Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2002, n. 1295
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Sentenza 12 dicembre 2002

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Alla stregua della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e, segnatamente del comma 3 di detto articolo - il quale prescrive che si osservino, in quanto applicabili, le norme contenute nell'intero titolo nel quale la norma in questione è inserita - deve ritenersi che anche nel caso di procedimento a carico di ignoti il pubblico ministero, qualora non presenti al giudice richiesta di archiviazione entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, debba chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini e che il g.i.p. possa legittimamente negarla (nella specie per l'avvenuto raggiungimento, a seguito di precedenti proroghe, del termine di un anno e sei mesi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2002, n. 1295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1295
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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