Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
Nella responsabilità del buon andamento igienico sanitario dei servizi ospedalieri posta dall'art. 2 del D.P.R.27 marzo 1969 n. 128 a carico del direttore sanitario, rientra quella della vigilanza sul vettovagliamento della struttura sanitaria. Coerentemente al direttore sanitario, e non a quello amministrativo, compete il controllo della genuinità, conservazione ed eventuale livello di alterazione delle derrate alimentari utilizzate nel nosocomio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 6590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6590 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 16/4/1999
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere N. 1338
3. Dott. Renato Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 39228/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RT IO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 934/98 del 19/6-13/7/98, pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Siniscalchi, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena ed alla non menzione della condanna ed il rigetto del ricorso nel resto;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24/6/97, il Pretore di Brindisi-Sezione distaccata di Mesagne, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava AR NI, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Mesagne, alla pena di giorni 20 di arresto e L.400.000 di ammenda, con pena detentiva convertita in pecuniaria e sospesa condizionalmente, in ordine al reato di cui agli artt. 5, lett. b)., e 6, ult. co., L. n.283/1962, essendo stati rinvenuti dai carabinieri del N.A.S., in un frigo-congelatore del menzionato nosocomio, kg. 20 di merluzzo in cattivo stato di conservazione.
Su impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Lecce, con la decisione in discussione, confermava integralmente la sentenza gravata.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermata responsabilità, nonché illogicità della motivazione sul punto, in quanto non può ritenersi gravare sul direttore sanitario di un ospedale l'obbligo di sorveglianza sulle derrate alimentari e sulle modalità di conservazione delle stesse;
2) carenza dell'elemento soggettivo del reato de quo, giacché il pesce in questione fu riposto dal cuoco nel frigo-congelatore che aveva problemi di funzionamento, anziché nell'altro situato nel locale attiguo, all'insaputa ovviamente del direttore sanitario, che ignorava sia l'esubero di pesce sia il cattivo funzionamento di uno dei due frigoriferi;
3) omessa motivazione della gravata sentenza in ordine alla misura della pena ed alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima doglianza non merita accoglimento.
I giudici del merito, infatti, hanno spiegato con motivazioni articolate, logiche e corrette le ragioni per le quali l'imputato, come direttore sanitario dell'Istituto ospedaliero in questione, deve considerarsi il destinatario della normativa sull'igiene degli alimenti.
Nelle strutture sanitarie pubbliche, infatti, la figura del dirigente è facilmente identificabile, al livello più elevato, nei direttori sanitario ed amministrativo dell'Azienda, direttamente scelti e nominati dal direttore generale, col quale costituiscono la c.d. Alta Direzione, con funzioni eminentemente gestionali e strategiche, secondo le previsioni, non più attuali -in quanto superate da quelle dei c.d. decreti di riordino del settore sanitario (DD. L.vi nn. 502/1992 e 517/1993)- ma ancora in parte mutabili, del D.P.R. 27 marzo 1969 , n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") .
La differenziazione di base tra le dette Direzioni è - giusta la menzionata normativa- che la prima cura l'organizzazione tecnico - sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri., mentre la seconda provvede alla gestione dell'ente ospedaliero sotto i profili giuridico ed economico. I menzionati decreti di riordino non hanno modificato tale impostazione, riconoscendo al direttore sanitario la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari, mentre a quello amministrativo la direzione dei servizi amministrativi dell'USL, ora Azienda.
Orbene non v'è dubbio che nella responsabilità del "buon andamento igenico-sanitario dei servizi ospedalieri", posta dall'art. 2 del DPR 128/69 a carico del direttore sanitario, rientri quella della vigilanza sul vettovagliamento della struttura sanitaria, tanto più che il successivo art. 5, tra le attribuzioni del predetto dirigente, indica specificamente anche la vigilanza "sulle provviste necessarie per funzionamento sanitario dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo".
Quindi ritiene il Collegio affatto condivisibili le conclusioni del Pretore, fatte proprie e coerentemente sviluppate dalla Corte distrettuale, secondo cui solo al direttore sanitario, e non certo a quello amministrativo, compete il controllo della genuinità, conservazione ed eventuale livello di alterazione delle derrate alimentari utilizzate nel nosocomio.
Pertanto deve ritenersi corretto, in diritto, l'addebito del fatto de quo all'imputato.
Per quanto concerne la seconda doglianza, relativa alla contestata sussistenza dell'elemento intenzionale del reato in questione, anch'essa è infondata, ad avviso di questo Collegio. Trattasi all'evidenza di un giudizio di fatto, del quale entrambi i giudici del merito hanno dato conto, fornendo ampia e corretta motivazione, così sottraendolo al vaglio di questa Corte. La culpa in vigilando dell'imputato è stata congruamente argomentata anche con la considerazione che il congelatore ove vennero trovate le derrate avariate aveva problemi di funzionamento già da diverso tempo -come avrebbe evidenziato un adeguato controllo- e, ciò nonostante, continuava ad essere utilizzato.
Merita, invece, accoglimento l'ultima censura.
La Corte distrettuale, a fronte di specifico motivo di impugnazione, non spende una parola circa la quantificazione della pena e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Su tali questioni, quindi, in ordine alle quali la motivazione è completamente carente, i giudici del merito dovranno pronunziarsi in sede di rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena ed alla non menzione della condanna, con rinvio alla Corte di Appello di Bari;
rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 16 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999