Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen., non occorre la prova rigorosa del nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato, essendo quest'ultima richiesta solo nel caso previsto dall'art. 240, comma primo, cod. pen. (Fattispecie in tema di frode fiscale mediante uso di fatture per operazioni inesistenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2012, n. 7081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7081 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 173
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 31262/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Rescaldani Daniele, difensore di fiducia di CE BI, n. a Milano il 28.6.1970, e di CE NA, n. a Monza il
28.6.1964;
avverso l'ordinanza in data 6.6.2011 del Tribunale di Monza, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di una somma di danaro emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 4.5.2011. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli indagati, Avv. Cicchiello Franco, in sostituzione dell'Avv. Daniele Rescaldani, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo della somma di Euro 35.000,00 disposto dal G.I.P. del medesimo Tribunale con decreto in data 4.5.2011 nei confronti di CE BI e CE NA. Il denaro di cui si tratta era stato rinvenuto all'interno di una cassetta metallica posta sulla scrivania di CE BI nel corso della perquisizione della azienda SIDAFER S.r.l. finalizzata all'accertamento di reati di frode fiscale mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso delle indagini effettuate anche mediante intercettazioni telefoniche era stata inoltre sequestrata della somma di Euro 58.600,00 trovata sulla persona del coimputato NÈ AN, amministratore della società TNL S.r.l., mentre si apprestava a fare ingresso nei locali della SIDAFER dopo aver concordato con CE NA la consegna della medesima in parziale restituzione di un pacchetto di fatture per operazioni inesistenti già emesse dalla TNL S.r.l. in favore della SIDAFER S.r.L..
Il Tribunale del riesame ha affermato che anche la somma di Euro 35.000,00, rinvenuta sulla scrivania del CE BI, si palesa proveniente da una precedente restituzione di danaro alla SIDAFER con le stesse modalità e, pertanto, è stato ritenuto sussistente il rapporto di pertinenzialità di detta somma con i reati di illecite fatturazioni finalizzate alla evasione delle imposte. Si è anche osservato che per i reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è consentito tanto per il profitto che per il prezzo dei reati.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati, che la denuncia per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce, in sintesi, che nel caso in esame manca qualsiasi elemento di prova da cui possa desumersi il vincolo di pertinenzialità tra la somma sequestrata ed il profitto o il prezzo del reato oggetto di indagine. Sul punto l'ordinanza ha inoltre svalutato illogicamente le deduzioni della difesa in ordine alla legittima provenienza della somma sequestrata dalle casse della società, essendo regolarmente riportata nelle scritture contabili e derivando da libretti di deposito dei figli minori e da vincite al gioco, mentre sono stati valorizzati elementi privi di rilevanza indiziaria, quale il fatto che il danaro era contenuto in una cassetta posta sulla scrivania del CE.
Il ricorso non è fondato.
Risulta puntualmente enunciato nel decreto emesso dal G.I.P. in data 4.5.2011 che il sequestro della somma di danaro di cui al ricorso è finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi del combinato disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e art. 322 ter c.p.. In detto provvedimento il G.I.P. ha correttamente osservato che la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., a seguito dell'entrata in vigore alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, è stata estesa a quasi tutti i reati tributali, tra i quali quelli di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 oggetto di indagine.
Inoltre, stante il riferimento della norma citata all'art. 322 ter c.p. nella sua interezza, la confisca per equivalente deve riferirsi non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato.
Orbene, allorché il sequestro sia finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato tributario, come affermato dal G.I.P. nel caso in esame, non ha alcuna rilevanza il fatto che il danaro sequestrato costituisca il diretto profitto della violazione finanziaria o sia solo equivalente a detto profitto, come previsto dalla norma, senza essere legato da alcun rapporto di peitinenzialità con il reato, (cfr. sez. 6, 5.6.2007 n. 31692, Giannone, RV 237610; sez. 6, 27.1.2005 n. 11902, Baldas, RV 231234;
sez. 6, 19.1.2005 n. 7250, P.M. in proc. Nocco, RV 231604). La motivazione del/'ordinanza impugnata in ordine al ritenuto rapporto di pertinenzialità della somma di danaro con i reati oggetto di indagine si palesa, pertanto, superflua, in quanto la prova rigorosa del rapporto di pertinenzialità del danaro con il reato, quale profitto dello stesso, è richiesta solo nell'ipotesi di confisca ex art. 240 c.p., comma 1, e non anche in quella della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c.p.. Per la stessa ragione le argomentazioni dei ricorrenti a sostegno del ricorso si palesano non pertinenti in relazione ai motivi per i quali è stato disposto il sequestro.
Peraltro, l'ordinanza del G.I.P. aveva già puntualmente osservato che gli importi delle imposte evase a partire dall'1.1.2008 risultano di particolare rilevanza, secondo quanto desunto dalla indicazione analitica contenuta nel capo D) dell'imputazione, e sicuramente superiori alle somme oggetto della richiesta di sequestro. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012