Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
In tema di separazione personale tra coniugi, non è ammissibile la domanda di mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, essendo prevista l'accessoria ed eventuale pronuncia di addebito solo contestualmente al giudizio di separazione. Ciò in quanto, a seguito della riforma del diritto di famiglia, la separazione, quale effetto e rimedio di una convivenza ormai intollerabile, o tale da pregiudicare gravemente l'educazione della prole, non è più prevista come uno stato transitorio, determinato da colpe, in prospettiva della ricomposizione dell'unione coniugale, ma si sostanzia in un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di ulteriori e diversificati esiti. Di qui la volontà' del legislatore, espressa nell'arte. 151 cod. civ., di riservare esclusivamente al giudice chiamato a pronunciare la separazione il potere di statuire, ove ne ricorrano le circostanze, e se ne sia richiesto, l'addebitabilità della separazione, precludendo, in tal modo, la possibilità che questa sia prospettata "aliunde", in altra sede, con autonoma domanda, in presenza di un precedente titolo della separazione. La possibilità di attribuzione di addebito in precedenza non attribuito è configurabile solo in caso di nuova pronuncia di separazione, emessa in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la eventuale riconciliazione.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8272 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. FR FELICETTI - Consigliere -
Dott. FR Paolo FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERCALLI 15, presso l'avvocato FRANCESCA CABRAS, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN NA JO;
- intimata -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 13/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. FR Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il ricetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso 19.6.1993 ex art. 710 cod. proc. civ., RI FR IN chiedeva, in via principale, che si mutasse il titolo della separazione, da consensuale a giudiziale per fatto addebitabile al coniuge TE AN JO, colpevole di gravi offese al suo onore, con conseguente esclusione del diritto al mantenimento riconosciutole in sede di separazione consensuale. In via subordinata, in ragione precipua dell'esercizio di attività lavorativa da parte del coniuge separato, instava perché si modificassero le condizioni di quella separazione, omologata nell'agosto 1989, esonerando lui RI dall'obbligo di mantenimento dello stesso coniuge.
TE AN JO, nel costituirsi, contestava le domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva l'adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Con decreto 21.11./10.12.1994 l'adito Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo peraltro abbandonata la domanda riconvenzionale della resistente.
All'esito del reclamo proposto da entrambe le parti contro tale pronuncia, la Corte d'appello di Roma pronunciava decreto, depositato il 13.2.1997, con il quale dichiarava l'inammissibilità della domanda di mutamento del titolo della separazione perché irritualmente proposta nelle forme del procedimento camerale, e rigettava poi la domanda subordinata di mutamento delle condizioni di separazione per difetto della pretesa sopravvenienza di mutamenti della situazione reddituale della TE.
Per la cassazione di tale decreto il RI ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., formulando due motivi. L'intimata TE non si è costituita.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la "violazione degli artt. 710 e 706 cpc, in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 4 cpc" per essere stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di mutamento del titolo della separazione, da consensuale a giudiziale con addebito, siccome proposta con le forme del rito camerale, ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., e non con quelle del rito contenzioso.
In effetti, tale è la non condivisibile pronuncia della Corte d'appello di Roma, ma la censura del ricorrente va comunque disattesa per le ragioni che seguono, correttive ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. della motivazione adottata da quella pronuncia, pur conforme a diritto nel dispositivo d'inammissibilità della domanda "de qua".
La questione posta attiene alla individuazione del rito applicabile per le domande di mutamento del titolo della separazione personale tra coniugi, da consensuale giudiziale con addebito, che gli interessati abbiano proporre all'esito del relativo giudizio (separazione giudiziale) ovvero all'esito dell'omologazione dell'accordo di separazione (separazione consensuale). Presupposto logico-giuridico della questione è, però, il riconoscimento del diritto al c.d. mutamento del titolo della separazione, volta che una questione di forme processuali può porsi soltanto con riguardo ad un'azione prevista dalla legge. Orbene, ritiene il Collegio di dover riaffermare il più recente orientamento in materia della Corte di Cassazione, secondo cui non è ammissibile la domanda di mutamento del titolo della separazione personale tra coniugi dopo la pronuncia di separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale, essendo prevista l'accessoria ed eventuale pronuncia di addebito solo contestualmente al giudizio di separazione, di cui all'art. 151 cod. civ. (v. sentenze n. 10512/94, n. 3098/95, n. 6566/97, n. 9317/97); e ciò, in consapevole contrasto con il precedente orientamento della Corte di Cassazione, risalente nel tempo e segnatamente fondato su una sorta di correlazione necessaria tra separazione e colpa di uno od entrambi i coniugi, e sul rilievo che anche dopo la separazione i coniugi rimangono vincolati all'osservanza di alcuni doveri matrimoniali, in particolare quello della fedeltà (v. sentenze n. 2148/91, n. 4613/90, n. 145/88, n. 234/87, ed altre antecedenti). In vero, come puntualmente osservato nella citata sentenza n. 3098/95, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha profondamente modificato la fisionomia dell'istituto della separazione personale tra coniugi, che il legislatore del 1942 considerava invece come istituto di situazione patologica ed ontologicamente transitoria, operante solo in ipotesi tassative, riferite a comportamento colpevole di uno o di entrambi i coniugi, nella logica di una difesa in sè del rapporto matrimoniale e nella prospettiva della ricomposizione dell'unione coniugale (l'istituto del divorzio era di là da venire con la legge n.898 del 1970). La riforma del 1975, legge n. 151/75, tesa alla convergenza tra ordinamento giuridico e la più generale e sociale trasformazione in atto degli aspetti strutturali e funzionali dell'istituzione familiare, ha valorizzato in materia il principio del libero consenso anche nel momento di crisi del rapporto coniugale, fondando segnatamente la separazione giudiziale sull'accadimento, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, e prevedendo poi la possibilità che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario al doveri che derivano dal matrimonio.
Tale è la lettera dell'art. 151 cod. civ., univocamente espressiva che la separazione giudiziale, in questo nuovo contesto, trova ragione privilegiata e fondante non già nella violazione degli obblighi coniugali, bensì nel dato oggettivo della sopravvenuta intollerabilità del "consortium vitae" o del grave pregiudizio per i figli, non rilevando ai fini della pronuncia (di separazione) se quella intollerabilità o quel pregiudizio dipendano dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, ne' rilevando l'attribuzione di addebito all'uno o all'altro coniuge ovvero ad entrambi, elemento - quest'ultimo - solo eventuale ed accessorio della stessa pronuncia. La separazione, dunque, quale effetto e rimedio di una convivenza ormai intollerabile o tale da pregiudicare gravemente l'educazione della prole, non è più prevista come uno stato transitorio, determinato da colpe, in prospettiva di una ricomposizione dell'unione coniugale, ma si sostanzia in un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di ulteriori e diversificati esiti, quali il divorzio o la ripresa del "consortium vitae" o il mero ed indefinito protrarsi dei suoi effetti, secondo il libero arbitrio delle parti.
Di qui consegue la chiarezza del precetto dell'art. 151 cod. civ. nella parte in cui manifesta la volontà del legislatore di riservare esclusivamente al giudice chiamato a pronunciare la separazione il potere di statuire, ove ne ricorrano le circostanze, e se ne sia richiesto, l'addebitabilità della stessa separazione: "il giudice, pronunciando la separazione, dichiara. . . a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione" (art. 151 cod. civ.). E tale riserva non può che precludere la possibilità che l'addebito della separazione sia prospettato "aliunde", in altra sede, con autonoma domanda, in presenza di un precedente titolo della separazione. sia esso la sentenza di separazione giudiziale, sia esso il provvedimento di omologa della separazione consensuale. La previsione di una nuova pronuncia di separazione, di cui all'art. 157 cod. civ., che in sè implica la possibilità di attribuzione di un addebito prima non attribuito, risulta confermare l'esposta volontà del legislatore di riservare esclusivamente al giudice della separazione la dichiarazione eventuale ed accessoria di addebito, costituente una mera variante rispetto all'accertamento - fondante a quel fine - di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio alla prole.
La nuova pronuncia di separazione è prevista, infatti, soltanto per l'ipotesi di cessazione degli effetti della separazione, e può essere emessa soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la "violazione degli artt. 115 cpc e 2697 cc, nonché 116 cpc, e 2727 e 2729 cc, tutti in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cpc" per non essere stata informata l'attività istruttoria del giudice del merito al principio dispositivo ed alla regola dell'onere della prova, nonché ai principi dell'apprezzamento critico delle risultanze istruttorie e del sano ragionamento presuntivo.
In particolare, sostiene che dalla mera iscrizione all'albo professionale era stato erroneamente dedotto il fine di esercizio della connessa attività professionale;
che era stato valutato come non indicativo di nuova redditualità l'acquisto di un appartamento a pochi mesi dalla separazione;
che era stata erroneamente valutata la documentazione prodotta in ordine all'esercizio di attività lavorativa;
che si era inopinatamente negato l'ingresso ad alcune prove testimoniali;
che s'era erroneamente attribuito rilievo a segnalazioni informali di esclusione di attività professionale da parte del coniuge separato.
Il motivo è inammissibile, giusta il. consolidato orientamento di questa Corte, che vuole limitato il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., qual è quello impugnato, le volte in cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione si sia tradotta in mancanza materiale e grafica dei motivi della decisione ovvero quando la stessa motivazione sia apparente o contenga affermazioni tra loro inconciliabili, tali da non consentire l'identificazione della "ratio decidendi" (orientamento costante a partire da Cass. s.u. n. 5888 del 1992). In vero, al di là della rubrica del motivo, il ricorrente muove censure alla logicità, congruenza e conformità della motivazione alla realtà probatoria, acquisita ed offerta, sul punto decisivo del mutamento della situazione reddituale della controparte, segnatamente dedotto con riguardo all'esercizio di attività lavorativa, e che invece il giudice di merito ha ritenuto indimostrato con chiara e logica esposizione degli elementi di valutazione acquisiti ed offerti.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
In difetto di costituzione dell'intimato, non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 16 aprile 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999