Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
Alla stregua della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e, segnatamente del comma 3 di detto articolo - il quale prescrive che si osservino, in quanto applicabili, le norme contenute nell'intero titolo nel quale la norma in questione è inserita - deve ritenersi che anche nel caso di procedimento a carico di ignoti il pubblico ministero, qualora non presenti al giudice richiesta di archiviazione entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, debba chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini e che il g.i.p. possa legittimamente negarla (nella specie per l'avvenuto raggiungimento, a seguito di precedenti proroghe, del termine di un anno e sei mesi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2002, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Arturo CORTESE "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento nei confronti di ignoti;
avverso l'ordinanza del GI del Tribunale della città del 28 giugno 2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
1. - Il GI del Tribunale di Trapani, col provvedimento in epigrafe, ha negato l'autorizzazione al Pm alla prosecuzione delle indagini preliminari contro ignoti, in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p., sui rilievi secondo cui: a) il termine era già stato prorogato due volte (ed era stata, quindi raggiunta la complessiva durata di un anno e sei mesi di indagini); b)in virtù dell'art. 415, comma terzo, c.p.p. (nel testo introdotto dalla l. 16 dicembre 1999, n.479) - in base al quale si applicano anche nei procedimenti contro ignoti le disposizioni di cui agli artt. 405 ss c.p.p. - deve ritenersi applicabile al caso di specie anche l'art. 407 dello stesso codice, che stabilisce, appunto, il termine di durata massima delle indagini. Invitava, quindi, il Pm a formulare le sue richieste entro dieci giorni, ex art. 405 c.p.p.. 2. - Il Procuratore della Repubblica impugna per abnormità, con ricorso per cassazione, il provvedimento di cui sopra sostenendo, in sintesi, che il termine fissato dall'art. 407 c.p.p., in caso di indagati noti, ha una funzione di garanzia nei confronti di soggetti individuati, sussistendo l'esigenza di evitare che le indagini preliminari superino un termine prefissato di durata;
necessità che non v'è ragione di ritenere sussistente in caso di indagini nei confronti di ignoti: l'abnormità, in particolare, deriverebbe dal fatto che la norma, intesa nel senso voluto dal GI, creerebbe una irrimediabile stasi processuale, contro la radio legis, perché imporrebbe necessariamente (nell'assegnato termine di dieci giorni) di adottare un provvedimento di archiviazione, impedendo definitivamente al Pm di svolgere, in modo completo ed esauriente, ogni indagine volta alla individuazione del responsabile del reato e di esercitare l'azione penale.
3. - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4. - È noto il dibattito dottrinale che - anteriormente alla entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 16 ha modificato l'art. 415 c.p.p. - vedeva la quasi totalità degli autori che si erano occupati del problema schierati su una posizione di rigore, che, partendo dalla constatazione di una totale libertà del Pm nella conduzione delle indagini contro ignoti, sia con riferimento alla mancanza di controlli del GI sia alla inesistenza di termini di durata massima delle indagini - propugnava una rigida esegesi dell'art. 415, comma primo, c.p.p., nel senso che il Pm era tenuto a richiedere, nei termini ordinari, l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, e che, da ciascuna autorizzazione concessa dal GI, decorresse un nuovo termine di sei mesi. 5. - Su una posizione totalmente diversa e molto più liberale era orientata la giurisprudenza di questa Corte la quale riteneva, non solo che il provvedimento che rigettasse la richiesta di prosecuzione delle indagini fosse abnorme perché estraneo allo schema dell'art. 415 c.p.p. (Cass., sez.6^, 13 settembre 1994 [c.c. 12 luglio 1994], n. 3351, Pm in proc. ignoti), ma anche che il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione non potesse essere accompagnato da alcun termine fissato dal giudice, tanto da ritenere abnorme lo stesso provvedimento di autorizzazione del GI limitato, appunto, dalla fissazione di un tale termine (Cass., sez.4^, 18 marzo 1993 [c.c. 18 dicembre 1992], n. 1576, Pm in proc. ignoti;
Cass., sez.6^, 14 aprile 1993 [c.c. 24 novembre 1992], n. 4162, Pm in proc. ignoti;
contra, Cass., sez.6^, 3 febbraio 1993, [c.c. 4 dicembre 1992], n. 4331, Pm in proc. ignoti;
Cass., sez.6^, 24 settembre 1993 [c.c. 14 giugno 1993], n. 1811, Pm in proc. ignoti, che lo ritenevano illegittimo e quindi non impugnabile per il principio di tassatività). In sostanza, secondo la Cassazione, chiesta dal Pm la prima autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, l'inquirente rimaneva svincolato da qualsiasi controllo del GI, potendo protrarre ad libitum, nel tempo, le indagini. 6.- La differenza con le indagini con imputati noti soggette al regime della proroga e della durata massima era giustificata dalla giurisprudenza con ragioni di garanzia spiegabili solo nei confronti di imputati noti, cui la legge deve garantire celerità d'azione e controllo costante del giudice.
7. - La situazione è tuttavia ora mutata in conseguenza e della riforma dell'art. 415 c.p.p., che, con l'introduzione del terzo comma a opera della legge sopra indicata, ha stabilito che "Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del presente titolo" (cioè del titolo VIII sulla "Chiusura delle indagini preliminari"), che si riferiscono alle indagini nei riguardi di imputati noti.
8. -Ritiene la Corte che la clausola di riserva "in quanto applicabili" non possa sottrarre le indagini contro imputati ignoti all'applicazione anche degli art. 405, 406, 407, c.p.p.. Il legislatore del 1999, che ha impresso al nuovo codice processuale una svolta ispirata a maggiori garanzie nei confronti dei soggetti processuali (e in particolare dell'indagato e dell'imputato), ha voluto dare anche un riassetto al regime di tali indagini sottoponendole a un più penetrante controllo del GI anche per evitare possibili utilizzazioni non corrette dell'istituto da parte dell'inquirente derivanti dalla iscrizione nel registro degli indagati non noti pur trattandosi di persone che ignote non sono, allo scopo di ottenere una maggiore libertà nelle indagini prorogandole oltre il consentito. La modifica nasce, dunque, da un'esigenza ben avvertita nella pratica e non può, quindi, essere sottovalutata l'importanza dell'introduzione del comma terzo nell'art. 415 c.p.p.. 9. - L'argomento addotto dal Pm ricorrente, secondo cui gli art.405, 406, 407 c.p.p. continuerebbero a non trovare applicazione nelle indagini contro ignoti perché in tali indagini non vi sarebbe la necessità di garanzia che si riscontra nelle indagini nei confronti di imputati noti è di quelli che, come suol dirsi, "provano troppo", perché addurre siffatta diversità di natura tra i due tipi di indagini significherebbe svuotare di contenuto il richiamo fatto dal terzo comma dell'art. 415 c.p.p., in quanto la mancata applicazione di ognuno degli articoli che vanno dal 405 al 414 c.p.p. si presterebbe a tale giustificazione, laddove è chiaro l'intento del legislatore di unificare i due diversi regimi. D'altra parte, l'indubbia differenza di caratteri fra i due tipi di indagini non esclude l'unitarietà del regime giuridico che sembra, dalla stessa lettera della norma, essere stato lo scopo del Parlamento. 10. - Argomento decisivo in tal senso si trae dai lavori parlamentari riguardanti la modifica della normativa di cui si discute. Dagli atti del Senato (XIII Legislatura - d.d.l. 3807 - Aula - 681^ seduta pubblica - Resoconto sommario) emerge che nella seduta di giovedì 30 settembre 1999 è stato approvato un emendamento che ha eliminato dal corpo dell'art. 415, primo comma (art. 21 d.d.l. 3807), la frase "Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli art. 405, 406 e 407". L'inciso è entrato poi a far parte nella formula finale dell'art. 415, terzo comma (art. 19 d.d.l. 3807 -B). Il Relatore del provvedimento, nell'illustrare l'emendamento, ha precisato che l'innovazione è volta "soprattutto ad evitare che il solo riferimento agli artt. 405, 406 e 407 sui termini delle indagini preliminari, possa escludere l'applicabilità delle altre disposizioni relative alla fase del procedimento, di cui al titolo VIII dell'intero libro V, nel senso dell'applicabilità ad esempio, dell'art. 409, comma 4, per il quale vi è un riferimento molto preciso della Corte costituzionale con la sentenza n. 409 del 1990". 11. - E dunque deve concludersi che le norme richiamate nel provvedimento impugnato sono applicabili al caso di specie e bene il GI ha rifiutato la nuova proroga richiesta (è singolare d'altra parte che il Pm abbia sentito l'esigenza di chiedere una nuova proroga - dopo averne già ottenuta una - in considerazione dell'ordinamento giurisprudenziale sopra ricordato). Non può dirsi, pi, che, con siffatta interpretazione, ne soffrano le indagini o addirittura che si crei una stasi irreparabile di esse, con gravi ripercussioni perfino sull'esercizio obbligatorio dell'azione penale, perché proprio il richiamo di tutte le norme dettate per le indagini nei confronti delle persone note rende applicabile anche l'art. 414 c.p.p. secondo il quale, quando si presenti la necessità di nuove investigazioni, il pubblico ministero potrà richiedere al GI l'autorizzazione alla riapertura delle indagini.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.