Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di continuazione, l'obbligo del giudice di determinare il reato più grave fra quelli in continuazione non viene meno nel caso in cui si tratti di reati aventi medesima pena edittale attesoché la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 19018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19018 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIER LUIGI ONORATO - Presidente - del 22/03/2001
1. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 1123
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 50245/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
SI NA, n. il 04.06.1970 a Sorrento, res. in Massa Lubrense Trav. S. Maria La Neve 2/B
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 20-27/9/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sent. impugnata limitatamente alla determinazione della pena. FATTO E DIRITTO
AN SI fu tratta al giudizio del Pretore di Torre Annunziata - sez. dist. di Sorrento sotto le imputazioni di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85, 1 sexies L. 431/85, ed altre connesse contravvenzioni (di cui alla normativa antisismica, sulle costruzioni in cemento armato ed all'art. 734 c.p.), per avere, senza concessione comunale, dato corso ad opere di costruzione edilizia, consistite nella realizzazione di due tratti di fondazione in cemento, fatto accertato il 16/10/96 in Massa Lubrense, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta.
Con sentenza in data 12/5/96 quel pretore, rilevato che il Comune di Massa Lubrense non era incluso in zone sismiche e che l'imputata aveva, successivamente all'accertamento, provveduto all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, ritenuto che tale comportamento fosse sintomatico dell'assenza di volontà di "produrre in via definitiva e permanente, una trasformazione abusiva del territorio comunale", la assolse dalla contravvenzione di cui alla L. 64/74 per insussistenza del fatto e dalle rimanenti perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza e relativamente alle contravvenzioni di cui alle leggi n. 47 e n. 431 del 1985 propose appello il P.G. di Napoli, rilevando che la ritenuta mancanza di elemento soggettivo da parte dell'imputata, secondo la motivazione assolutoria, si traduceva in ignoranza della legge penale, nella specie non inescusabile, e che, d'altra parte, il pretore non aveva spiegato le ragioni che lo avevano indotto a ritenere la natura transitoria della modifica al territorio apportata da un'opera in cemento armato;
evidenziava, poi, ai fini di cui all'art. 1 sexies L. 43/185, la natura di reato di pericolo della contravvenzione de qua.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Napoli, recepite le ragioni del gravame e disattese le richieste principali contenute nell'"appello incidentale" dell'imputata (in pratica, una memoria di adesione alla motivazione pretorile, con subordinate richieste di mite trattamento sanzionatorio), ha dichiarato quest'ultima colpevole delle due contravvenzioni, in ritenuta continuazione, e concessele le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di m. 3 di arresto e L. 21.000.000 di ammenda, con i benefici di legge, oltre al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo, nei cinque motivi di seguito esposti, violazioni di legge penale e vizi di motivazione. Con il primo si duole che la corte territoriale, recependo acriticamente la tesi dell'appellante P.G., si sarebbe limitata ad osservare che la demolizione non può estinguere i reati, del tutto ignorando la tesi dell'assenza di coscienza e volontà di agire contro legge, per incolpevole ignoranza della legge stessa o, comunque, per errore sul fatto
Con il secondo motivo sostiene l'insussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta, vertendosi tutt'al più in fattispecie relativa alla mancata autorizzazione ambientale ex lege 1439/39 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, con conseguente insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 1 sexies L.431/85, così come contestata.
Con il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, che il primo giudice aveva esci uso, valorizzando a tal fine il comportamento ripristinatorio, sintomatico dell'assenza di volontà di operare contra legem. Nel quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81 cpv. c.p., non essendo stato specificato, nell'ambito del computo della pena, quale dei due reati fosse stato ritenuto il più grave, ai fini della continuazione e quale quello "satellite". Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta motivazione carente o illogica ed inosservanza della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendo stati adeguatamente valutati, come pur richiesto dalla difesa, tutti gli elementi di cui all'art.133 c.p., in particolare le condizioni economiche dell'imputata. Il
primo e terzo motivo di ricorso (che per l'intima correlazione vanno esaminati congiuntamente) sono manifestamente infondati. La Corte d'Appello, nell'affermare la duplice penale responsabilità dell'imputata, non si è limitata all'ovvia ed ultronea (dal momento che la tesi non era stata sostenuta in primo grado, ne' esposta nella relativa sentenza) considerazione che il ripristino dello stato dei luoghi non estingue i reati, ma ha pure concretamente valutato, sulla base delle oggettive risultanze del processo (evidenzianti la realizzazione di opere di fondazione in cemento armato, di per sè incompatibili con ogni ipotesi di transitorietà della modifica del territorio) il comportamento dell'imputata, ravvisandone, sul piano dell'elemento soggettivo, la piena coscienza e volontà della trasformazione posta in essere, evidenziando come, al riguardo, il comportamento resipiscente post factum, certamente determinato dalla scoperta dell'abuso in fase iniziale, non potesse essere sintomatico del difetto di elemento psicologico.
La motivazione al riguardo deve ritenersi corretta, considerato che in materia contravvenzionale è sufficiente, ai sensi dell'art. 42 u.c. c.p., anche la colpa e che nel caso di specie, alla generica ed implausibile protesta di ignoranza della legge penale (peraltro riproposta solo in forma dubitativa nel ricorso di legittimità) in un contesto sociale nel quale è notorio il rigore della normativa urbanistico - ambientale, nessuna concreta circostanza, idonea a configurare l'eccezionale scusabilità dell'ignoranza della legge penale (in deroga all'art. 5 c.p. e secondo i dettami della nota sentenza additiva della Corte Cost.le n. 364/88) era stata addotta in proposito.
Dei tutto inconferente è poi il richiamo all'art. 47 c.p., non essendo configurabile un errore sul fatto, che si ammette aver voluto e compiuto, sia pure con finalità non antigiuridiche. Inammissibile è il secondo motivo d'impugnazione, sia sotto il profilo dell'art. 606 co. 3 u.p. c.p.p., perché lamenta un'assunta violazione di legge non dedotta nel precedente grado di giudizio (nel quale pure si era avvalsa l'imputata della facoltà d'impugnazione incidentale), sia perché, deducendo non provate vicende amministrative, rilevanti agli effetti della contestata violazione del vincolo d'inedificabilità (e che, comunque, non escluderebbero la punibilità dell'accertata condotta sotto altri profili, ma pur sempre ex art. 1 sexies L. 431/85, oggi art. 163 D.Lg.vo n. 490/99), si traduce in una censura in fatto della decisione impugnata. Fondati devono invece ritenersi, conformemente alle conclusioni del P.G. d'udienza, i rimanenti motivi di ricorso, attinenti alla determinazione della pena.
A tal riguardo va, anzitutto, rilevato che la corte territoriale non ha chiarito quale dei due reati abbia considerato più grave, nell'ambito della ritenuta continuazione, così venendo meno ad un essenziale compito che l'art. 81 c.p. impone al giudice di merito e che non può essere eluso nemmeno nel caso in cui, come nella specie, i due reati siano caratterizzati dalle medesime pene edittali, costituendo la continuazione (come il concorso formale, che più correttamente avrebbe dovuto essere nella specie ravvisato) una fictio iuris, che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, con correlativa necessità di poter conoscere, anche dopo il passaggio in giudicato della condanna ed in sede di esecuzione quale parte della pena sia riferibile all'uno e quale all'altro.
In secondo luogo deve osservarsi come, nell'irrogare una pena base (m. 3 di arresto + L. 21.000.000 di ammenda) che, se pur non eccessivamente elevata, neppure può ritenersi particolarmente mite, in una fattispecie della cui lieve oggettiva gravità gli stessi giudici di merito danno pur atto, l'operato generico richiamo "i criteri di cui all'art. 133 c.p.", sic et simplicter, risulti palesemente insufficiente, sulla scorta del costante indirizzo giurisprudenziale di questa S.C.(v., ex coeteris, sez. 1^, n. 1305/94, sez. 3^, n. 11513/95, sez. 5^, n. 511/97), a termini quale il giudice, nella determinazione della pena, deve dare concretamente, sia pur sinteticamente, conto dei criteri, tra quelli indicati dal citato articolo, adottati, essendo esentato da tale obbligo nei soli casi in cui la pena irrogata sia pari al minimo edittale o vi sia particolarmente prossima (v. sez. 1^, n. 17096); il che, nella specie, segnatamente in riferimento alla componente detentiva della pena (il cui minimo è di gg. 5) è da escludersi.
La sentenza va, pertanto, annui lata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, ai soli fini della determinazione della pena, rigettandosi nel resto il ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 22 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001