Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il potere integrativo officioso del giudice può essere esercitato in qualsiasi momento, non sussistendo alcuna previsione in senso contrario. (Fattispecie di acquisizione documentale disposta con riguardo a produzioni effettuate dal Pubblico ministero in sede di replica) .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 47074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47074 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO MA - Presidente - del 20/06/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 2020
Dott. ZAZA CA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE NT - Consigliere - N. 7091/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NE IO, nato a [...] il [...];
2. NE NG, nato a [...] il [...]
3. NE SE, nato a [...] il [...],
quali parti civili;
4. RE BE, nato a [...] il [...];
quale imputato;
avverso la sentenza del 04/06/2013 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CA Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per le parti civili ricorrenti l'avv. Coratella Claudio, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso;
uditi per la parte civile Consob l'avv. Spedicati Deborah in sostituzione dell'avv. Di Lazzaro LA, per le parti civili TO MA, NE TI, ZA ER, ZA IN, IL LA, Personè CH, Personè AV, ON DA, BE RI ER, TI RI e NI NT e, in sostituzione dell'avv. De Cristofaro AN, per la parte civile Calabrese Cristiana l'avv. Manduchi AR, per le parti civili DÒ BR, ER B & B s.r.l. e AN AD l'avv. Calabrese Cristiana, per la parte civile IT Aldo l'avv. Simone Trivelli, per le parti civili CI SA, DA NO, ZI AR, ZI LA, UR MA e DR LI AN l'avv. ST IO, per la parte civile ER MA l'avv. MA Sangermano, per le parte civili QU LO, PR IO, RE AN e ER RI IE l'avv. Gabriele Galeazzi, per le parti civili Lo Giudice IO, Lo Giudice BR, Lo Giudice Guido e AS LI l'avv. Dario Piccioni, per le parti civili AC NT, AE PA, ER ES, ER EO, PI MA, IO IO, IF RE, IT AN SA e IT RI LE e, in sostituzione dell'avv. AN Butti, per le parti civili CI RI AN, MA UC, RO ND, LL SE, EV IA, Di ST LA, MO IS RI, ED RN EY, NI ME, GA CA, MA GE LI, CH LA NG ET, AR PO IG, TR OV, VE ER, VI TE, VI RI BO e IV AN, l'avv. Biagianti Ugo, per la parte civile OR De IN LI MI l'avv. Alberto Cianci, per le parti civili ON AR e AU AN e, in sostituzione dell'avv. Dario Andreoli per le parti civili OP IO, De GR MA e De GR IO, l'avv. AN SA Pettinari, e per la parte civile IT IO l'avv. Reboa Romolo, che hanno concluso per il rigetto del ricorso proposto dall'imputato depositando note spese, e, quanto all'avv. Pettinari, anche per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso delle parti civili NE;
udito per l'imputato l'avv. Riccardo Olivo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma del 10/03/2012, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di RE BE per il reato continuato di cui all'art. 416 c.p. e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166, commesso in Roma fino al 10/01/2011 partecipando ad un'associazione promossa e diretta da AN FR e finalizzata alla commissione di reati di abusivo esercizio di attività finanziaria, truffa ed appropriazione mediante la raccolta di denaro da almeno 1.687 investitori privati attraverso tre società iscritte alla camera di commercio inglese ed a quella irlandese, accomunate dalla denominazione European Investments Management (EIM), non iscritte negli appositi albi e pertanto prive dei requisiti necessari per operare sul mercato finanziario italiano e su quelli degli Stati di origine, la prospettazione ai clienti di elevatissimi rendimenti,in realtà solo in alcuni casi corrispostile la proposta ai clienti dall'anno 2009, al manifestarsi delle prime difficoltà di restituzione delle somme versata, di aderire tramite la società Europeenne de Gestion Privee (EGP), regolarmente iscritta, al cosiddetto "scudo fiscale" previsto dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per ottenere la restituzione dei capitali investiti e dei guadagni, poi non avvenuta, occultando la provenienza delle somme raccolte dalla precedente attività abusiva. La sentenza di primo grado veniva riformata con l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità e la conseguente rideterminazione della pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 8.000 di multa. Veniva altresì confermata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;
ma con ordinanza del 21/05/2013, depositata il 10/07/2013, oggetto di riserva e rinvio nella sentenza impugnata quale parte integrante di essa, la disposizione della sentenza appellata, con la quale erano stati ordinati il dissequestro e l'immediata erogazione alle parti civili delle somme liquide e di quelle ottenute dalla liquidazione dei titoli già sottoposti a sequestro nel corso del procedimento, era riformata in aderenza all'ordinanza dell'11/01/2013, successiva alla decisione di condanna in primo grado, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto la revoca del sequestro conservativo emesso il 30/11/2011 e la restituzione dei beni sequestrati al curatore della fallimento del RE e della società di fatto esistente fra lo stesso e i coimputati, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma dell'08/11/2011, fatta eccezione per le somme ottenute con il riscatto di una polizza assicurativa presso la Credit Agricole Life Insurance, concesse a titolo di provvisionale alle parti civili e da dividersi in uguale misura fra le stesse.
Le parti civili indicate in premessa e l'imputato ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità, l'imputato ricorrente, premesso che all'udienza preliminare del 10/03/2012 il pubblico ministero depositava in sede di replica memoria con nuovi documenti allegati, taluni dei quali venivano acquisiti dal giudice ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, ed utilizzati per la decisione, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sui rilievi proposti con l'appello in ordine alla tardività della produzione ed all'insussistenza del requisito dell'assoluta necessità per la decisione. Lamenta altresì mancanza di motivazione sui temi dell'attività di promotore finanziario svolta dall'imputato, del ruolo assunto dallo stesso nella compagine associativa e della sua consapevolezza in ordine al carattere abusivo delle società di cui all'imputazione, denunciando la carenza a questi fini di un apparato motivazionale articolato nella trascrizione della sentenza di primo grado, nell'esposizione delle tesi difensive e nell'affermazione della loro infondatezza unicamente in base alla condivisione delle valutazioni del primo giudice, che non potevano contenere una risposta preventiva alle argomentazioni proposte con l'appello.
2. Sulla determinazione della pena, l'imputato ricorrente deduce violazione di legge nella quantificazione della pena in misura sensibilmente distante dal minimo edittale unicamente in base alla gravità oggettiva della condotta, al danno cagionato ed al numero delle persone offese, e mancanza di motivazione sugli ulteriori elementi indicati dall'art. 133 c.p. nella personalità e nella capacità a delinquere del soggetto agente e nel comportamento dello stesso successivo al reato, in contrasto con il principio di individualizzazione della pena.
3. Sulla conferma, con le statuizioni civili della sentenza impugnata, del disposto dell'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare dell'11/01/2013 in ordine alla destinazione dei beni sequestrati alla curatela del fallimento del RE, le parti civili ricorrenti deducono violazione di legge nella conferma di quest'ultimo provvedimento, abnorme in quanto pronunciato con riferimento a beni la cui destinazione era già stata decisa con la sentenza di primo grado, in materia nella quale la Corte territoriale non era competente in mancanza di alcuna impugnazione sulle statuizioni civili di detta sentenza;
nonché nell'interpretazione della disposizione della sentenza di primo grado come meramente restitutoria e non risarcitoria, laddove dal dispositivo di quella sentenza emerge il contenuto risarcitorio della disposizione quale provvisionale sostanzialmente concessa con la liquidazione delle somme in misura uguale fra le parti civili. Eccepiscono altresì l'illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 48, posto sostanzialmente a fondamento delle disposizioni impugnate laddove prevede che dalla dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, per contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto introdotto in violazione dei principi di cui alla Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti dall'imputato ricorrente sull'affermazione di responsabilità sono inammissibili.
L'eccezione di tardività dell'acquisizione dei documenti prodotti dal pubblico ministero in sede di replica nella discussione in primo grado del giudizio abbreviato, dei quali peraltro, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, risultano concretamente utilizzati un atto interno della Cassa di Risparmio dell'Aquila sulla riconducibilità della EIM inglese al RE ed una missiva sottoscritta da quest'ultimo e dal AN e diretta alla banca di cui sopra, è manifestamente infondata rispetto al principio affermato da questa Corte, per il quale il potere integrativo officioso attribuito al giudice nel rito abbreviato può essere esercitato in qualsiasi momento, non sussistendo alcuna previsione in senso contrario (Sez. 6, n. 22196 del 24/10/2006, Autunno, Rv. 236761; Sez. 5, n. 21693 del 18/02/2009, Ait Taleb, Rv. 244638);
principio la cui portata generale rende inconferenti i rilievi del ricorrente sulla natura incondizionata del ritto abbreviato adottato nel caso di specie, sulla fase di replica nella quale la produzione avveniva e sul mancato rispetto del termine per il deposito di memorie, in quanto aspetti estranei all'esercizio di un potere di acquisizione autonomamente riconosciuto al giudice. È altresì inammissibile, in quanto proposta per motivi non consentiti, la censura relativa alla dedotta insussistenza del requisito dell'assoluta necessità degli elementi acquisiti per la decisione, nel momento in cui non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di esercitare il potere di integrazione della prova riconosciutogli dalla legge nel giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157; Sez. 6, n. 30590 del 16/06/2010, C, Rv. 248043). È infine generica la censura di mancanza di motivazione sull'attività di promotore finanziario svolta dall'imputato, sul ruolo assunto dallo stesso nella compagine associativa e sulla sua consapevolezza del carattere abusivo delle società di cui all'imputazione. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta infatti come la stessa non si risolva, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella mera condivisione delle conclusioni del giudice di primo grado a fronte dei motivi di appello, ma sia dettagliatamente articolata, sui temi indicati dal ricorrente,come sugli altri rilevanti per la decisione, con il diretto esame e l'autonoma valutazione della significatività degli elementi di prova;
segnatamente i dati documentali sul potere di firma del RE per il conto corrente bancario della EIM inglese e sull'utilizzazione da parte dell'imputato di atti rappresentativi di costanti sovrapposizioni fra le società coinvolte, le dichiarazioni delle persone offese sull'intraneità del RE all'operazione ed il suo diretto coinvolgimento nella proposta di adesione allo scudo fiscale, dei dipendenti in ordine agli interventi del RE sui conteggi relativi agli investimenti e sui rendiconti che venivano ritoccati in senso favorevole prima di essere sottoposti ai clienti, della teste Reali sulla gestione, da parte dell'imputato, del conto corrente della EIM presso la Cassa di Risparmio dell'Aquila, della dipendente Ruggeri sull'invio mensile dal AN al RE dei dati sulle operazioni dei derivati e sulla consegna degli stessi dall'imputato ai dipendenti con indicazioni sulle operazioni di investimento da effettuare, le dichiarazioni del AN sull'inserimento del RE nel gruppo originariamente promotore del progetto di investimento ed il sequestro nei confronti dell'imputato di un elenco di cinquecento clienti e della somma di Euro 7.206.924,14. 2. Sono altresì inammissibili i motivi proposti dall'imputato ricorrente sulla determinazione della pena.
La censura di violazione di legge nella quantificazione della pena in base ai soli elementi della gravità della condotta, del danno cagionato e del numero delle persone offese è manifestamente infondata laddove il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi, siano essi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ovvero la totalità di quelli menzionati dall'art. 133 c.p., ai fini della commisurazione della pena (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani, Rv. 217333; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); essendo viceversa sufficiente, per i giudizi in questione, l'indicazione di uno o più elementi ritenuti rilevanti. Altrettanto manifestamente infondata è di conseguenza la doglianza di mancanza di motivazione sulle altre circostanze indicate dalla difesa. Nè rileva il fatto che la pena sia stata in concreto stabilita in misura superiore al minimo edittale, dalla quale deriva unicamente la necessità di una specifica indicazione sugli elementi ritenuti decisivi (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825); esigenza soddisfatta con la sentenza impugnata nei riferimenti all'enorme gravità dei fatti, agli ingenti danni procurati, al numero elevatissimo delle persone offese ed alla lunga durata della condotta.
3. Sono invece fondati i motivi proposti dalle parti civili ricorrenti sulla conferma, con le statuizioni civili della sentenza impugnata, del disposto dell'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare dell'11/01/2013 in ordine alla restituzione dei beni sequestrati alla curatela del fallimento del RE. La citata ordinanza presenta infatti indubbiamente i caratteri di abnormità denunciati dai ricorrenti, nel momento in cui la stessa interveniva su una destinazione delle somme in sequestro ormai stabilita con la sentenza di primo grado nei termini dell'erogazione delle stesse alle parti civili, e quindi su una materia ormai sottratta alla cognizione del Giudice dell'udienza preliminare. Tali caratteri non sono esclusi dalle argomentazioni esposte nell'ordinanza della Corte d'Appello del 21/05/2013, richiamata dalla sentenza impugnata, per le quali la destinazione delle somme sequestrate, di cui alla sentenza di primo grado, sarebbe stata disposta a titolo restitutorio e non risarcitorio. Questa lettura della disposizione del Tribunale in favore delle parti civili è infatti insostenibile per l'incompatibilità delle stesse con l'erogazione delle somme stabilita in parti uguali fra le parti civili costituite, nel segno evidente di un ristoro per quanto possibile equilibrato dei danni subiti dai destinatari, e con l'inclusione fra questi ultimi della Consob, che non poteva essere considerata soggetto patrimonialmente danneggiato dallo spossessamento delle somme oggetto della disposizione. La preminente considerazione dell'abnormità del provvedimento, con il quale nella specie veniva disposta la restituzione delle somme alla curatela del fallimento del RE, rende in questa sede irrilevante il tema della tutela delle ragioni della curatela stessa, che potranno essere fatte valere in altre forme procedurali. Irrilevante, per quanto precede, è altresì l'eccepita questione di illegittimità costituzionale.
L'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma dell'11/01/2013 deve pertanto essere annullata senza rinvio, e senza rinvio deve di conseguenza essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di immediata restituzione di tutti i beni in sequestro al curatore del fallimento del RE e della relativa società di fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del RE segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000. Il RE deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili comparse all'odierna udienza, determinate, in considerazione dell'impegno processuale, come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi delle parti civili, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di immediata restituzione di tutti i beni in sequestro al curatore del fallimento del RE e della relativa società di fatto (n. 606/2011);
annulla inoltre senza rinvio l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 11/01/2013; dichiara inammissibile il ricorso del RE, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili rappresentate nell'odierna udienza come di seguito indicato, oltre accessori come per legge: Euro 2.500,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Trivelli, nonché medesima somma in favore degli avv.ti Di Lazzaro, Reboa, Sangermano e Cianci;
Euro 3.100,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Galeazzi, Euro 3.900,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Piccioni, Euro 4.500,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Manduchi, Euro 2.900,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Calabrese, Euro 3.500,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. IO, Euro 5.900,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Butti, Euro 4.500,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Biagianti, Euro 2.900,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Andreoli, Euro 2.700 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Pettinari, Euro 5.000,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Coratella.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014