Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 3 942/0 1 LA CORTE SURKENA DI CASSAZIONE Oggetto fatione di sfoglieпродвій SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Antonio IANNOTTA - R.G.N. 17398/98 Cron. 8374 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Rel. Consigliere Rep. 1303 Dott. Matteo IACUBINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 09/10/00 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO PIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto da: 19 MAR. 2001 PRIMICERI EGILDA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato DANESE R, difesa dall'avvocato STASI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE IS IO, RO IO, BL VI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE CARSO 23, presso CANCELLERIA lo studio dell'avvocato ANGELELLI M, difesi dall'avvocato DELL'ANNA RAFFAELE, giusta delega in 2000 atti;
- controricorrenti 1607 -1- j avverso la sentenza n. 2722/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 24/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. иву You -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13.06.90 De EI IO, VE VI e AR IO chiesero al Pretore di Lecce, sezione distaccata di Casarano, la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio anche con autoveicoli su una corte dalla quale accedevano alle proprie abitazione assumendo che RI E LD li aveva spogliati del diritto apponendo all'ingresso del passo un palo di ferro. La convenuta resistè deducendo che l'infissione del paletto era intesa a scongiurare eventuali crolli a causa delle vibrazioni dovute al transito veicolare, visto che sotto il cortile deteneva una cantina scavata nella roccia. Con sentenza depositata il 22.XII.1992 il giudice adito, istruita la causa, accolse la domanda ordinando alla RI la rimozione del paletto. Propose appello avanti il Tribunale di Lecce e avverso tale decisione la soccombente, sostenendo che la posizione possessoria tutelata in realtà era da tempo interrotta a seguito di ordinanza sindacale che aveva, per motivi di sicurezza, sospeso il traffico veicolare sulla corte in questione. Solo all'esito dei lavori di 3 consolidamento tale ordinanza era stata revocata, ma gli istanti non avevano avuto il tempo di ripristinare il transito che i ebbe la nuova apposizione del paletto ostativo. Dedusse ancora, la RI, la nullità della sentenza impugnata, perché pronunciata dal vice pretore onorario delegato senza la ricorrenza di eccezionali esigenze organizzative. Con sentenza depositata il 24.X.1997 l'adito Tribunale ha rigettato l'appello e condannato l'appellante al pagamento di metà delle spese di quel grado, compensando tra le parti l'altra metà. Per la cassazione della sentenza di 2° grado ricorre la RI con atto fondato su due i motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso i tre intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo mezzo di ricorso la ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., 112 c.p.c. in riferimento all'art. 34 CO. 2 R.D. 30.01.1941 n. 12 (ordinamento giudiziario) e tanto per aver omesso, il giudice di appello, qualsiasi pronuncia>> sulla questione di nullità della sentenza di 1° grado per violazione dell'indicata norma dell'ordinamento giudiziario, che consente la delega ai Vice pretori onorari solo in caso si assoluta eccezionalità.
1.1. Il motivo è infondato.- Ben ha motivato il Tribunale di Lecce sul -punto, osservando peraltro correttamente che la - invocata riguarda la organizzazione interna norma dell'ufficio ma non incide sulla validità della decisone. L'esser contenuta, tale motivazione, 1 nella parte narrativa anziché motiva della sentenza non ne altera l'inequivoco contenuto decisorio, esplicito nella frase va rigettata l'eccezione...>> (pag. 4, prima parte della sentenza impugnata, di seguito indicata come s.i.). Detta espressione è senz'altro, per il suo tenore letterale, riferita all'avviso del giudicante non certo alle difese degli appellati, riportate invece come tali - nella prima parte dello stesso capoverso. laNel merito, poi, va ribadito che Yos disposizione dell'art. 34 CO. 2° ord. giud. (nel testo allora vigente) non attiene alla "potestas judicandi" del giudice onorario, ma solo alla organizzazione interna degli uffici (ripartizione dei compiti fra magistrati, anche onorari, di uno stesso ufficio), senza aver carattere di дви assolutezza e senza aver carattere di assolutezza] e senza che dall'eventuale inosservanza possa derivarne la nullità del procedimento provvedimento (ex plurimis V. sent. 1531/90 di questa Corte). 2.- Con il secondo motivo, ancorato al vizio ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. ed agli artt. 1168 e 2697 C. civ., la ricorrente sostiene che la succinta motivazione>> della s.i. non consente di verificarne l'iter logico e, soprattutto, se è stato esaminato il motivo di appello relativo alla mancanza della della ricostruzione del possesso, prova eliminato dal provvedimento irrimediabilmente contingibile ed urgente n. 23/98 nell'arco di ...... tempo che va dal 12.XII.1989 al 5.01.90>>. Tale circostanza non presa in considerazione assume il carattere di un punto decisivo della controversia>> (pag. 6 ricorso). Your 2.1. La censura non può essere accolta. Con motivazione sintetica (in punto esame delle prove, analiticamente esposte, invece, nella sentenza di primo grado) ma esauriente il giudi di appello ha ritenuto schiacciante la prova del fatto che l'atto denunciato dagli istanti (infissione del paletto all'ingresso del cortile si 6 da impedire il passaggio degli autoveicoli) aveva loro precluso l'esercizio, e quindi il possesso, della dedotta servitù. Non contrasta con tale giudizio, ed anzi lo rafforza, quanto dedotto dalla ricorrente circa l'interruzione pregressa del passaggo dovuta ad una causa di forza maggiore (lavori di consolidamento statico del sottosuolo). Invero 1'"animus possidendi" non viene intaccato da eventi temporanei, non riconducibili ad un "animus dereliquendi" (cfr. sentenza nn. 3873/97 e 3660/96 di questa Corte). Nella specie il fatto rappresentato dalla RI esulava dalla volontà dei possessori né, data la sua finalità, integrava per altro verso un atto di spoglio. In una servitù discontinua (come quella di passaggio), poi, poco significa il prospettato non uso per una ventina di giorni. La carente motivazione del giudice di appello Yair sulle deduzioni dell'appellante in ordine a dette circostanze pertanto non inficia la s.i., trattandosi di un punto niente affatto decisivo e, Havorevole per di più, gradevole alla tesi della stessa appellante.
3. Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato e la ricorrente, di conseguenza, 7 condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio a favore dei resistenti, in solidarietà attiva tra loro (art. 385 CO. 1° c.p.c.). Hette 100T 250.000 spese sono da liquidare come in dispositivo. hoooo
P.Q.M.
TOT. 290000 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei tre resistenti, in solidarietà attiva tra loro, delle spese di questo giudizio che si liquidano in L.
2.500.000 per onorari difensivi ed in L. 173000 per esborsi. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2000. Н дереу ейил уници IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA SITATO 9 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C Lollerro AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data... 2003 Serieat 10003 versate € 149,77alg CENTOQUARANTANOVE/77) (euto p. II Dirigente Area Servizi HOM (Dott.ssa Maria Grazia DiRUPPO Responsabile Servizio Atu zir (Dr. M. RACCICH Y R 8 A 2 M 110 0 E 0 T A R T S 0 0