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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 14514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14514 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Di AP KE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR EO;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale OR Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giosuè Naso, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Matteo Riccardo, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Penale Sent. Sez. 2 Num. 14514 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/04/2026 2 in data 18 novembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di KE Di AP in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione KE Di AP, a mezzo dei propri difensori, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla gravità indiziaria. Il Tribunale si sarebbe limitato a una pedissequa citazione delle considerazioni espresse nell’ordinanza genetica, senza offrire adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alle lacune investigative in tema di travisamento dell’effettivo significato delle conversazioni intercettate (dovendosi avere riguardo alla inattendibilità di VA, che avrebbe riferito ai propri interlocutori una versione di comodo), di assoluta mancanza di conferme oggettive (anche per la mancata audizione della persona offesa e l’assenza di ulteriori indagini), di impossibilità per l’indagato di realizzare il delitto a Roma, mentre si trovava agli arresti domiciliari a Nola, di impalpabilità degli elementi relativi alla fantomatica «seconda estorsione». 2.2. Violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla circostanza aggravante del metodo mafioso. L’evocazione della famiglia ES, a supporto della richiesta di denaro a Caterini, sarebbe fatta discendere, in assenza di riscontri, soltanto da frasi pronunciate dal coindagato Baiocchi, senza tenere conto dell’ostilità che questi provava per VA. Sarebbe, inoltre, mancata una verifica della effettiva coartazione psicologica di questa implicita minaccia nei confronti della persona offesa. Peraltro, gli atti della polizia giudiziaria farebbero desumere anche la completa inattendibilità di Caterini, descritto come intraneo a noti ambienti delinquenziali legati al tifo calcistico. 2.3. Violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alle esigenze cautelari. La presunzione relativa sul punto sarebbe stata fatta incongruamente conseguire, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, alla trasmissione del manoscritto asseritamente compiacente da parte di VA, e, in relazione al pericolo di reiterazione, a generiche considerazioni sui precedenti penali (invero, risalenti) e alla gravità delle condotte. 3 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che reitera doglianze schiettamente fattuali, già correttamente disattese dai giudici di merito, è inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito, nella parte in cui sollecita un nuovo apprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, e risulta, comunque, infondato in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati. 2.1. Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto il Giudice per le indagini preliminari (ed espressamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte per cui è legittima la motivazione del riesame che richiami le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica;
cfr. Sez. 4, Sentenza n. 30901 del 25/06/2025, Desiderato, non mass.; Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628-01; Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015, dep.2016, Nappello, Rv. 265765), ha proceduto dapprima alla ricostruzione del complessivo scenario in cui si sono svolti i fatti (i complessi rapporti tra le varie fazioni criminali operanti nell’area della Capitale, vicendevolmente intersecantisi, in cui talora un singolo soggetto può essere prima violento estorsore e poi vittima a sua volta di taglieggiamenti e intimidazioni, con uno specifico approfondimento sulla centrale figura di AN VA, detto “Bove”, già appartenente al gruppo di OR Abramo, detto “Pluto”, e poi incappato in una lunga serie di ruggini e inimicizie, anche a causa dei fatti per cui qui si procede) e, quindi, dell’estorsione di cui al capo 4.2, oggetto del presente incidente cautelare (VA si presenta nuovamente dal commerciante Pasquale Caterini, detto “Lillo il gioielliere”, e – dopo averlo, in precedenza, costretto a consegnare un orologio di rilevante valore, spendendo il nome della famiglia ES – insieme a KE Di AP, si fa consegnare “uno scudo”, termine gergale capitolino per “euro cinquemila”, con minaccia consistita in un’ulteriore evocazione del clan ES, accompagnata da un vero e proprio pestaggio), specificando poi gli elementi da cui desumere la partecipazione al fatto dell’odierno ricorrente (in plurime conversazioni, a cui non prende mai parte Di AP, l’episodio viene più volte rievocato, con dovizia di particolari, descrivendo in modo inequivocabile la sua fattiva presenza in occasione della seconda estorsione). 4 Tutte le deduzioni difensive, poi replicate anche in questa sede, sono state puntualmente superate con ampio corredo motivazionale, ricostruendo le aspre reazioni delle varie consorterie alla spudorata intraprendenza di VA e alla sua grave violazione dell’etichetta criminale, consistita nel presentarsi a nome dei ES, nell’assoluta mancanza di mandato in tal senso. A queste conclusioni si è pervenuti all’esito di un vaglio scrupoloso dell’attendibilità dei singoli colloquianti, debitamente contestualizzando la loro posizione nella geografia criminale capitolina e sottolineando il tenore inequivoco di taluni passaggi («…lui è uscito dalla gioielleria, KE gli ha menato»), confortato da solidi riscontri (la repentina visita di VA alla comunità terapeutica presso la quale era ristretto Di AP, subito dopo essere stato avvisato dei consistenti malumori che la sua spregiudicata minaccia aveva causato;
almeno in parte, anche le dichiarazioni rese negli interrogatori di ES e Finizio). Lo stato di detenzione agli arresti domiciliari nel medesimo periodo non è stato ritenuto ostativo, alla luce non solo dei consistenti permessi, anche per un’intera giornata (e non solo in occasione delle festività, come affermato dalla difesa: cfr., ad esempio, il permesso rilasciato per il 31 dicembre 2022), ma soprattutto della assoluta libertà di Di AP di ricevere persone, senza particolari preavvisi e controlli, e di allontanarsi dal luogo di custodia con pressoché analoga facilità. 2.2. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, poiché il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una 5 nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). D’altronde, come correttamente già ricordato dal Tribunale, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbullà, Rv. 281019-01). In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715- 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01). 3. Il secondo motivo non è, del pari, consentito, in quanto meramente confutativo e risulta, comunque, manifestamente infondato. 3.1. Configura l’aggravante del “metodo mafioso”, secondo il Tribunale, il modus operandi che ha unito alla violenza fisica l’evocazione dell’interesse del clan ES alla consegna della somma richiesta. Nessun dubbio può sussistere, si chiarisce, in ordine alla «cifra criminale» che accompagna la famiglia ES, «accreditatasi nella città di Roma come centro di potere malavitoso temibile ed effettivo in ragione della sua capacità di sopraffazione e di coercizione fisica di molti dei suoi membri, […] a causa della notorietà dei reiterati ed anche efferati crimini, contro la persona ed il patrimonio». Del tutto ininfluente risulta il dubbio difensivo in merito alla spendita del nome dell’intera consorteria ovvero del solo EL ES, elemento di spicco del clan e figura tale da richiamare in ogni caso la forza collettiva di quest’ultimo. La contiguità della persona offesa ad ambienti malavitosi di analoga caratura ha reso ancora più immediata e nitida la comprensione del messaggio minatorio. 6 3.2. Le argomentazioni dei giudici romani sono conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l’aggravante ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190- 01); essa, pertanto, ricorre quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01). È stato condivisibilmente, poi, precisato da Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723-01, come, per la configurabilità dell’aggravante, sia necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso;
in motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei a ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all’appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere. La sussistenza della circostanza, peraltro, deve essere valutata anche tenuto conto di condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più agevole commissione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365-01). 4. Anche il terzo motivo è meramente fattuale e del tutto aspecifico. Il Collegio condivide e intende ribadire l’orientamento esegetico per cui, in tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura AR (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). In particolare, quando si abbia una contestazione non di intraneità a un contesto associativo di tipo mafioso, ma attenga solo al suddetto profilo circostanziale, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare 7 gli elementi astrattamente idonei a escluderla, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla distanza temporale dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808- 01). Il Tribunale del riesame, nella pienezza della giurisdizione di merito, condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, ha compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure non assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario e anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dal contesto criminale in cui è maturato il fatto, dalla professionalità delle condotte, dai precedenti penali e dalla commissione del fatto durante l’applicazione della misura coercitiva;
analogamente, il rischio di inquinamento probatorio è stato fondatamente desunto dalla maliziosa dichiarazione, solo apparentemente liberatoria, resa da VA in favore del coindagato. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’8 aprile 2026. Il Consigliere estensore DR EO Il Presidente IE IN D’NI
udita la relazione svolta dal Consigliere DR EO;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale OR Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giosuè Naso, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Matteo Riccardo, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Penale Sent. Sez. 2 Num. 14514 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 08/04/2026 2 in data 18 novembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di KE Di AP in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione KE Di AP, a mezzo dei propri difensori, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla gravità indiziaria. Il Tribunale si sarebbe limitato a una pedissequa citazione delle considerazioni espresse nell’ordinanza genetica, senza offrire adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alle lacune investigative in tema di travisamento dell’effettivo significato delle conversazioni intercettate (dovendosi avere riguardo alla inattendibilità di VA, che avrebbe riferito ai propri interlocutori una versione di comodo), di assoluta mancanza di conferme oggettive (anche per la mancata audizione della persona offesa e l’assenza di ulteriori indagini), di impossibilità per l’indagato di realizzare il delitto a Roma, mentre si trovava agli arresti domiciliari a Nola, di impalpabilità degli elementi relativi alla fantomatica «seconda estorsione». 2.2. Violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla circostanza aggravante del metodo mafioso. L’evocazione della famiglia ES, a supporto della richiesta di denaro a Caterini, sarebbe fatta discendere, in assenza di riscontri, soltanto da frasi pronunciate dal coindagato Baiocchi, senza tenere conto dell’ostilità che questi provava per VA. Sarebbe, inoltre, mancata una verifica della effettiva coartazione psicologica di questa implicita minaccia nei confronti della persona offesa. Peraltro, gli atti della polizia giudiziaria farebbero desumere anche la completa inattendibilità di Caterini, descritto come intraneo a noti ambienti delinquenziali legati al tifo calcistico. 2.3. Violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alle esigenze cautelari. La presunzione relativa sul punto sarebbe stata fatta incongruamente conseguire, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, alla trasmissione del manoscritto asseritamente compiacente da parte di VA, e, in relazione al pericolo di reiterazione, a generiche considerazioni sui precedenti penali (invero, risalenti) e alla gravità delle condotte. 3 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che reitera doglianze schiettamente fattuali, già correttamente disattese dai giudici di merito, è inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito, nella parte in cui sollecita un nuovo apprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, e risulta, comunque, infondato in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati. 2.1. Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto il Giudice per le indagini preliminari (ed espressamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte per cui è legittima la motivazione del riesame che richiami le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica;
cfr. Sez. 4, Sentenza n. 30901 del 25/06/2025, Desiderato, non mass.; Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628-01; Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015, dep.2016, Nappello, Rv. 265765), ha proceduto dapprima alla ricostruzione del complessivo scenario in cui si sono svolti i fatti (i complessi rapporti tra le varie fazioni criminali operanti nell’area della Capitale, vicendevolmente intersecantisi, in cui talora un singolo soggetto può essere prima violento estorsore e poi vittima a sua volta di taglieggiamenti e intimidazioni, con uno specifico approfondimento sulla centrale figura di AN VA, detto “Bove”, già appartenente al gruppo di OR Abramo, detto “Pluto”, e poi incappato in una lunga serie di ruggini e inimicizie, anche a causa dei fatti per cui qui si procede) e, quindi, dell’estorsione di cui al capo 4.2, oggetto del presente incidente cautelare (VA si presenta nuovamente dal commerciante Pasquale Caterini, detto “Lillo il gioielliere”, e – dopo averlo, in precedenza, costretto a consegnare un orologio di rilevante valore, spendendo il nome della famiglia ES – insieme a KE Di AP, si fa consegnare “uno scudo”, termine gergale capitolino per “euro cinquemila”, con minaccia consistita in un’ulteriore evocazione del clan ES, accompagnata da un vero e proprio pestaggio), specificando poi gli elementi da cui desumere la partecipazione al fatto dell’odierno ricorrente (in plurime conversazioni, a cui non prende mai parte Di AP, l’episodio viene più volte rievocato, con dovizia di particolari, descrivendo in modo inequivocabile la sua fattiva presenza in occasione della seconda estorsione). 4 Tutte le deduzioni difensive, poi replicate anche in questa sede, sono state puntualmente superate con ampio corredo motivazionale, ricostruendo le aspre reazioni delle varie consorterie alla spudorata intraprendenza di VA e alla sua grave violazione dell’etichetta criminale, consistita nel presentarsi a nome dei ES, nell’assoluta mancanza di mandato in tal senso. A queste conclusioni si è pervenuti all’esito di un vaglio scrupoloso dell’attendibilità dei singoli colloquianti, debitamente contestualizzando la loro posizione nella geografia criminale capitolina e sottolineando il tenore inequivoco di taluni passaggi («…lui è uscito dalla gioielleria, KE gli ha menato»), confortato da solidi riscontri (la repentina visita di VA alla comunità terapeutica presso la quale era ristretto Di AP, subito dopo essere stato avvisato dei consistenti malumori che la sua spregiudicata minaccia aveva causato;
almeno in parte, anche le dichiarazioni rese negli interrogatori di ES e Finizio). Lo stato di detenzione agli arresti domiciliari nel medesimo periodo non è stato ritenuto ostativo, alla luce non solo dei consistenti permessi, anche per un’intera giornata (e non solo in occasione delle festività, come affermato dalla difesa: cfr., ad esempio, il permesso rilasciato per il 31 dicembre 2022), ma soprattutto della assoluta libertà di Di AP di ricevere persone, senza particolari preavvisi e controlli, e di allontanarsi dal luogo di custodia con pressoché analoga facilità. 2.2. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, poiché il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una 5 nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). D’altronde, come correttamente già ricordato dal Tribunale, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbullà, Rv. 281019-01). In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715- 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01). 3. Il secondo motivo non è, del pari, consentito, in quanto meramente confutativo e risulta, comunque, manifestamente infondato. 3.1. Configura l’aggravante del “metodo mafioso”, secondo il Tribunale, il modus operandi che ha unito alla violenza fisica l’evocazione dell’interesse del clan ES alla consegna della somma richiesta. Nessun dubbio può sussistere, si chiarisce, in ordine alla «cifra criminale» che accompagna la famiglia ES, «accreditatasi nella città di Roma come centro di potere malavitoso temibile ed effettivo in ragione della sua capacità di sopraffazione e di coercizione fisica di molti dei suoi membri, […] a causa della notorietà dei reiterati ed anche efferati crimini, contro la persona ed il patrimonio». Del tutto ininfluente risulta il dubbio difensivo in merito alla spendita del nome dell’intera consorteria ovvero del solo EL ES, elemento di spicco del clan e figura tale da richiamare in ogni caso la forza collettiva di quest’ultimo. La contiguità della persona offesa ad ambienti malavitosi di analoga caratura ha reso ancora più immediata e nitida la comprensione del messaggio minatorio. 6 3.2. Le argomentazioni dei giudici romani sono conformi ai principi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l’aggravante ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190- 01); essa, pertanto, ricorre quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01). È stato condivisibilmente, poi, precisato da Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723-01, come, per la configurabilità dell’aggravante, sia necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso;
in motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei a ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all’appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere. La sussistenza della circostanza, peraltro, deve essere valutata anche tenuto conto di condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più agevole commissione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365-01). 4. Anche il terzo motivo è meramente fattuale e del tutto aspecifico. Il Collegio condivide e intende ribadire l’orientamento esegetico per cui, in tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura AR (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). In particolare, quando si abbia una contestazione non di intraneità a un contesto associativo di tipo mafioso, ma attenga solo al suddetto profilo circostanziale, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare 7 gli elementi astrattamente idonei a escluderla, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla distanza temporale dei precedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808- 01). Il Tribunale del riesame, nella pienezza della giurisdizione di merito, condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, ha compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure non assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario e anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dal contesto criminale in cui è maturato il fatto, dalla professionalità delle condotte, dai precedenti penali e dalla commissione del fatto durante l’applicazione della misura coercitiva;
analogamente, il rischio di inquinamento probatorio è stato fondatamente desunto dalla maliziosa dichiarazione, solo apparentemente liberatoria, resa da VA in favore del coindagato. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’8 aprile 2026. Il Consigliere estensore DR EO Il Presidente IE IN D’NI