Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 51 8340 1 REPUBBLICA ITALIANA EDEL POPOLO ITA LA CORTE SUPRE ADI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 16348/98 Cron. Mo39 Consigliere - .Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Consigliere - Dott. Federico ROSELLI Ud.29/01/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA SEMINARA DOMENICA, VIA TANGORRA 12, presso lo studio dell'avvocato CATRICALA' DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 484 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 574/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 05/05/98 R.G.N. 2486/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato BIONDI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Domenica EM, con ricorso al Pretore di Catanzaro, premesso di lavorare come bracciante agricola nei fondi di proprietà del suocero sin dal 1983, lamentava che l'IN, ponendo in dubbio la regolarità del rapporto di lavoro, aveva disatteso la sua domanda avente ad oggetto l'indennità di maternità in relazione al parto avvenuto il 31 gennaio 1989 e aveva chiesto la restituzione della somma di L.
8.625.086 da lei percepita a titolo di prestazioni per malattia e maternità del 1983 al 1988. Chiedeva quindi che fosse accertata la regolarità del rapporto di lavoro e condannato l'IN a corrispondere la indennità di maternità in relazione al parto suindicato. L'IN contestava la domanda, richiamando l'accertamento compiuto dall'Ispettorato del lavoro circa la posizione della EM, e in subordine eccepiva la prescrizione annuale. In via riconvenzionale chiedeva che fosse disposta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Caraffa relativamente agli anni dal 1982 al 1990, a tal fine chiamando in causa lo S.C.A.U., previa autorizzazione del Pretore. Tale Istituto, costituendosi in giudizio, aderiva alle deduzioni difensive dell'IN. Dopo il subentro dell'IN nella posizione dello S.C.A.U., a seguito della sua soppressione, il Pretore definiva il giudizio accogliendo la domanda principale e rigettando la domanda riconvenzionale. Proposto appello da parte dell'IN, il Tribunale di Catanzaro perveniva ad opposte conclusioni, rigettando la domanda della EM e, in accoglimento di quella riconvenzionale dell'IN, disponendo la cancellazione della EM STU dagli elenchi dei lavoratori agricoli, così come richiesto. 3 Il giudice d'appello, premesso che l'assenza della convivenza non faceva venire meno l'onere del soggetto interessato di provare gli elementi costitutivi del rapporto e in particolare l'inserimento del prestatore d'opera nella struttura organizzativa dell'impresa e il vincolo di subordinazione al potere disciplinare, direttivo e organizzativo del datore di lavoro, rilevava che tale prova non poteva ritenersi raggiunta, poiché i testimoni non avevano fornito precisazioni circa le modalità del rapporto e nulla di certo risultava anche su come e quando l'appellata venisse retribuita, e, d'altra parte, sussistevano ampie contraddizioni nelle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dalla EM e dal suocero, presunto datore di lavoro. La EM ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione. L'IN ha depositato procura e il suo difensore è intervenuto nella discussione orale. " MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la EM lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata tutte le risultanze istruttorie avevano evidenziato una perfetta ed assoluta concordanza delle componenti necessarie alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, nel quale il requisito della subordinazione può realizzarsi anche attraverso direttive dettate in via programmatica e il potere gerarchico e disciplinare non è escluso da margini di autonomia e discrezionalità del lavoratore;
e osservando altresì che non sussistevano le contraddizioni nelle risultanze istruttorie rilevate dal giudice di merito e, inoltre, che quest'ultimo aveva dato preminenza, invece che al criterio della subordinazione, al requisito della retribuzione, da ritenersi STU invece sussidiario, anche perché nella specie non operava, per difetto della convivenza tra le parti, la presunzione di gratuità. Il motivo del ricorso richiede un preliminare approfondimento circa l'incidenza della iscrizione negli appositi elenchi nominativi sull'onere del lavoratore di provare le necessarie prestazioni di lavoro subordinato, ed altresì riguardo ai requisiti del lavoro subordinato nello specifico settore e all'incidenza sul piano probatorio della sussistenza di un rapporto di parentela o affinità tra i presunti datore di lavoro e lavoratore. Riguardo al primo aspetto, su cui si erano presentate alcune difformità di orientamento nella giurisprudenza della Corte, sia circa l'effettiva necessità dell'iscrizione negli elenchi (o del cosiddetto certificato sostitutivo), in deroga all'ordinaria operatività del principio dell'automaticità delle prestazioni (necessità negata da Cass. n. 8027/1998 e n. 2543/1999, in contrasto con l'orientamento prevalente), sia circa l'incidenza dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova della sussistenza del requisito della prestazione dell'attività lavorativa subordinata (cfr., da un lato, Cass. n. 4936/1998 e n. 6491/1999, che hanno valorizzato una affermata presunzione di legittimità degli elenchi e, dall'altro, Cass. n. 6617/1986, n. 2543/1999, n. 8315/1999, ed altre, secondo cui invece l'iscrizione non esonera l'interessato dalla prova, almeno in caso di contestazione da parte dell'istituto assicuratore), sono recentemente intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza 26 ottobre 2000, n. 1133/SU, sulla base di un'ampia analisi, correlata ed un esauriente esame della normativa rilevante, hanno composto i contrasti di giurisprudenza. Le Sezioni Unite, innanzitutto, hanno riconfermato, in armonia con le pronunce della Corte costituzionale n. 87/1970 e n. 483/1995, che in relazione ai STU rapporti lavorativi in esame il principio dell'automaticità delle prestazioni si atteggia in maniera particolare, essendo richiesta, sul piano stesso sostanziale, la concorrenza, con il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa nel previsto numero di giornate nell'anno, del requisito dell'iscrizione negli elenchi o del possesso del certificato d'urgenza sostitutivo, che ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi (salva la facoltà del lavoratore di contestare giudizialmente la denegata iscrizione, come già puntualizzato dalla giurisprudenza e in particolare da Cass. S.U. n. 6688/1983). Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite hanno rilevato, in senso per così dire riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice;
e coerentemente hanno osservato che la contestazione dell'efficacia di tali attestazioni non integra un'eccezione vera e propria. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire, con qualunque mezzo, una prova Steu contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso affermano in sostanza le S.U. - l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi. In tema di requisiti del lavoro subordinato nei rapporti in questione, appare opportuno preliminarmente rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'impresa in generale". Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (cfr. artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione STU 7 da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in argomento, Cass. n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Né, nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico. Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass. S.U. n. 265/1997 e Cass. n. 2654/1978, n. 7269/1986, n. 5649/1990, n. Cass. n. 1884/2000). Tra gli elementi costitutivi essenziali si è sopra indicato anche il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore STU di lavoro, anche se esso invece in genere non viene invece menzionato dalla giurisprudenza. Tale omissione da parte della giurisprudenza si spiega con l'accoglimento da parte della stessa del principio della presunzione di onerosità delle prestazioni di lavoro subordinato. E' rilevante peraltro puntualizzare subito che la giurisprudenza di questa Corte esprime tale principio di termini circostanziati, ritenendo applicabile detta presunzione nei casi in cui l'attività, per il modo in cui venga estrinsecata, sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato (Cass. n. 3290/1998 e, sostanzialmente negli stessi termini, Cass. n. 3304/1999, Cass. n. 1024/1996, Cass. n. 1895/1993, Cass. n. 2915/1989). La giurisprudenza, peraltro, parla anche di presunzione di gratuità in ambito familiare e parentale, soprattutto con riferimento alle prestazioni di tipo domestico svolte nell'ambito di una comunità di tipo familiare, ma talvolta anche riguardo a prestazioni nell'ambito di un'impresa gestita con criteri prevalentemente familiari, in genere richiedendo anche in quest'ultimo caso il concorso del requisito della convivenza (cfr., tra le numerose in materia Cass. n. 1799/1966, n. 49/1968, n. 5496/1977, n. 2290/1978, n. 1880/1980, n. 3096/1980, n. 2660/1984, n. 5221/1987, n. 5197/1995, n. 7185/1996). Prevalentemente, in difetto della convivenza, e particolarmente in caso di costituzione di un nucleo familiare autonomo, non si ritiene operante la presunzione di gratuità, frequentemente sottolineandosi però l'onere dell'interessato di provare, in caso di contestazione, tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e specificamente l'obbligatorietà della prestazione e il vincolo di subordinazione (cfr. Cass. n. 5471/1980, n. 3062/1983, n. 5373/1983, n. 1464/1985, n. 620/1989, n. 7920/1991, n. 14579/1999; contra Cass. n. 10923/2000, che però esclude la STEU necessità della convivenza con riferimento alla specifica ipotesi di prestazioni lavorative di collaborazione familiare ed assistenza) Con particolare riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, soprattutto nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, e alle controversie con gli istituti assicuratori riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato che rappresentano presupposti del rapporto previdenziale, la giurisprudenza della Corte è piuttosto rigorosa quanto alla prova dell'onerosità del rapporto, sia pure nella varietà delle formulazioni del principio di diritto. Infatti, alcune pronunce hanno affermato il principio che "ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. n. 729/1993, n. 3870/1999 e n. 8132/1999; cfr. anche Cass. n. 7438/1997). In altre sentenze invece si è richiamato anche con riferimento a fattispecie in cui non era - presente la convivenza – il più generico principio secondo cui “il soggetto che, ai fini del compimento del numero di giornate lavorative annue necessario per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, deduca di avere svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze di persona con esso in rapporto di affinità deve fornire una prova idonea (secondo una valutazione riservata al giudice del merito ma censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione) a vincere la Stel 10 presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative eseguite, solitamente affectionis causa, in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela o di affinità o di coniugio o di convivenza more uxorio” (Cass. n. 1097/1993, n. 70/1995). Ai fini della corretta impostazione della problematica in esame, appare necessario partire dal rilievo che il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c., e vale a distinguerlo, tra l'altro, sia della prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Si tratta di un dato sostanzialmente non contestato dalla giurisprudenza, che talvolta non ha mancato di osservare che la c.d. presunzione di onerosità non ha valore assoluto e la sua corrispondenza alla realtà deve essere accertata caso per caso (Cass. n. 2311/1962) e spesso indica tra i requisiti costitutivi del lavoro subordinato, sia pure a proposito della prova dei rapporti di lavoro subordinato tra parenti, la sussistenza di un'obbligazione retributiva. Quindi in linea di principio, nell'ambito di un'impostazione contrattualistica, il consenso tra le parti dovrebbe riguardare anche tale elemento. In tale quadro teorico, la presunzione di onerosità, e viceversa, la presunzione di gratuità relativamente a determinate prestazioni tra congiunti, sembrano in genere ascrivibili alla categoria delle presunzioni di mero fatto, basate su massime di esperienza. In particolare la c.d. presunzione di onerosità è basata, così come in tante altre vicende della vita sociale ed economica, sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata. Ed è inutile sottolineare le gravi ragioni che giustificano un affidamento circa la onerosità di prestazioni STU 11 lavorative, e ne impongono la sua tutela. E' opportuno però rilevare anche che la presunzione è tanto più giustificata, quanto più il rapporto assume, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso. Ed è chiaro che la c.d. presunzione di gratuità è correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono a una opzione in tal senso (quanto all'incidenza dei vincoli di parentela o affinità nel lavoro domestico, sussiste però un'espressa previsione normativa, con riferimento agli aspetti previdenziali: cfr. l'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403). La natura non normativa delle presunzioni in questione e la loro giustificazione richiedono un loro utilizzo correlato alla specificità dei vari tipi di situazioni e del resto l'articolazione della giurisprudenza in materia ha causa innanzitutto nella costante ricerca di attenersi ad una simile direttiva. Può anche osservarsi che il ruolo della presunzione di onerosità può presentare qualche differenza a seconda che la controversia intervenga tra il lavoratore, che reclama retribuzioni non corrisposte, e il presunto datore di lavoro, oppure, in assenza di conflittualità tra le parti del rapporto, tra il lavoratore e un istituto assicuratore, in relazione alle prestazioni previdenziali di cui il rapporto di lavoro costituisce un presupposto. In particolare, in questo ultimo tipo di controversie, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione può assumere sia il valore di elemento anche sintomatico di conferma della subordinazione in un rapporto in cui gli altri elementi non appaiono del tutto netti, sia di strumento di verifica della genuinità di elementi di prova della cui attendibilità invece si dubiterebbe. STU 12 Collegando le osservazioni svolte a proposito dei requisiti della subordinazione in agricoltura e delle c.d. presunzioni di onerosità o gratuità, può affermarsi, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, che la mera prestazione di un'attività di tal genere non è certo sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato. A parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno (prova la cui attendibilità può essere riscontrata anche sul piano logico, sulla base dell'effettiva consistenza dei terreni e delle lavorazioni necessarie), la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità. Ed è evidente la centralità della prova circa la pattuizione di una vera e propria retribuzione (cioè di un compenso, sia pure in natura, concepito come prestazione obbligatoria direttamente correlata alla prestazione lavorativa), sia a causa della (in ipotesi) scarsa presenza di elementi sintomatici della subordinazione, sia perché in situazioni socio-economiche come quella in esame è configurabile la prestazione di lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di STU 13 corrispettività e obbligatorietà, anche in difetto della convivenza (e a prescindere dalla sussistenza o meno di tutti gli elementi costitutivi della ipotesi normativa di cui all'art. 230-bis c.c.), sicché non può presumersi – in assenza di adeguati altri elementi sintomatici della subordinazione - neanche l'onerosità del rapporto. Tornando allo specifico esame del motivo posto a base del ricorso, va rilevato innanzitutto che è inammissibile la doglianza relativa al presunto contrasto tra la ricognizione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito e l'effettivo tenore delle medesime, stante la genericità della doglianza stessa e la mancata indicazione ed esposizione - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - degli specifici elementi probatori che sarebbero stati pretermessi o travisati. Va poi rilevato che l'accertamento compiuto dal giudice di merito della insussistenza nella specie di un rapporto di lavoro subordinato - che il ricorrente, nonostante l'intestazione del motivo, censura anche sotto il profilo del riferimento ad una inesatta e troppo rigorosa nozione di lavoro subordinato è - sostanzialmente corretto dal punto di vista delle premesse di diritto e comunque è del tutto adeguato sotto il profilo della qualificazione della concreta fattispecie. Infatti l'esclusione della configurabilità di tale tipo di rapporto è basata - insindacabile in questa sede posto che la relativa sull'accertamento motivazione non è stata idoneamente censurata dalla ricorrente -, che, se poteva ammettersi la prestazione da parte delle EM di prestazioni lavorative sul fondo del suocero, non era risultato alcun elemento certo circa le modalità della prestazione e del rapporto e neanche vi era certezza su come e quando l'interessata venisse compensata. E' quindi del tutto corretta, e coerente con le STU 14 considerazioni di carattere generale precedentemente svolte, l'esclusione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Consegue il rigetto del ricorso. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio, stante il disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PREDIDEPREDIDENTE Selle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria k oggi, 6 APR. 2001 u B r all IL CANCELLIERE TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 I A, . D 583 0 W 3 . N OF 11-8-73 REGISTRO, E OX E DIRITTO G LEG ELLA 6 D 15