Sentenza 18 agosto 2003
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* VEDI : 200204555 553368 S
Nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intendeva ottenere una prestazione pecuniaria di assistenza sociale per invalidità civile ed aveva già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, doveva convenire in giudizio il Ministero dell'interno e, in caso di accoglimento della domanda, otteneva un accertamento soltanto incidentale dello 'status' di invalido, mentre la domanda di accertamento di detto 'status', con efficacia di giudicato, doveva essere proposta nei confronti del Ministero del tesoro; pertanto, la sentenza di condanna all'erogazione della prestazione pecuniaria poteva essere impugnata dal Ministero dell'interno, anche se la sentenza di secondo grado, sul punto concernente le condizioni sanitarie, aveva efficacia di mero accertamento incidentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12070 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PA FL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ANDREA OCCHIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ILARIO G LONGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 75/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 15/12/00 R.G.N. 113/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 30 settembre 1996 al Tribunale di Catanzaro, LO SP chiedeva, nei confronti del Ministero del tesoro e dell'interno, la condanna alla corresponsione di un assegno di invalidità;
che, costituitisi i convenuti, con sentenza del 30 dicembre 1999 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando di accertare il requisito sanitario nei confronti del Ministero del tesoro e di emettere la condanna nei confronti del Ministero dell'interno;
che, proposto appello soltanto da quest'ultimo, con sentenza del 15 dicembre 2000 la Corte territoriale dichiarava inammissibile l'impugnazione riguardo al requisito sanitario, ritenendo la legittimazione esclusiva del Ministero del tesoro, e confermava la sentenza di condanna, escludendo il requisito dell'incollocamento al lavoro per chi, come la SP, avesse superato i cinquantacinque anni d'età e considerando sufficientemente provato il requisito reddituale da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli anni 1996, 1997 e 1998 nonché da un'attestazione, in data 2 8 dicembre 1998, del Sindaco del Comune di residenza;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il Ministero dell'interno, mentre la SP resiste con controricorso.
Considerato che
col primo motivo (rubricato sotto i numeri 1 e 2) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 3 e 6 d.P.R. n. 698 del 1994 e vizi di motivazione, sostenendo il proprio interesse, e quindi la propria legittimazione, ad impugnare in appello la decisione di primo grado, contenente la condanna al pagamento dell'assegno di invalidità, anche sul punto riguardante l'accertamento sanitario;
che il motivo è fondato poiché nella vigenza del d.P.R. 24 settembre 1994 n. 698, ossia quando fu iniziato l'attuale processo,
il cittadino che, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento dell'invalidità, pretendesse in giudizio una prestazione pecuniaria di assistenza sociale doveva convenire il Ministero dell'interno e, in caso di accoglimento della domanda, otteneva un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido;
per contro la domanda di mero accertamento di tale status con efficacia di giudicato doveva essere rivolta al Ministero del tesoro;
che in tal senso si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte con le sentenze 12 luglio 2000 n. 483 e 3 agosto 2000 n. 529 e dal principio consegue che la pronuncia di primo grado, contenente la condanna alla prestazione pecuniaria, ben può essere impugnata in appello dal Ministero dell'interno soccombente, anche se la sentenza di secondo grado avrà sul punto concernente le condizioni sanitarie l'efficacia di mero accertamento incidentale;
che, cassata sul punto la sentenza qui impugnata, la causa va rinviata ad altro collegio di merito per l'esame del motivo d'appello indebitamente trascurato;
che, col secondo motivo (rubricato sotto i numeri 3 e 4) il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 l. n. 118 del 1971 e difetto di motivazione, a causa dell'errore della Corte d'appello che, nei confronti del soggetto ultracinquantacinquenne, negò il requisito dell'incollocamento al lavoro;
che il motivo è fondato poiché ai fini dell'assegno in questione la incollocazione al lavoro, che è uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo, assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infra ed ultracinquantacinquenni (ma non ancora sessantacinquenni, ossia di età superiore al limite preclusivo del beneficio);
che i primi conseguono il requisito con l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero, nel caso di non riconoscimento dell'invalidità in sede amministrativa, con la domanda di iscrizione, e con esclusione di altri mezzi di prova;
che i secondi, privi del diritto all'iscrizione nelle dette liste, l'incollocazione, intesa come effettiva disoccupazione causata dall'invalidità, può essere provata con qualunque mezzo, ed anche con presunzioni;
che in tal senso questa Corte si è pronunciata con le sentenze 3 giugno 2000 n. 7432 e 28 marzo 2002 n. 4555;
che nel caso di specie, essendo la controricorrente pacificamente ultrasessantacinquenne (nata nel 1939), la corte non si è attenuta al detto principio di diritto onde non ha accertato il requisito ora detto;
che, cassata anche su questo punto la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale procederà al detto accertamento, eventualmente anche attraverso la prova presuntiva;
che col terzo motivo (rubricato sotto i numeri 5 e 6) il ricorrente denuncia ancora la violazione dell'art. 13 cit. e vizi di motivazione, negando che a provare il requisito reddituale fossero sufficienti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed un'attestazione del Sindaco;
che questo motivo non è fondato giacché, se è pur vera la non idoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a costituire prova documentale (artt. 2699 e segg. cod. civ.) dei redditi dell'interessato (Cass. Sez. un. 3 aprile 2003 n. 5167), non è tuttavia censurabile l'appezzamento del giudice di merito che, nella prudente valutazione delle risultanze istruttorie, abbia basato il proprio convincimento sull'autocertificazione e, insieme, su un atto pubblico;
che sulle spese processuali provvedere il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003