che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. Gli attori chiesero invece che venisse emessa statuizione nel merito avendo interesse a che venisse dichiarata la responsabilità dell' ATAC per inadempienza contrattuale per potere poi intraprendere separatamente la azione risarcitoria. Con pronuncia del 20 marzo 1992, il pretore dichiarò la inadempienza contrattuale del datore di lavoro. Questo propose appello. Con sentenza resa all'udienza del 3 maggio 2000, il tribunale di Roma ha rigettato il motivo dell'impugnazione con il quale l'appellante si era doluto del vizio di extra o ultra petizione, mentre, in accoglimento di altro ha riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo che non fosse ravvisabile una ipotesi di inadempienza contrattuale. Della decisione viene chiesta la cassazione dal SE e dagli altri con ricorso sostenuto da un motivo. La società intimata, nel resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi in applicazione della regola dettata dall'articolo 335 del codice di procedura civile. I ricorrenti principali - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1218 del codice civile, 1 della legge numero 270 del 1988 e della legge numero 863 del 1984, nonché vizi della motivazione - espongono che il tribunale è pervenuto alla esclusione, nel caso di specie, della configurabilità di una inadempienza contrattuale in base alla erronea considerazione che, essendosi le assunzioni del personale esterno operate con contratti di formazione lavoro, i relativi rapporti erano a tempo determinato, conseguendone la loro inidoneità a frustrare le legittime aspettative dei dipendenti interni, essendo rimasti pur i posti vacanti da coprire in via definitiva. Così argomentando, ad avviso dei ricorrenti, il giudice del merito ha mostrato di non avere correttamente interpretato il contenuto dei relativi contratti, nei quali nessun riferimento era contenuto a eventuali esigenze di carattere eccezionale che imponessero il ricorso ad assunzioni temporanee. Nè si è indagato su quanto successivamente accaduto, risultando che i nuovi assunti restarono impiegati con contratto a tempo indeterminato.
La società ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, deducendo che erroneamente il giudice di appello ha rigettato l'impugnazione avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di declaratoria di inadempienza contrattuale che non era stata invece proposta dagli attori. Giuridicamente e logicamente pregiudiziale è la soluzione della questione sottoposta a questa Corte con il ricorso incidentale, che va quindi esaminato per primo, non potendo assumere rilievo il fatto che la parte abbia proposto lo stesso in linea meramente condizionata. E invero, qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa a una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di Cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse alla relativa impugnazione sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità (articolo 141, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di rito) - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (per tutte, Sez. un., 23 maggio 2001, n. 212). La censura è fondata. Va rilevato che il giudice di appello ha rigettato il motivo di impugnazione con il quale la società si era doluta che il pretore aveva dichiarato, in difetto di una domanda sul punto, che nella specie la azienda si era resa inadempiente al contratto, argomentando che la pretesa azionata nel giudizio "aveva come presupposto la dedotta inadempienza contrattuale, la cui relativa declaratoria era stata (comunque) richiesta ai fini di una eventuale azione risarcitoria".
Occorre peraltro marcare che il principio secondo il quale l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo a un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, nel quale rientra la denuncia del vizio di ultra o extra petizione, essendo in questo caso la Corte di Cassazione giudice anche del fatto, conseguendone che alla stessa appartiene il potere- dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, tenendo conto della situazione dedotta in causa, della volontà effettiva della parte e delle finalità che essa intendeva perseguire (per tutte, e tra le ultime: Cass., 24 gennaio 2003, n. 1097). Tanto premesso, occorre rilevare che - come testualmente risulta dal ricorso proposto ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile - del quale, per quanto sopra osservato, è consentito alla
Corte prendere diretta conoscenza - il SE e gli altri chiesero che, in via di urgenza, fosse accertato il loro diritto a essere sottoposti alla prova di idoneità per il passaggio al 7^ livello di impiegato generico, anche mediante ordine di sospensione delle prove di concorso esterno e che fosse inibito alla azienda di utilizzare i posti messi a concorso se non dopo che fosse soddisfatta la loro pretesa. Il pretore, con provvedimento del 9 dicembre 1989, nell'accogliere parzialmente la richiesta, osservò, nella motivazione, che non si rendeva possibile disporre la sospensione del concorso esterno, in quanto "le due procedure concorsuali (interna ed esterna) potrebbero non essere incompatibili tra loro". Successivamente, con l'atto introduttivo del giudizio di merito, i ricorrenti formularono sostanzialmente identiche conclusioni, essendo la richiesta quella che - previa conferma del provvedimento cautelare emesso, venisse, per l'effetto, dichiarato e accertato "il (loro) diritto ad essere sottoposti ad esame di idoneità in via prioritaria per l'accesso alla qualifica ... e conseguentemente tenuta l' ATAC ad indire le prove di idoneità ... e a non disporre dei relativi posti sino all'esito di dette prove e all'inserimento dei ricorrenti eventualmente vincitori in detta qualifica con ogni conseguenza in ordine alla ricostruzione della posizione aziendale", e venendo aggiunto che la azione veniva intrapresa "con riserva altresì di agire per la tutela dei diritti eventualmente lesi dal denunciato adempimento". Appare allora evidente che la seconda domanda era letteralmente iterativa della prima e non tendeva all'ottenimento di una pronuncia di condanna al risarcimento di danni o anche a una mera declaratoria di responsabilità della controparte per inadempimento contrattuale, in ordine al quale solo in seguito, e in via meramente eventuale (come si evince inequivocabilmente dalla "riserva" apposta alla aggiunta alle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio del merito) si sarebbe richiesto l'accertamento. A questo proposito non può condividersi la proposizione, contenuta nella sentenza impugnata, che la "domanda aveva come presupposto la dedotta inadempienza contrattuale", non discendendo invece necessariamente collegato il riconoscimento del diritto all'accesso alla qualifica pretesa a una illegittima indizione del concorso esterno in violazione dell'obbligo contrattuale, nella quale quindi potesse configurarsi una ipotesi di inadempimento ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, come del resto riconosciuto dal pretore prima e dal tribunale poi. Nè ancora potrebbe ritenersi che la domanda di declaratoria di responsabilità per inadempimento fosse implicita, e come tale ricompresa nell'altra. E invero, a prescindere dal rilievo che nella specie la richiesta era espressamente limitata a quella già formulata con il ricorso tendente al provvedimento di urgenza, è da ribadirsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una domanda sulla base di una prospettazione che, seppure non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda introduttiva del giudizio e, con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi. si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite senza estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta (per tutte, Cass., 19 gennaio 2002, n. 572; Cass., 1 dicembre 2000, n. 15345), il che invece si è verificato nel caso in esame atteso il contenuto incontestabilmente più ampio della declaratoria di responsabilità per inadempimento rispetto a quello di mero accertamento del diritto alla sottoposizione alla prova per la idoneità alla qualifica.
Quanto poi alla ulteriore considerazione che la "relativa declaratoria era stata (comunque) richiesta ai fini di un'eventuale azione risarcitoria", è necessario in primo luogo osservare che non sembra possibile configurare nella opposizione a che venisse dichiarata cessata la materia del contendere insistendosi nella prosecuzione del giudizio nel merito - avente per oggetto, come sopra marcato, la sola richiesta di riconoscimento del diritto alla sottoposizione dei lavoratori alle prove di esame per il conseguimento della qualifica - una domanda di declaratoria di responsabilità per inadempimento, che, in ogni caso e a tutto concedere, sarebbe stata inammissibile in quanto "nuova", implicando una totale modificazione del petitum.
Il ricorso incidentale va pertanto accolto, restando evidentemente assorbito quello incidentale, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice di merito deciso su una domanda di inadempimento mai proposta, compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004