Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, il Tribunale può, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario e compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, acquisire nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2017, n. 30313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30313 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
30313-17 sentenza N. 1038 R. Gen. N. 9281/2017 C.C. del 11/05/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente GEPPINO RAGO Relatore IGNAZIO PARDO GIUSEPPINA A.R. PACILLI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM NO, nato il [...], contro l'ordinanza del 02/02/2017 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antimo D'Alterio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO e DIRITTO 1. NE IA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe - applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari―deducendo la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. sotto i profili di seguito indicati. Il ricorrente ha premesso che, a seguito della patologia di cui soffre (malattia policistica renale autosomica dominante dell'adulto, cd. ADPKD, in fase pre-dialica), il Tribunale di Napoli, presso cui si svolgeva il processo a suo carico, a seguito di una perizia, ne dispose gli arresti domiciliari in quanto la casa di reclusione Milano-Opera presso la quale era detenuto, non era in grado di garantire la particolare dieta (a-ipoproteica) di cui aveva bisogno. A seguito di appello del P.m., il Tribunale del riesame, dispose nuovamente la misura della custodia cautelare in carcere in quanto aveva accertato, su propria iniziativa, che la suddetta Casa di reclusione, era in grado all'attualità, di somministrare la dieta a-ipoproteica di cui il ricorrente aveva bisogno. Sostiene la difesa che, in realtà, il suddetto accertamento: a) era privo di qualsivoglia efficacia probante in quanto si trattava di "una grossolana informazione" (come dimostrato dal fatto che si parlava di dieta aproteica e non, come avevano accertato i periti, di dieta a-ipoproteica; b) doveva ritenersi nullo non tanto perché il Tribunale aveva acquisito informazioni d'ufficio (cosa del tutto legittima), quanto perché la difesa non venne messa a conoscenza dell'esito di quelle informazioni: il che aveva determinato una violazione del diritto di difesa.
2. Il ricorso è fondato. Premessi ed incontestati tutti i presupposti di fatto, in effetti, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata per violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. ossia per violazione del diritto di difesa in quanto la motivazione si basa, sostanzialmente, su quelle informazioni assunte d'ufficio dal tribunale ma che non vennero sottoposte al contraddittorio delle parti. In altri termini, ci si trova di fronte ad una motivazione "a sorpresa" in quanto fondata su dati fattuali completamente nuovi, assunti d'ufficio dal giudice e sui quali le parti si sono trovate nell'impossibilità di contraddire e difendersi non avendo ritenuto il tribunale di attivare il contraddittorio sull'esito delle indagini disposte d'ufficio: in terminis Cass. 1971/1995 Rv. 202307; SSUU 18339/2004 Rv. 227357; Cass. 42847/2014 Rv. 261244. L'ordinanza, pertanto, va annullata e gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale del riesame di Napoli che, nel nuovo esame, si adeguerà al seguente principio di diritto: «nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, il tribunale può acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Ciò, peraltro, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178 primo comma cod. proc. pen.»>
P.Q.M.
ANNULLA 2 senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi per nuovo esame. Così deciso il 11/05/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Prestipino Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GIU, 2017 IL CANGEL ERE A M Di E R Claudia Pianelli P E T E R P R U S O E C 3