Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3944
CASS
Sentenza 18 marzo 2002

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In materia di condominio, ai fini dell'invalidità della delibera Assembleare, non è configurabile un conflitto d'interessi tra il singolo condomino ed il condominio qualora venga dedotta una mera ipotesi astratta e non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra le ragioni personali del condomino e l'interesse istituzionale comune. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse in concreto configurarsi un conflitto tra un singolo condomino e l'interesse collettivo degli altri per il solo fatto che il predetto condomino godeva di una disciplina di ripartizione delle spese comuni in misura diversa a quella proporzionale alla sua proprietà individuale).

In materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacché il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino ( art. 1123 cod. civ. ) è liberamente derogabile per convenzione ( quale appunto il regolamento contrattuale di condominio ), ne' siffatta deroga può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione inderogabile dell'art. 1136 cod. civ. ovvero su quella dell'art. 69 disp. att. cod. civ., in quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste ultime disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione dell'assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.

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    Riferimenti normativi: art. 1138 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3944 del 18/3/2002 La vicenda Un condomino impugnava la delibera che aveva approvato il rendiconto ed il relativo stato di ripartizione delle spese. Il riparto delle spese si fondava sul criterio dettato dall'art. 4 del regolamento condominiale (secondo cui “tutte le spese per l'uso ed il godimento delle parti comune verranno sopportate dai condomini proprietari in ragione di 1/14 ciascuno …”), tenendo conto però dell'aumento del numero delle quote (da 14 a 16) derivante dal frazionamento in distinte proprietà di alcune delle originarie unità immobiliari. In pratica la collettività condominiale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3944
Data del deposito : 18 marzo 2002

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