Sentenza 18 giugno 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può che avere ad oggetto il valore del profitto del reato (nella specie truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui alla L. 19 dicembre 1992 n. 488), così come determinato in sede di accertamento giudiziale e non può essere ampliato con l'evocazione dell'incidenza di interessi maturati in favore dello Stato o del deprezzamento che il bene oggetto di esso può frattanto subire, senza che si produca l'effetto di attribuire alla confisca un carattere risarcitorio e al sequestro stesso una funzione conservativa incompatibili con il dettato normativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2007, n. 30543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30543 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 18/06/2007
Dott. AGRÒ NI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1312
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 44733/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NI HE;
avverso la ordinanza in data 28.10.2006 del Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella parte eccedente la somma di Euro 2.343.971,44; rigetto nel resto;
Uditi i difensori, avv.ti Tana Amilcare in sostituzione dell'avv. Vito Epifani e Giannone Maurizio in sostituzione dell'avv. Alfredo Gaito che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO
1. RO NI HE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 28.10.2006 del Tribunale di Lecce che, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza in data 14.6.2006 della 2^ Sezione penale della Corte di Cassazione, ha disposto la riduzione del sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP presso il Tribunale di Lecce con decreto 15.12.2003 nel limite di beni avente valore complessivo pari ad Euro 2.940.000,00.
2. Nel ricorso la difesa del HE espone che:
a) con sentenza del 14.6.2006 la Corte di Cassazione, 2^ Sezione penale, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce dell'11.2.2005 che aveva rigettato la richiesta di revoca ovvero di riduzione del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Lecce in relazione agli artt. 322 ter e 640 quater c.p. sui beni ritenuti di pertinenza dell'odierno ricorrente;
b) in particolare la Suprema Corte, affermato il principio di diritto secondo cui la misura cautelare reale doveva essere applicata limitatamente alle erogazioni ex L. n. 488 del 1992, oggetto di contestazione in sede penale effettuate successivamente all'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000, rimetteva gli atti al giudice territoriale per l'applicazione in concreto di detto principio;
c) il Tribunale emetteva l'impugnata ordinanza statuendo che il valore complessivo delle quote di contributi percepiti dopo l'entrata in vigore della L. n. n. 300 del 2000 era pari ad Euro 2.343.971,44 ma che il valore dei beni per i quali il sequestro doveva essere mantenuto andava aumentato fino ad Euro 2.940.000,00 in quanto il valore corrispondente al profitto richiede " un margine aggiuntivo che tenga conto degli interessi medio tempore maturati in favore dello Stato, delle possibili oscillazioni del valore di mercato immobiliari e dell'eventuale deprezzamento che medio tempore gli immobili possono aver subito con l'usura del tempo". Inoltre gli immobili sui quali veniva confermata la misura cautelare reale dovevano essere scelti dal tribunale in virtù di una valutazione ancorata esclusivamente alla maggiore solvibilità degli stessi in funzione di garanzia del credito dello Stato. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale disponeva il mantenimento del vincolo cautelare per i beni elencati nel dispositivo per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.940.000,00, con restituzione dei restanti agli aventi diritto.
3. Con il primo motivo di ricorso la difesa del HE deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione agli artt. 322 ter e 640 quater c.p. nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
Premesso che è incontroverso che il valore complessivo delle quote di contributi percepiti dopo l'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000 è pari ad Euro 2.343.971,44 la difesa sostiene che solo tale somma corrisponde al "profitto" del presunto reato e solo questa è sottoponibile al sequestro finalizzato alla c.d. confisca per equivalente.
È invece illegittima, e sorretta da una motivazione palesemente inconsistente ed illogica, la conclusione del Tribunale che il valore dei beni per i quali il sequestro deve essere mantenuto va aumentato fino ad Euro 2.940.000,00, al fine di tenere conto degli interessi medio tempore maturati in favore dello Stato, delle possibili oscillazioni del valore di mercato e dell'eventuale deprezzamento che medio tempore gli immobili possono aver subito con l'usura del tempo. Infatti la confisca per equivalente, in ragione del suo carattere sanzionatorio, non può che avere ad oggetto il valore del profitto del reato così come determinato in sede di accertamento giudiziale e non può essere ampliata (nella specie per la somma di quasi 600.000,00 Euro) sulla base dei criteri enunciati dal Tribunale senza produrre l'effetto di attribuire alla confisca stessa un carattere risarcitorio (incompatibile con il dettato normativo come interpretato dalla Corte di cassazione) ed al sequestro una funzione conservativa.
L'interpretazione adottata dal Tribunale violerebbe il principio di legalità ed i suoi naturali corollari di tassatività ed irretroattività ed il sequestro per la parte eccedente il valore di Euro 2.343.971,44 deve ritenersi illegittimo, di guisa che l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio in parte qua. È poi del tutto incongrua la motivazione addotta dal Tribunale per determinare l'ammontare del margine aggiuntivo di circa 600.000,00 Euro poiché non vi è traccia del criterio seguito dal giudice del merito per determinare tale somma.
Del tutto insufficiente è infatti il riferimento agli interessi maturati medio tempore (privo di indicazione sul sistema di calcolo adottato), mentre è illogico il riferimento all'eventuale deprezzamento degli immobili ( anche in considerazione dell'esistenza di una relazione del custode giudiziario sul valore attuale dei beni).
Infine, anche ove si volesse accedere alla tesi del Tribunale sulla natura risarcitoria della confisca per equivalente occorrerebbe considerare il danno patito dal ricorrente che ha subito in origine un sequestro di beni per un valore di Euro 9.258.994,81;
così che per circa tre anni beni del valore di circa 7.000.000,00 di Euro sono stati indebitamente sottoposti a sequestro.
4. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'art. 322 ter c.p. nonché della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in ordine alla individuazione dei beni per i quali il sequestro deve essere mantenuto.
Premesso che è corretta l'affermazione del Tribunale che manca un criterio normativo di individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, la difesa afferma che, data la natura sanzionatoria della confisca, in assenza di chiare indicazioni legislative dovrà essere adottato il criterio del favor rei privilegiando nel sequestro, a parità di condizioni giuridiche, i beni immobili il cui sequestro arrechi all'indagato il minor danno.
Il che significa, nella specie, i due capannoni industriali delle società beneficiarie delle erogazioni tacciate di frode che presentano anche i più stretti legami con l'attività asseritamente illecita oggetto di imputazione e non invece i beni intestati a soggetti diversi (nella specie la moglie del HE e la società Italinvest).
DIRITTO
1. Il collegio premette che, con sentenza del 14.6.2006, la Corte di Cassazione, 2^ Sezione penale, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce dell'11.2.2005 che aveva rigettato la richiesta di revoca ovvero di riduzione del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Lecce in relazione agli artt. 322 ter e 640 quater c.p. sui beni ritenuti di pertinenza dell'odierno ricorrente.
In particolare questa Corte, affermato il principio di diritto secondo cui la misura cautelare reale doveva essere applicata limitatamente alle erogazioni ex L. n. 488 del 1992, oggetto di contestazione in sede penale effettuate successivamente all'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000, rimetteva gli atti al giudice territoriale per l'applicazione in concreto di detto principio. Il Tribunale di Lecce ha poi emesso l'ordinanza qui impugnata, statuendo che il valore complessivo delle quote di contributi percepiti dopo l'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000 era pari ad Euro 2.343.971,44 ma che il valore dei beni per i quali il sequestro doveva essere mantenuto andava aumentato fino ad Euro 2.940.000,00 in quanto il valore corrispondente al profitto richiede "un margine aggiuntivo che tenga conto degli interessi medio tempore maturati in favore dello Stato, delle possibili oscillazioni del valore di mercato immobiliare e dell'eventuale deprezzamento che medio tempore gli immobili possono aver subito con l'usura del tempo".
Inoltre gli immobili sui quali veniva confermata la misura cautelare reale dovevano essere scelti dal tribunale in virtù di una valutazione ancorata esclusivamente alla maggiore solvibilità degli stessi in funzione di garanzia del credito dello Stato.
2. Essendo incontroverso che il valore complessivo delle quote di contributi percepiti dopo l'entrata in vigore della L. n. n. 300 del 2000 è pari ad Euro 2.343.971,44, la prima questione da esaminare è se, nel caso in esame, il sequestro finalizzato alla c.d. confisca per equivalente, debba essere - come sostiene la difesa del ricorrente - limitato solo alla suddetta somma oppure se - come ha affermato il Tribunale di Lecce nell'ordinanza impugnata - il valore dei beni per i quali il sequestro va mantenuto debba essere aumentato, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal Tribunale fino ad Euro 2.940.000,00.
Nell'adottare tale decisione questa Corte deve tener conto della complessiva elaborazione giurisprudenziale in ordine alla natura giuridica della confisca prevista dall'art. 322 ter c.p. nonché delle affermazioni (a tale elaborazione coerenti) contenute nella sentenza emessa nel caso di specie dalla 2^ Sezione penale della Corte.
Come è noto le Sezioni Unite di questa Corte - nella pronuncia n. 41936 del 25.10.2005, Muci - hanno affermato che, pur a fronte di una evoluzione normativa dell'istituto che, per effetto di recenti modifiche legislative, ha via via assunto una fisionomia ibrida e polivalente (potendo a seconda dei casi fungere da misura di sicurezza, misura di prevenzione e, talora, pena accessoria), la confisca aderisce ad una logica sanzionatoria, in chiave di prevenzione e di strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistemici di criminalità economica e di criminalità organizzata.
Le Sezioni Unite hanno poi soggiunto che "costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, la confisca per equivalente assume preminente carattere sanzionatorio". Alla luce della concorrente e per certi versi preminente "natura sanzionatoria" della confisca per equivalente appare fondato l'argomento svolto dalla difesa del HE nel primo motivo di ricorso secondo cui il sequestro finalizzato alla c.d. confisca per equivalente non può che avere ad oggetto il valore del profitto del reato così come determinato in sede di accertamento giudiziale e non può essere ampliato (nella specie per la somma di quasi 600.000,00 Euro) sulla base dei criteri enunciati dal Tribunale senza produrre l'effetto di attribuire alla confisca stessa un carattere risarcitorio, incompatibile con il dettato normativo. Una diversa impostazione si porrebbe in contraddizione con il principio di legalità penale, destinato a valere - sia pure in forme diverse da quelle proprie delle misure incidenti sul fondamentale diritto costituzionale della libertà personale - anche in ordine alle misure incidenti sul diritto di proprietà.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al sequestro della somma eccedente quella di Euro 2.343.971,44.
2. Diversa sorte merita il secondo motivo di ricorso con il quale ci si duole della individuazione dei beni per i quali il sequestro deve essere mantenuto.
In mancanza di un criterio normativo di individuazione dei beni da sottoporre a sequestro il criterio adottato dal Tribunale di conservare il vincolo sui beni che assicurino la più rapida e la "maggiore solvibilità allo Stato" non si pone in contraddizione con la natura della confisca ma al contrario risponde alla fondamentale esigenza di assicurarne l'effettività.
Il secondo motivo di ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della somma eccedente quella di Euro 2.343.971,44.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2007