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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35678 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;
il difensore della ricorrente non ha formulato conclusioni, in procedimento a trattazione scritta;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35678 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 21 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di NI NT, ha confermato l'ordinanza del 24 novembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis, dal primo al quinto comma., cod. pen., con riferimento alla sua partecipazione, in qualità di dirigente e vertice della consorteria, all'associazione camorristica denominata clan ZZ, operante in vari quartieri del centro e della periferia di Napoli, oltre che dell'hinterland vesuviano, San Giorgio a Cremano e Portici, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione di tutte le azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle vittime da colpire, delle richieste da avanzare, dei profitti da distribuire, con lo svolgimento anche di ruoli operativi, a partire dal marzo 2018 fino al febbraio 2020 (reato di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria, come circoscritto nell'ordinanza indicata). A fronte delle contestazioni difensive - non riguardanti l'esistenza dell'associazione camorristica succitata, ma afferenti alla verifica della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari inerenti alla posizione dell'indagata - il Tribunale, anche operando il richiamo delle risultanze esposte nell'ordinanza genetica e prima ancora nella richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero, ha osservato che gli elementi acquisiti forniscono gravi indizi circa la persistenza del clan ZZ facente capo a SS ER e anche ad NI NT, con riguardo al tempo successivo al decesso di CE ZZ, e tale clan si presenta come una vera e propria confederazione, composta da svariate articolazioni operanti nei quartieri e nelle località partitamente enumerate, con l'individuazione del ruolo rivestito nella compagine dall'indagata. I giudici del riesame hanno, in tal senso, specificato gli elementi, di natura documentale e provenienza giudiziaria (con particolare riferimento alle sentenze già divenute irrevocabili), di matrice captativa e di carattere dichiarativo, con contributi anche molto recenti, dal cui coordinato esame ha tratto il convincimento della sussistenza della gravità indiziaria circa la commissione del reato associativo ascritto ad NI NT, con riguardo all'arco temporale oggetto di contestazione. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale, richiamate le presunzioni di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ha evidenziato che, nel caso di specie, esse non sono risultate superate da alcun elemento tale da deporre nel senso di un mutamento dello stile di vita dell'indagata, la quale, al contrario, in un momento cruciale, 2 segnato dalla morte del marito e dagli arresti eccellenti degli storici esponenti apicali della consorteria, incluso il figlio IC, aveva preso le redini del gruppo e aveva diretto la compagine imponendo la sua volontà e dando direttive anche a personaggi di spicco del calibro di ER, fino a imporgli anche il carico del sostentamento di tutti i detenuti riferibili al clan e alle loro famiglie, al fine di garantirne la sopravvivenza. Sintomatica della sua pericolosità è stata ritenuta anche la sua capacità di mantenere una certa riservatezza, consistita nell'usare accortezze tali da non farsi intercettare, essendo l'indagata risultata, nello stesso tempo, persona scaltra e autorevole, senza peraltro accedere a nessuna forma di collaborazione, senza offrire segnali di dissociazione e senza mostrare alcun allontanamento dalle logiche camorristiche;
sicché è stato escluso che potessero essere applicati all'indagata i presidi cautelari diversi dalla custodia in carcere, perché soltanto tale misura è stata ritenuta idonea a garantire l'allontanamento della medesima dal contesto malavitoso, permeato di violenza e prevaricazione, ancora operante in modo esteso nella realtà sociale di riferimento, tanto da compromettere la crescita economica della corrispondente comunità. 2. Ha proposto ricorso il difensore di NI NT chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di un unico motivo con cui viene denunciato il difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La ricorrente sostiene che, nella valutazione delle circostanze emerse, il Tribunale non si è attenuto ai rigorosi criteri ermeneutici operanti in tema di verifica della gravità indiziaria, in quanto ha annesso valore a elementi generici costituiti da dispersivi colloqui tra soggetti diversi dall'indagata, mai direttamente intercettata, senza poi trarre dalla loro valutazione globale un giudizio argomentato di assoluta probabilità circa l'attribuzione alla medesima del ruolo associativo ascrittole. Inoltre, secondo la difesa, i giudici del riesame non hanno fornito un'interpretazione persuasiva delle conversazioni, volte da parte di soggetti terzi a evocare l'intervento della zia, al principale scopo di redarguire il congiunto TO Virente, proprio in virtù del rapporto di parentela esistente tra i due, circostanza non dimostrativa affatto dell'esercizio di poteri decisionali. Contraddittoria si considera, poi, l'utilizzazione nel presente contesto dell'intercettazione di cui al n. 58, riferita a una conversazione reputata indiziante per il delitto di estorsione di cui al capo 24, del quale però NI NT non è chiamata a rispondere, e si denuncia come illogica la svalutazione della protesta di estraneità al clan espressa dall'indagata nel corso 3 dell'interrogatorio di garanzia, atteso che essa è stata posta in contrapposizione con dichiarazioni dei collaboratori risalenti nel tempo, a fronte di un'imputazione provvisoria riferita a condotta circoscritta all'arco temporale ricompreso tra il marzo 2018 e il febbraio 2020. Sicché - ha concluso la difesa - il Tribunale, trovandosi, al più, in presenza di un quadro indiziario dubbio, avrebbe dovuto optare per il rispetto del principio del favor rei, posto che l'elemento aggiuntivo indicato con riferimento alle dichiarazioni della coindagata IA LI si è esaurito nel confermare che l'appellativo "zia" era riferito ad NI NT. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta resa ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali, evidenziando i decisivi tratti di genericità connotanti l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile. 2. Giova premettere - quanto alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza, unico presupposto della misura cautelare applicata che la ricorrente ha devoluto - che il Tribunale del riesame ha osservato, in particolare, che l'indagine esitata nel provvedimento esaminato, oltre ad avere operato la ricognizione delle decisioni, pure quelle passate in giudicato, emesse in tempo antecedente, si è avvalsa dei risultati estratti dalle pregresse fonti dichiarative, ritenute affidabili e tali da riscontrarsi in via reciproca, quali i contributi di SA TO (classe 1971), EP RS, SC AN e EN RT, già organicamente inseriti nella consorteria e rei confessi, la valutazione della cui attendibilità era stata corroborata da diverse sentenze. Sono stati riportati anche i più recenti contributi offerti, fra gli altri, dai propalanti IS IE, MB D'MI e SA UL;
quest'ultimo è stato apprezzato come dichiarante di grande rilievo, in quanto egli ha militato nell'organizzazione fino al maggio 2021. Ancora, si sono, altresì, operati ulteriori riferimenti alle dichiarazioni ulteriormente fornite da IO CC e IO AB. Lumeggiata, poi, la caratura apicale all'interno del clan, con riguardo al 4 periodo investigato, di SS ER e passata in rassegna la composizione della compagine, i giudici del riesame hanno considerato la specifica posizione di NI NT, detta "la zia", moglie di CE ZZ (classe 1956), già dirigente del clan, poi deceduto, e madre di IC ZZ (classe 1971), ritenuta reggente del clan e custode della cassa comune. A supporto dell'affermata gravità indiziaria si rilevano riferimenti, oltre che alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche all'esito di captazioni di telefoniche e ambientali. Il Tribunale ha specialmente richiamato la conversazione - definita illuminante - n. 4194 del 25.04.2019, intercorsa nell'abitazione di ER tra il medesimo e altri esponenti del clan, quali SA RI e ET GE, nel corso della quale sono state colte e analizzate affermazioni inerenti all'organigramma della consorteria e ai suoi componenti, fra i quali NI NT è stata qualificata come esponente di primo piano per la zona della Maddalena. Le medesime riflessioni si sono riproposte con riguardo al contenuto della coeva conversazione n. 4197, da cui si trae anche che l'indagata dava disposizioni allo stesso ER circa il mantenimento di numerosi affiliati detenuti. Si sono richiamati ancora i contenuti delle conversazioni identificate con i nn. 872 e 4199 e si evidenzia che dalla valutazione complessiva del materiale captato emerge il ruolo di NI NT come soggetto che adottava le decisioni e dirimeva i contrasti tra affiliati imponendosi allo stesso ER, il quale aveva finito per tollerare la presenza nel contesto criminale di TO Virente, da lui mal visto per le sue pretese, ritenute eccessive, solo perché questi era pronipote dell'indagata. È stato ascritto a quest'ultima anche il potere di scegliere gli affiliati chiamati a operare con il suddetto ER, nonostante questi non gradisse affatto tale modalità operativa, così da volerne discutere con la donna, con particolare riferimento all'occasione costituita dall'imminente scarcerazione di IC ZZ. E, sempre con riguardo ai rapporti fra ER e NI NT, è stato evidenziato che ER per comunicare con lei in sicurezza e senza destare attenzione si era avvalso del canale rappresentato dalla di lui moglie NA Romaniello. Il Tribunale del riesame ha specificamente chiarito di non nutrire dubbi sull'identificazione con NI NT della donna appellata come "zia" o "signora" e, a riprova, ha analizzato particolarmente il contenuto della conversazione n. 58, costituente elemento gravemente indiziario dell'estorsione rubricata al capo 24 dell'imputazione provvisoria, nella quale risulta compreso fra 5 i loquenti EL Riccio, genero dell'indagata, verso la quale, indicata come suocera di Riccio, erano affiorati i riferimenti dei conversanti. I giudici del riesame, infine, non hanno mancato di considerare la protesta di innocenza formulata da NI NT nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ma hanno opposto il convergente portato dichiarativo proveniente dai contributi di CI IO IR, SA TO, IO ER e FO ZZ, in modo del tutto consonante con le moltissime conversazioni intercettate e analizzate, nonché, da ultimo, il contributo costituito dalle dichiarazioni contra alios rilasciate, nel corso dell'interrogatorio del 7.12.2022, da IA GU. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa connotante il provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate nell'unico motivo va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 23270 del 21/01/2021, Todaro, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). 4. Chiariti i connotati e i limiti dell'attuale verifica, si rileva che la contestazione dell'adeguatezza e della logicità della motivazione offerta dai giudici del riesame a sostegno della ritenuta gravità indiziaria rinviene un ostacolo ictu ocu/i insuperabile nel dettagliato e completo discorso giustificativo che contraddistingue il provvedimento impugnato. 6 Sostanzialmente generica è la contestazione introduttiva dello spessore e della convergenza degli elementi, di natura documentale, dichiarativa e captativa componenti il quadro indiziario. 4.1. Per ciò che concerne le deduzione di dubbi e prospettazioni alternative in ordine alla valenza persuasiva delle conversazioni, anche per il fatto che si era trattato di interlocuzioni fra soggetti diversi dall'indagata, deve osservarsi che il Tribunale del riesame ha spiegato con adeguatezza il senso delle conversazioni intercorse, non fra soggetti estranei all'ambiente associativo, ma fra soggetti inseriti nel contesto criminale di riferimento, per trarne dati gravemente indizianti per la posizione di NI NT. Si deve, sul punto, ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale - se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate il cui apprezzamento. - non può essere sindacato in sede di legittimità se non, appunto, nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). La ricorrente, adducendo l'erronea lettura del contenuto delle suindicate captazioni, non ha evidenziato alcuna manifesta illogicità in cui sarebbero incorsi i giudici del riesame, ma ha finito per sollecitare l'alternativa interpretazione di merito del contenuto delle conversazioni: operazione inammissibile in questa sede. Ciò vale anche per quella parte di captazioni, dal cui contenuto i giudici del merito cautelare hanno tratto la conferma dell'individuazione in NI NT in altre all'indagata NT del riferimento alla donna indicata come "la zia". In tale direzione pure le dichiarazioni di IA LI, che hanno confermato tale identificazione, non possono essere ritenute, per la specifica funzione dimostrativa, illogicamente considerate dal Tribunale, così come è apparso chiaro che il riferimento alla vicenda di cui al diverso reato di cui al capo 24 (di cui non risponde l'indagata) è stato effettuato soltanto a fini identificativi della medesima in relazione al complessivo coacervo indiziario. 4.2. Per il resto, la svalutazione, sollecitata dalla ricorrente, del patrimonio captativo analizzato in modo argomentato dai giudici della cautela, allo stato degli elementi esposti nel provvedimento impugnato, si infrange sulla considerazione secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate 7 nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02). D'altronde, come si è già anticipato, il quadro indiziario offerto nell'ordinanza esaminata non è affidato soltanto all'esito delle captazioni, ma poggia sul robusto sostrato documentale (quanto alle sentenze accertative della sussistenza, della composizione e della capacità operativa dell'associazione) e dichiarativo pure analizzato nell'ordinanza genetica (alle pagg. 309 - 312) e poi nel provvedimento del Tribunale. E, se è vero che le voci dei collaboratori, secondo quanto si desume dal tratteggio fattone nell'ordinanza, si riferiscono al ruolo di NI NT con primario riferimento agli anni antecedenti a quelli che rientrano nel fuoco dell'imputazione, è del pari certo che le intercettazioni citate e commentate dal Tribunale si riferiscono invece al periodo in questione ed esse sono state interpretate dai giudici del merito cautelare, in modo non illogico, in guisa da collegare in maniera lineare e persuasiva la pregressa base dichiarativa con gli inerenti e susseguenti risultati captativi. 4.3. Nella prospettiva emersa, quindi, il Tribunale, per il livello cautelare qui rilevante, ha operato in modo incensurabile la disamina degli indici sintomatici dell'appartenenza di NI NT alla consorteria e del suo ruolo direttivo, sostanzialmente reso logicamente ineludibile, nel contesto della sua intraneità già asseverata dai collaboratori, dalla situazione di fatto determinata dall'emergenza seguita alla morte del marito CE ZZ (avvenuta nel novembre 2018) e alla carcerazione del figlio IC ZZ (durata sino all'agosto 2020). Pertanto - muovendo dal chiarito principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede cautelare personale, il controllo di legittimità deve verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza, o meno, della gravità del quadro indiziario a carico della persona indagata e se sussiste la congruenza logica e giuridica della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti - si desume con evidenza, da un lato, che l'ordinanza impugnata resiste alle critiche enucleate e finora analizzate e, dall'altro, che le ulteriori, epidermiche e generiche, censure contenute nel ricorso non riescono in alcun modo a porre in crisi la tenuta del provvedimento stesso. 8 5. In definitiva, il complessivo motivo - concentrato sulla sola gravità indiziaria inerente all'indicato delitto associativo e non afferente ad alcuna questione in tema di esigenze cautelari - si rivela in parte aspecifico e in parte versato nel merito e, dunque, nel suo insieme, inammissibile. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà di NI NT, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consi liere estensore y Il Presidente
lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;
il difensore della ricorrente non ha formulato conclusioni, in procedimento a trattazione scritta;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35678 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 21 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di NI NT, ha confermato l'ordinanza del 24 novembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis, dal primo al quinto comma., cod. pen., con riferimento alla sua partecipazione, in qualità di dirigente e vertice della consorteria, all'associazione camorristica denominata clan ZZ, operante in vari quartieri del centro e della periferia di Napoli, oltre che dell'hinterland vesuviano, San Giorgio a Cremano e Portici, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione di tutte le azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle vittime da colpire, delle richieste da avanzare, dei profitti da distribuire, con lo svolgimento anche di ruoli operativi, a partire dal marzo 2018 fino al febbraio 2020 (reato di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria, come circoscritto nell'ordinanza indicata). A fronte delle contestazioni difensive - non riguardanti l'esistenza dell'associazione camorristica succitata, ma afferenti alla verifica della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari inerenti alla posizione dell'indagata - il Tribunale, anche operando il richiamo delle risultanze esposte nell'ordinanza genetica e prima ancora nella richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero, ha osservato che gli elementi acquisiti forniscono gravi indizi circa la persistenza del clan ZZ facente capo a SS ER e anche ad NI NT, con riguardo al tempo successivo al decesso di CE ZZ, e tale clan si presenta come una vera e propria confederazione, composta da svariate articolazioni operanti nei quartieri e nelle località partitamente enumerate, con l'individuazione del ruolo rivestito nella compagine dall'indagata. I giudici del riesame hanno, in tal senso, specificato gli elementi, di natura documentale e provenienza giudiziaria (con particolare riferimento alle sentenze già divenute irrevocabili), di matrice captativa e di carattere dichiarativo, con contributi anche molto recenti, dal cui coordinato esame ha tratto il convincimento della sussistenza della gravità indiziaria circa la commissione del reato associativo ascritto ad NI NT, con riguardo all'arco temporale oggetto di contestazione. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale, richiamate le presunzioni di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ha evidenziato che, nel caso di specie, esse non sono risultate superate da alcun elemento tale da deporre nel senso di un mutamento dello stile di vita dell'indagata, la quale, al contrario, in un momento cruciale, 2 segnato dalla morte del marito e dagli arresti eccellenti degli storici esponenti apicali della consorteria, incluso il figlio IC, aveva preso le redini del gruppo e aveva diretto la compagine imponendo la sua volontà e dando direttive anche a personaggi di spicco del calibro di ER, fino a imporgli anche il carico del sostentamento di tutti i detenuti riferibili al clan e alle loro famiglie, al fine di garantirne la sopravvivenza. Sintomatica della sua pericolosità è stata ritenuta anche la sua capacità di mantenere una certa riservatezza, consistita nell'usare accortezze tali da non farsi intercettare, essendo l'indagata risultata, nello stesso tempo, persona scaltra e autorevole, senza peraltro accedere a nessuna forma di collaborazione, senza offrire segnali di dissociazione e senza mostrare alcun allontanamento dalle logiche camorristiche;
sicché è stato escluso che potessero essere applicati all'indagata i presidi cautelari diversi dalla custodia in carcere, perché soltanto tale misura è stata ritenuta idonea a garantire l'allontanamento della medesima dal contesto malavitoso, permeato di violenza e prevaricazione, ancora operante in modo esteso nella realtà sociale di riferimento, tanto da compromettere la crescita economica della corrispondente comunità. 2. Ha proposto ricorso il difensore di NI NT chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di un unico motivo con cui viene denunciato il difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La ricorrente sostiene che, nella valutazione delle circostanze emerse, il Tribunale non si è attenuto ai rigorosi criteri ermeneutici operanti in tema di verifica della gravità indiziaria, in quanto ha annesso valore a elementi generici costituiti da dispersivi colloqui tra soggetti diversi dall'indagata, mai direttamente intercettata, senza poi trarre dalla loro valutazione globale un giudizio argomentato di assoluta probabilità circa l'attribuzione alla medesima del ruolo associativo ascrittole. Inoltre, secondo la difesa, i giudici del riesame non hanno fornito un'interpretazione persuasiva delle conversazioni, volte da parte di soggetti terzi a evocare l'intervento della zia, al principale scopo di redarguire il congiunto TO Virente, proprio in virtù del rapporto di parentela esistente tra i due, circostanza non dimostrativa affatto dell'esercizio di poteri decisionali. Contraddittoria si considera, poi, l'utilizzazione nel presente contesto dell'intercettazione di cui al n. 58, riferita a una conversazione reputata indiziante per il delitto di estorsione di cui al capo 24, del quale però NI NT non è chiamata a rispondere, e si denuncia come illogica la svalutazione della protesta di estraneità al clan espressa dall'indagata nel corso 3 dell'interrogatorio di garanzia, atteso che essa è stata posta in contrapposizione con dichiarazioni dei collaboratori risalenti nel tempo, a fronte di un'imputazione provvisoria riferita a condotta circoscritta all'arco temporale ricompreso tra il marzo 2018 e il febbraio 2020. Sicché - ha concluso la difesa - il Tribunale, trovandosi, al più, in presenza di un quadro indiziario dubbio, avrebbe dovuto optare per il rispetto del principio del favor rei, posto che l'elemento aggiuntivo indicato con riferimento alle dichiarazioni della coindagata IA LI si è esaurito nel confermare che l'appellativo "zia" era riferito ad NI NT. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta resa ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali, evidenziando i decisivi tratti di genericità connotanti l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile. 2. Giova premettere - quanto alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza, unico presupposto della misura cautelare applicata che la ricorrente ha devoluto - che il Tribunale del riesame ha osservato, in particolare, che l'indagine esitata nel provvedimento esaminato, oltre ad avere operato la ricognizione delle decisioni, pure quelle passate in giudicato, emesse in tempo antecedente, si è avvalsa dei risultati estratti dalle pregresse fonti dichiarative, ritenute affidabili e tali da riscontrarsi in via reciproca, quali i contributi di SA TO (classe 1971), EP RS, SC AN e EN RT, già organicamente inseriti nella consorteria e rei confessi, la valutazione della cui attendibilità era stata corroborata da diverse sentenze. Sono stati riportati anche i più recenti contributi offerti, fra gli altri, dai propalanti IS IE, MB D'MI e SA UL;
quest'ultimo è stato apprezzato come dichiarante di grande rilievo, in quanto egli ha militato nell'organizzazione fino al maggio 2021. Ancora, si sono, altresì, operati ulteriori riferimenti alle dichiarazioni ulteriormente fornite da IO CC e IO AB. Lumeggiata, poi, la caratura apicale all'interno del clan, con riguardo al 4 periodo investigato, di SS ER e passata in rassegna la composizione della compagine, i giudici del riesame hanno considerato la specifica posizione di NI NT, detta "la zia", moglie di CE ZZ (classe 1956), già dirigente del clan, poi deceduto, e madre di IC ZZ (classe 1971), ritenuta reggente del clan e custode della cassa comune. A supporto dell'affermata gravità indiziaria si rilevano riferimenti, oltre che alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche all'esito di captazioni di telefoniche e ambientali. Il Tribunale ha specialmente richiamato la conversazione - definita illuminante - n. 4194 del 25.04.2019, intercorsa nell'abitazione di ER tra il medesimo e altri esponenti del clan, quali SA RI e ET GE, nel corso della quale sono state colte e analizzate affermazioni inerenti all'organigramma della consorteria e ai suoi componenti, fra i quali NI NT è stata qualificata come esponente di primo piano per la zona della Maddalena. Le medesime riflessioni si sono riproposte con riguardo al contenuto della coeva conversazione n. 4197, da cui si trae anche che l'indagata dava disposizioni allo stesso ER circa il mantenimento di numerosi affiliati detenuti. Si sono richiamati ancora i contenuti delle conversazioni identificate con i nn. 872 e 4199 e si evidenzia che dalla valutazione complessiva del materiale captato emerge il ruolo di NI NT come soggetto che adottava le decisioni e dirimeva i contrasti tra affiliati imponendosi allo stesso ER, il quale aveva finito per tollerare la presenza nel contesto criminale di TO Virente, da lui mal visto per le sue pretese, ritenute eccessive, solo perché questi era pronipote dell'indagata. È stato ascritto a quest'ultima anche il potere di scegliere gli affiliati chiamati a operare con il suddetto ER, nonostante questi non gradisse affatto tale modalità operativa, così da volerne discutere con la donna, con particolare riferimento all'occasione costituita dall'imminente scarcerazione di IC ZZ. E, sempre con riguardo ai rapporti fra ER e NI NT, è stato evidenziato che ER per comunicare con lei in sicurezza e senza destare attenzione si era avvalso del canale rappresentato dalla di lui moglie NA Romaniello. Il Tribunale del riesame ha specificamente chiarito di non nutrire dubbi sull'identificazione con NI NT della donna appellata come "zia" o "signora" e, a riprova, ha analizzato particolarmente il contenuto della conversazione n. 58, costituente elemento gravemente indiziario dell'estorsione rubricata al capo 24 dell'imputazione provvisoria, nella quale risulta compreso fra 5 i loquenti EL Riccio, genero dell'indagata, verso la quale, indicata come suocera di Riccio, erano affiorati i riferimenti dei conversanti. I giudici del riesame, infine, non hanno mancato di considerare la protesta di innocenza formulata da NI NT nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ma hanno opposto il convergente portato dichiarativo proveniente dai contributi di CI IO IR, SA TO, IO ER e FO ZZ, in modo del tutto consonante con le moltissime conversazioni intercettate e analizzate, nonché, da ultimo, il contributo costituito dalle dichiarazioni contra alios rilasciate, nel corso dell'interrogatorio del 7.12.2022, da IA GU. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa connotante il provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate nell'unico motivo va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 23270 del 21/01/2021, Todaro, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). 4. Chiariti i connotati e i limiti dell'attuale verifica, si rileva che la contestazione dell'adeguatezza e della logicità della motivazione offerta dai giudici del riesame a sostegno della ritenuta gravità indiziaria rinviene un ostacolo ictu ocu/i insuperabile nel dettagliato e completo discorso giustificativo che contraddistingue il provvedimento impugnato. 6 Sostanzialmente generica è la contestazione introduttiva dello spessore e della convergenza degli elementi, di natura documentale, dichiarativa e captativa componenti il quadro indiziario. 4.1. Per ciò che concerne le deduzione di dubbi e prospettazioni alternative in ordine alla valenza persuasiva delle conversazioni, anche per il fatto che si era trattato di interlocuzioni fra soggetti diversi dall'indagata, deve osservarsi che il Tribunale del riesame ha spiegato con adeguatezza il senso delle conversazioni intercorse, non fra soggetti estranei all'ambiente associativo, ma fra soggetti inseriti nel contesto criminale di riferimento, per trarne dati gravemente indizianti per la posizione di NI NT. Si deve, sul punto, ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale - se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate il cui apprezzamento. - non può essere sindacato in sede di legittimità se non, appunto, nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). La ricorrente, adducendo l'erronea lettura del contenuto delle suindicate captazioni, non ha evidenziato alcuna manifesta illogicità in cui sarebbero incorsi i giudici del riesame, ma ha finito per sollecitare l'alternativa interpretazione di merito del contenuto delle conversazioni: operazione inammissibile in questa sede. Ciò vale anche per quella parte di captazioni, dal cui contenuto i giudici del merito cautelare hanno tratto la conferma dell'individuazione in NI NT in altre all'indagata NT del riferimento alla donna indicata come "la zia". In tale direzione pure le dichiarazioni di IA LI, che hanno confermato tale identificazione, non possono essere ritenute, per la specifica funzione dimostrativa, illogicamente considerate dal Tribunale, così come è apparso chiaro che il riferimento alla vicenda di cui al diverso reato di cui al capo 24 (di cui non risponde l'indagata) è stato effettuato soltanto a fini identificativi della medesima in relazione al complessivo coacervo indiziario. 4.2. Per il resto, la svalutazione, sollecitata dalla ricorrente, del patrimonio captativo analizzato in modo argomentato dai giudici della cautela, allo stato degli elementi esposti nel provvedimento impugnato, si infrange sulla considerazione secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate 7 nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02). D'altronde, come si è già anticipato, il quadro indiziario offerto nell'ordinanza esaminata non è affidato soltanto all'esito delle captazioni, ma poggia sul robusto sostrato documentale (quanto alle sentenze accertative della sussistenza, della composizione e della capacità operativa dell'associazione) e dichiarativo pure analizzato nell'ordinanza genetica (alle pagg. 309 - 312) e poi nel provvedimento del Tribunale. E, se è vero che le voci dei collaboratori, secondo quanto si desume dal tratteggio fattone nell'ordinanza, si riferiscono al ruolo di NI NT con primario riferimento agli anni antecedenti a quelli che rientrano nel fuoco dell'imputazione, è del pari certo che le intercettazioni citate e commentate dal Tribunale si riferiscono invece al periodo in questione ed esse sono state interpretate dai giudici del merito cautelare, in modo non illogico, in guisa da collegare in maniera lineare e persuasiva la pregressa base dichiarativa con gli inerenti e susseguenti risultati captativi. 4.3. Nella prospettiva emersa, quindi, il Tribunale, per il livello cautelare qui rilevante, ha operato in modo incensurabile la disamina degli indici sintomatici dell'appartenenza di NI NT alla consorteria e del suo ruolo direttivo, sostanzialmente reso logicamente ineludibile, nel contesto della sua intraneità già asseverata dai collaboratori, dalla situazione di fatto determinata dall'emergenza seguita alla morte del marito CE ZZ (avvenuta nel novembre 2018) e alla carcerazione del figlio IC ZZ (durata sino all'agosto 2020). Pertanto - muovendo dal chiarito principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede cautelare personale, il controllo di legittimità deve verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza, o meno, della gravità del quadro indiziario a carico della persona indagata e se sussiste la congruenza logica e giuridica della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti - si desume con evidenza, da un lato, che l'ordinanza impugnata resiste alle critiche enucleate e finora analizzate e, dall'altro, che le ulteriori, epidermiche e generiche, censure contenute nel ricorso non riescono in alcun modo a porre in crisi la tenuta del provvedimento stesso. 8 5. In definitiva, il complessivo motivo - concentrato sulla sola gravità indiziaria inerente all'indicato delitto associativo e non afferente ad alcuna questione in tema di esigenze cautelari - si rivela in parte aspecifico e in parte versato nel merito e, dunque, nel suo insieme, inammissibile. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà di NI NT, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consi liere estensore y Il Presidente