Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di sequestro di persona, la norma incriminatrice sanziona qualsiasi condotta che produca l'effetto di escludere o limitare la libertà di movimento della persona offesa, anche se tale evento costrittivo sia solo indirettamente voluto. Ne deriva che si ravvisa anche il delitto di cui all'art. 605 cod. pen. nel caso in cui l'agente contestualmente commetta con violenza e minaccia anche un altro reato che rappresenta lo scopo della privazione della libertà altrui, purché questa duri più del tempo occorrente alla sua commissione. (Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il concorso fra il reato di sequestro di persona e le lesioni personali nella condotta del soggetto che aveva fatto salire sulla vettura l'offeso con l'inganno impedendogli poi di allontanarsi al fine di percuoterlo in luogo appartato, sottolineando che la privazione della libertà era iniziata prima del tempo strettamente necessario a cagionargli le lesioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2001, n. 11638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11638 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 12/01/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 71
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 22963/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) LOI BE, n. Sanluri il 23.7.65; 2) LOI LE, n. Sanluri il 29.3.74
avverso sentenza C.A. Cagliari 17.4.00;
- udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udita la richiesta di inammissibilità del p.m., il s.P.G., Dott. W De Nunzio;
ritenuto
1 - Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 8.7.97, ha condannato OI BE e OI LE, ciascuno ad a. 1 e m. 8 rec., con generiche equivalenti e continuazione ed al risarcimento del danno alla P.C. CI Giuseppe, con provvisionale di L. 10 milioni, per sequestro di persona con aggravante di cui all'art. 61 n. 2 CP e lesioni personali. La Corte d'Appello ha confermato le condanne. In fatto, i due invitavano CI a salire su autovettura con la scusa di appianare un contrasto ma, invece di accompagnarlo a casa, lo portavano in aperta campagna ove lo aggredivano, cagionandogli le lesioni.
Con il ricorso comune, si denuncia: - violazione di legge - vizio di motivazione, perché, essendo la privazione di libertà meramente funzionale rispetto al comportamento lesivo, e non protratta oltre il tempo strettamente necessario per consumare il reato di lesioni (con immobilizzazione della persona), deve escludersi il concorso del reato di sequestro perché, richiedendo il dolo generico, e cioè il fine immediato di privare taluno della sua libertà personale, se l'autore è determinato da altri e ben determinati fini specifici, può essere data una diversa qualificazione al fatto, Cass., sez. 5^, 9.2.79, Boeri e idem, 12.12.79 di cui si trascrive la massima nel ricorso - si tratta di sentenza n. 31/1980, CED, rv. 144550 - nel caso di concorso apparente con esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
2 - Il ricorso è infondato. Alle questioni di concorso formale del sequestro di persona con altri reati la giurisprudenza offre una risposta strettamente legata alla fattispecie storica, che presume incontroversi gli aspetti strutturali del reato. E la conseguente economia di massimazione si presta ad equivoci, quale quello del ricorso. All'uopo, per quanto ovvio, va ribadito il seguente principio.
Il reato di sequestro di persona può essere attuato con qualsiasi condotta che consegua l'effetto di escludere o limitare la libertà di locomozione dell'offeso, ben ché tale, evento permanente sia solo indirettamente voluto. Pertanto lo si ravvisa nel caso in cui contestualmente l'agente commetta con violenza o minaccia anche un altro reato, che è lo scopo della privazione di libertà altrui, e questa duri alcun tempo oltre quello occorrente alla sua commissione. Orbene, il ricorso sottolinea il momento in cui CI, subite le lesioni, è stato lasciato libero, ma trascura di riferirsi a quello in cui è iniziata la privazione della sua libertà, come spiega la sentenza, e cioè sin dal momento in cui, invitato a salire con inganno sulla vettura, non è stato più in condizione di allontanarsi da chi voleva portarlo in luogo appartato per percuoterlo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001