Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 30050
CASS
Sentenza 11 giugno 2014

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In tema di confisca per equivalente, le modifiche introdotte con la legge n. 190 del 2012 non hanno carattere innovativo rispetto al coordinato disposto dell'art. 640 quater cod. pen. con l'art. 322 ter cod. pen., in quanto, anche prima della novella, la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente adottato un provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). (Conf. sent. n. 33872 del 2014 non mass.)

Deve ammettersi la possibilità del concorso formale fra il reato di turbata libertà degli incanti e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attesa la loro diversa obiettività giuridica (essendo rivolto l'uno alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, l'altro alla difesa della integrità patrimoniale del soggetto passivo), e differenziandosi inoltre gli stessi sotto il profilo degli elementi strutturali che li compongono. (Conf. sent. 33872 del 2014 non mass.).

Commentario1

  • 1Alle Sezioni unite due quesiti in tema di allontanamento degli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 30050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30050
Data del deposito : 11 giugno 2014

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