Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di impugnazioni, qualora nel testo della sentenza depositata non sia indicato il termine di trenta giorni fissato dal giudice per il deposito della motivazione e tale termine risulti, invece, contenuto nel dispositivo letto in udienza, che il giudice di merito abbia omesso di considerare pronunciando l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, la Corte di cassazione, a fronte di specifica censura della parte, ha l'obbligo di prendere visione degli atti che contengono le indicazioni necessarie a tal fine, e quindi del dispositivo letto in udienza, la cui conoscenza è essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto di impugnazione. Ne deriva che nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione ometta tale controllo e dichiari inammissibile il ricorso, l'errore di fatto che ne consegue può essere fatto valere in sede di ricorso straordinario (art. 625 bis).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2004, n. 16691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16691 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/01/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 134
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 044808/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
nei confronti di:
1) SS IV N. IL 02/09/1950;
2) UC IO N. IL 21/10/1950;
avverso ORDINANZA del 22/05/2003 SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MELONI Vittorio per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.11.2003 il P.G. della Repubblica presso questa Corte rilevava che nel dispositivo letto all'udienza 02.12.1999 il G.i.p. di Monza aveva fissato il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione di una sentenza di condanna a carico di LI AS e LI CH;
che questa Corte (Sez. 7^) con ordinanza 22.05.2003 aveva dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati, avverso l'ordinanza di inammissibilità degli appelli emessa a sua volta dalla corte di Milano, sul presupposto che non fosse stato indicato alcun termine per il deposito della motivazione;
che l'impugnazione doveva ritenersi, invece, tempestiva e dunque era stato commesso un errore di fatto. Tanto premesso chiedeva che questa Corte di Cassazione provvedesse alla correzione di quell'errore, adottando i necessari provvedimenti.
Ritiene questa Corte, sulle analoghe conclusioni del P.G., di dover accogliere il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. per l'esistenza di errore di fatto in provvedimento di inammissibilità emanato dalla Sez. 7.
Invero si tratta certamente di un errore percettivo nella lettura del dispositivo letto in udienza di sentenza pronunciata, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.i.p. presso il tribunale di Monza. Tale documento contiene dopo l'indicazione del giudice e del rito ex art. 442 c.p.p., ma prima del
P.Q.M.
, la riserva di deposito della motivazione nel trentesimo giorno dalla pronunzia, facendo esplicito riferimento all'art. 544, 3 co. c.p.p..
La visione di tale documento, allegato agli atti trasmessi alla corte d'appello e successivamente a questa Corte, era imprescindibile per decidere sulla tempestività del ricorso, nonostante la sentenza completa di motivazione non facesse riferimento alla fissazione del termine di giorni 30, ma alla pubblicazione in udienza mediante lettura del solo dispositivo.
La corte di Milano, fidandosi unicamente del dispositivo aggiunto alla motivazione, e considerando che quest'ultima in effetti era stata depositata il 17.12.1999, entro il 15 giorno dalla pronuncia (art. 544 co. 2 c.p.p.) ha applicato l'art. 585 co. 1 lett. b) in relazione al co. 2 lett. c) c.p.p. individuando come termine a quo la scadenza di quello stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, invece dell'altro, maggiore, indicato dal giudice. Ha ritenuto, pertanto, tardiva l'impugnazione del 10 febbraio 2000. Gli imputati nel ricorso deducevano che il G.i.p. si era riservato di depositare la motivazione nel termine di trenta giorni e, pertanto, censuravano la pronuncia di inammissibilità dell'appello. La sentenza di questa Corte si è limitata a considerare come nel dispositivo che figura in calce alla sentenza del g.i.p. non era indicato il termine per il deposito più lungo di quello previsto dall'art. 544 co. 2 c.p.p. e dichiarava inammissibili i ricorsi degli imputati, considerando corretta la pronuncia della corte territoriale.
La questione che si pone in questa sede di ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. è se la Corte di cassazione, in sede di decisione del ricorso ordinario, fosse tenuta a prendere visione del dispositivo letto in udienza, sulla base di una esplicita censura che rimproverava alla corte di merito di non averlo fatto. La giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente, al solo fine del calcolo dei termini di impugnazione, l'indicazione contenuta nel dispositivo letto in udienza (Cass. 11.06.1998, Manfrè, CP 00, 148), pertanto non può negarsi che la Cassazione, quando si tratta di calcolare termini di impugnazione e loro decorrenza, è tenuta - alla stessa stregua del giudice d'appello - a prendere visione degli atti che possono contenere quelle indicazioni.
Nè potrebbe affermarsi che per dispositivo letto in udienza debba comprendersi solo la pronuncia di merito (quanto cioè viene riportato dopo il
P.Q.M.
). Non va trascurata, infatti, l'essenzialità - proprio ai fini della garanzia di un corretto esercizio del diritto all'impugnazione - della conoscenza di un fatto che su tale diritto influisce.
Il ricorso va, pertanto, accolto. Conseguentemente si impone la cassazione non solo dell'ordinanza di questa Corte in data 22.05.2003, impugnata ex art. 625 bis c.p.p., ma anche della sentenza camerale della corte d'appello di Milano in data 06.05.2002 nei confronti di AS LI e CH LI, che aveva dichiarato l'inammissibilità degli appelli, affinché la corte di rinvio possa pronunziarsi nel merito dei medesimi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza di questa Corte in data 22.05.2003 emessa sui ricorsi presentati da AS LI e CH LI. Annulla la sentenza della corte d'appello di Milano in data 06.05.2002, emessa nei confronti dei medesimi AS e CH, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004