Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
È illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta in relazione a reato diverso da quelli commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a nulla rilevando che esso sia oggetto dello stesso procedimento relativo a reati rientranti in quest'ultima categoria. (Fattispecie concernente concorso in contrabbando di t.l.e. ed evasione i.v.a.).
Commentario • 1
- 1. Negato il patrocinio gratuito a chi viola le norme antihttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 17.03.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 2023
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 16747/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SI CE n. il 07.03.1962
avverso ordinanza del 01.03.1999 TRIBUNALE di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 1/3/1999 il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di NI NZ, imputato di reati di contrabbando di t.l.e. e di evasione I.V.A., avverso l'ordinanza 18/3/1997 dello stesso Tribunale, con la quale era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha motivato l'esclusione del beneficio ai sensi dell'art. 1 co. 9 L.217/1990, rilevando in particolare che la norma in questione adopera il termine "in ogni caso" proprio per sottolineare la inapplicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche se detti reati sono riuniti a procedimenti per reati diversi.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, contestando da un lato il significato attribuito dal Tribunale all'espressione "in ogni caso" adoperata dalla legge, e rilevando dall'altro che una simile interpretazione comporterebbe la violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione. Infatti l'art. 24 non pone limitazioni di alcun genere alla difesa dei non abbienti, mentre, in violazione dell'art. 27 della Costituzione, l'imputato sarebbe considerato colpevole ancor prima della condanna definitiva.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'art. 1 L. 217/1990, nel disciplinare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, prevede due casi di esclusione dal beneficio. Nel primo caso, previsto dal comma 8, il patrocinio a spese dello Stato è escluso per i procedimenti penali concernenti le contravvenzioni, a meno che detti procedimenti non siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi, ancorché non riuniti. Nel secondo caso, previsto dal comma 9, il patrocinio a spese dello Stato è escluso nei confronti dell'imputato limitatamente ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Ciò premesso occorre rilevare che, mentre nel comma 8 viene adoperato il termine procedimento, intendendo in tal modo l'esclusione dal beneficio con riguardo al procedimento concernente le contravvenzioni, nel comma 9 l'esclusione dal beneficio non viene fatta con riferimento al procedimento, bensì in relazione alla natura del reato. Ne consegue che è consentito riconoscere il beneficio in questione al soggetto imputato di delitti diversi da quelli concernenti la repressione dell'evasione in materie di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche se detti delitti sono riuniti o connessi con questi ultimi. In altre parole l'esclusione prevista dal comma 9 opera nei confronti dell'imputato non per tutti i reati oggetto dello stesso procedimento, ma solo per quei reati per i quali è prevista l'esclusione, prescindendo dalla connessione o riunione di questi con altri delitti.
Una siffatta interpretazione è la più aderente al testo letterale della norma in esame e trova un supporto logico nella sua stessa "ratio", dettata dall'esigenza di non riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato limitatamente a quei reati concernenti l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la cui commissione comporta la impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell'imputato.
D'altra parte la interpretazione molto restrittiva della norma prospettata dal Tribunale, oltre a non trovare un valido supporto letterale, suscita seri dubbi di costituzionalità, tenuto conto da un lato che l'art. 24 della Costituzione assicura ai non abbienti mezzi "per agire e difendersi" in giudizio senza alcuna limitazione e dall'altro che non sarebbe ragionevole escludere dal beneficio un soggetto imputato di altro grave reato per il solo fatto che lo stesso è chiamato a rispondere nello stesso procedimento di un reato di evasione fiscale, la cui responsabilità, peraltro, non è stata ancora accertata con sentenza di condanna definitiva. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce., che nel nuovo esame del ricorso si adeguerà al principio di diritto sopraenunciato.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000