Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12070
CASS
Sentenza 18 agosto 2003

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* VEDI : 200204555 553368 S

Nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intendeva ottenere una prestazione pecuniaria di assistenza sociale per invalidità civile ed aveva già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, doveva convenire in giudizio il Ministero dell'interno e, in caso di accoglimento della domanda, otteneva un accertamento soltanto incidentale dello 'status' di invalido, mentre la domanda di accertamento di detto 'status', con efficacia di giudicato, doveva essere proposta nei confronti del Ministero del tesoro; pertanto, la sentenza di condanna all'erogazione della prestazione pecuniaria poteva essere impugnata dal Ministero dell'interno, anche se la sentenza di secondo grado, sul punto concernente le condizioni sanitarie, aveva efficacia di mero accertamento incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12070
    Data del deposito : 18 agosto 2003

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