Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 2
In materia di condominio, ai fini dell'invalidità della delibera Assembleare, non è configurabile un conflitto d'interessi tra il singolo condomino ed il condominio qualora venga dedotta una mera ipotesi astratta e non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra le ragioni personali del condomino e l'interesse istituzionale comune. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse in concreto configurarsi un conflitto tra un singolo condomino e l'interesse collettivo degli altri per il solo fatto che il predetto condomino godeva di una disciplina di ripartizione delle spese comuni in misura diversa a quella proporzionale alla sua proprietà individuale).
In materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino ( art. 1123 cod. civ. ) è liberamente derogabile per convenzione ( quale appunto il regolamento contrattuale di condominio ), ne' siffatta deroga può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione inderogabile dell'art. 1136 cod. civ. ovvero su quella dell'art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste ultime disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione dell'assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.
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Riferimenti normativi: art. 1138 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3944 del 18/3/2002 La vicenda Un condomino impugnava la delibera che aveva approvato il rendiconto ed il relativo stato di ripartizione delle spese. Il riparto delle spese si fondava sul criterio dettato dall'art. 4 del regolamento condominiale (secondo cui “tutte le spese per l'uso ed il godimento delle parti comune verranno sopportate dai condomini proprietari in ragione di 1/14 ciascuno …”), tenendo conto però dell'aumento del numero delle quote (da 14 a 16) derivante dal frazionamento in distinte proprietà di alcune delle originarie unità immobiliari. In pratica la collettività condominiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
039 44 /02 M CORTE SU MA DI CASSAZIONE OFFICIO COPIE Richiesta copian stud dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1.8 MAR 2002 NOME IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto condominio negli edifici SEZIONE SECONDA CIVILE ripartizione fche regolamento cond.contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 3447/99 Dott. Giandonato Consigliere NAPOLETANO -> 5371/99 Cron. 3173 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. 934 Consigliere - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ud. 16/10/01 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. DNW SENTENZA per qirigi MAR. ZOUZ sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE TT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G CERACCHI 35, presso lo studio dell'avvocato VELOTTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BRUNO, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio もし ricorrente dal Sig. pet diritti €310 18 MAR. 2002 contro il IL CANCELLIERE COND VIA ARCHIMEDE 40 ROMA, in persona dell'Amm.re CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sig. SA CL, elettivamente domiciliata in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMA VIA LISBONA 3, presso lo studio dell'avvocato dal Sig nonchè
contro
ME DE LA AC, IL IS, BI ZZ LU, D'AL OR, D'AL LU, ECAM S.R.L. in persona del legale rapp.te p.t.; intimati e sul 2° ricorso n° 05371/99 proposto da: ZZ BI LU, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNESI MASSIMO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
IS, AC, IL ME LA elettivamente domiciliati in ROMA VIA G FERRARI 4, dall'avvocato CERSOSIMO SERGIO, giusta delega difesi in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
TT IO, COND. VIA ARCHIMEDE 40 in persona dell'Amm.re p.t.; intimati avversO la sentenza n. 2500/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco -2- Paolo FIORE;
udito l'Avvocato VALLOTTI Bruno, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Sergio CERSOSIMO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale BI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 16286 del 1997, il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalle condomine CO ME de YA e IN LO nei confronti del Condominio di via Archimede n. 40, in Roma, e degli altri condomini LU d'SS, FL d'SS, ECAM s.r.l., CE Mazzin- ghi OR e BI CE, domande intese a far dichiarare: a) che, a seguito della divisione di uno degli appartamenti dell'edificio in due distin- unità immobiliari, ciascuna in proprietà di te persona diversa, le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dovevano essere ripartite non già tra le originarie sette unità immobiliari, bensì tra le attuali otto unità, in quote uguali, secondo il criterio previ- sto dall'art. 26 del regolamento condominiale, ovvero, alternativamente, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, secondo il criterio previsto dall'art. 1123 C.C.; b) che, conseguentemente, era nulla la deliberazione assembleare 30 gennaio 1996 di ripartizione delle spese di restauro della facciata dell'edificio in sette quote. Con separata ordinanza, il Tribunale di Roma disponeva la prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori e proposte domande, relative alla revisione delle tabelle millesimali. CO ME de YA e IN LO, nonché BI CE e il Condominio di via Archimede, le prime in via principale e gli ultimi in via incidentale, interponevano gravame. Le altre parti restavano contumaci, all'infuori di CE MA OR, che resisteva ai gravami. Con sentenza del 5 giungo/15 luglio 1998, la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del Tribu- nale, statuendo che le spese generali e di manuten- zione della parti comuni dell'edificio andavano otto quote uguali, pari al numero ripartite in attuale delle unità immobiliari, e, quindi, che era nulla deliberal'impugnata assembleare del 30 gennaio 1996, con cui le spese di restauro della facciata dell'edificio erano state ripartite in sette quote, secondo numero originario delle unità immobiliari. A motivo della decisione, segnatamente esponeva che il criterio di ripartizione delle spese condominia- li, di cui all'art. 1123 C.C., era nella specie regolamento condominiale di natura derogato dal contrattuale, che, all'art. 26, prevedeva la 5 ripartizione in quote uguali delle spese generali e comuni dell'edificio, di manutenzione delle parti laddove il numero delle quote era da commisurarsi al numero effettivo delle unità immobiliari dello stesso edificio, così che la sopravvenuta divisione due distinte di un'originaria e unica unità in diversa,unità, ciascuna in proprietà di persona comportava il conseguente aumento di quelle quote in numero di otto, rispetto alle sette originarie, cui aveva invece fatto riferimento la delibera assembleare del 30 gennaio 1996. Per la cassazione di tale sentenza, BI Felicet- ti, in forza di due motivi, illustrati con succes- siva memoria, ha proposto ricorso notificato a tutte le parti. CE MA OR ha resistito con controri- corso e, al contempo, in forza di un unico motivo, ha proposto ricorso incidentale, notificato a BI IN CE, CO ME de YA, LO e al Condominio di via Archimede. Il Condominio di via Archimede ha resistito con controricorso al ricorso principale del CE. IN LO e CO ME de YA hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale della MA OR, rimettendosi invece alla decisione di questa Corte con riguardo al ricorso principale del CE. All'udienza del 19 gennaio 2001, il collegio, previa riunione dei ricorsi, ha disposto la inte- grazione del contraddittorio nei confronti di FL d'SS, LU d'SS e società ECAM, cui il ricorso incidentale non era stato notificato. FL d'SS, LU d'SS e la società ECAM non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevato che i ricorsi sono stati riuniti siccome proposti avversO la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale di BI CE. Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto la validità dell'art. 26 del regolamento condominiale, quando invece tale disposizione doveva ritenersi nulla perché la deroga in essa prevista con riguardo al criterio di ripartizione delle spese condominiali, contrasta con la disci- di cui all'art. 1123 c.c., convenzionalmente, di cui plina non derogabile all'art. 1136 C.C., in tema di costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. Si duole, poi, che la Corte di merito, con motiva- zione incomprensibile, abbia rigettato l'appello incidentale da esso ricorrente proposto avverso la decisione di primo grado, al fine di procedere alla modifica delle tabelle millesimali del condominio, con conseguente ripartizione delle spese in base ai nuovi valori. Con il secondo motivo, il ricorrente muove analoga doglianza di nullità dell'art. 26 del regolamento condominiale, ma sotto il diverso profilo del contrasto di tale disposizione con quella dell'art. 69 disp. att. c.c. in tema di tabelle millesimali. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio. Ed lainvero, contestata nullità della citata disposizione (art.26) del regolamento condominiale di affermata e non censurata natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, è nient'affatto sussistente, come ha mostrato di ritenere la Corte di merito, posto che il diverso e legale criterio di ripartizione di quelle spese in misura propor- zionale al valore della diproprietà ciascun condomino (art. 1123 c.c.) è liberamente derogabile per convenzione, per regolamento contrattuale di condominio appunto (v. Cass. n. 1253/85, n. 898/84 e n. 5793/83), e che una deroga siffatta non può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione non derogabile dell'art. 1136 c.c. ovvero su quella dell'art. 69 disp. att. C.C., che, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli diversi temi edifici, disciplinano segnatamente dell'assemblea, della validità della costituzione delle deliberazioni e delle tabelle millesimali. Il richiamo all'esigenza che le carature attribuite al condomino in conflitto d'interessi con il nel computo condominio non vengano conteggiate delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c. (v. Cass. n. 7226/97) è richiamo tutt'affatto inconfe- rente siccome appunto operato dal ricorrente in via astratta, nella tautologica e non condivisile affermazione che il condomino, il quale si avvan- taggi di una disciplina di ripartizione delle spese condominiali in misura diversa da quella proporzio- nale al valore della sua proprietà individuale, sia per ciò stesso in conflitto con l'interesse collet- tivo degli altri condomini, il che deve invece sussistere in concreto, con riguardo a specifica deliberazione dell'assemblea condominiale, in una effettiva e sicura divergenza tra presenza di le ragioni personali del condominio e l'interesse istituzionale comune (v. Cass. n. 11254/97). La Corte di merito, dunque, non è incorsa nei vizi e negli errori denunciati (che non coinvolgono in sé l'interpretazione resa con riguardo alla citata disposizione di regolamento condominiale); e ciò, (per inammissibilità) anche quanto al rigetto allora proposto daldell'appello incidentale, ricorrente, nella parte in cui richiedeva di procedere alla modifica delle tabelle millesimali in vigore e di disporre per una ripartizione delle spese in base ai nuovi valori, posto che -come chiarito nella sentenza impugnata- il giudice di primo grado non aveva reso alcun provvedimento decisorio al riguardo, essendosi limitato a dispor- re (con separata ordinanza) la prosecuzione del giudizio sulla invocata revisione delle tabelle millesimali. Sul ricorso incidentale di CE MA OR. Con unico motivo, denunciando il vizio di insuffi- e motivazione su punto ciente contraddittoria decisivo della controversia, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia interpretato la disposizione dell'art. 26 del regolamento condomi- 10 niale in senso diverso da quello dovuto, secondo cui appunto- la ripartizione delle spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio andava effettuata settesu e non ottosu quote uguali. Si duole, altresì, che la Corte di merito, così incorrendo nel vizio di motivazione sotto altro profilo, non abbia considerato che, ove le spese dovessero essere ripartite in otto quote a seguito della divisione di un'originaria e unica unità in due unità distinte, dovrebbe essere rivista anche la ripartizione millesimale delle spese di riscal- damento e di ascensore. Preliminare all'esame del motivo esposto è l'indagine sull'ammissibilità del ricorso. L'indagine ha esito negativo. Ed invero, né la ricorrente, né altri, ha provvedu- to ad integrare il contraddittorio nei confronti di FL d'SS, LU d'SS e società (incidentale) non era stato ECAM, cui il ricorso segnatamente ordinato da notificato, così come questo collegio, con provvedimento del 19 gennaio 2001, essereper stata resa la sentenza impugnata tra quelle stesse parti in causa inscindibile (art. 331 c.p.c.). 1b Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve disporsi il rigetto del ricorso principale e dichiararsi invece inammissibile il ricorso inci- dentale. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti ricorrenti e resistenti le spese del giudizio di cassazione, non essendovi invece luogo a provvedere con riguardo a FL d'SS, LU d'SS e società ECAM, che non hanno svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 109T 129,11 45°7 30.99 T nellaRoma, TOT. 160, 10 Così deciso il 16 ottobre 2001, in camera di consiglio della seconda sezione civile. 8065 17,00 esidente НО ТК Il pr 172,10 est лепти IL CANCELLIERE 01 -Paolo LA zico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1.8 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 LO QDNTE UB AB Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il ft 1-2012 serie 4 al n. 2172 Versate € 172.10. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. °115 del 30/5/2002) 12