Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2004, n. 16691
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

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In tema di impugnazioni, qualora nel testo della sentenza depositata non sia indicato il termine di trenta giorni fissato dal giudice per il deposito della motivazione e tale termine risulti, invece, contenuto nel dispositivo letto in udienza, che il giudice di merito abbia omesso di considerare pronunciando l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, la Corte di cassazione, a fronte di specifica censura della parte, ha l'obbligo di prendere visione degli atti che contengono le indicazioni necessarie a tal fine, e quindi del dispositivo letto in udienza, la cui conoscenza è essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto di impugnazione. Ne deriva che nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione ometta tale controllo e dichiari inammissibile il ricorso, l'errore di fatto che ne consegue può essere fatto valere in sede di ricorso straordinario (art. 625 bis).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2004, n. 16691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16691
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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