Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6815 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
A T ( E N G U I I D C D E I A E P G ) R T O T G R B L A A S O I I E A E O D E N R Z L E P T . 4 . 1 3 1 N 6 2 E 9 9 1 . - L 1 - T 1 3 9 4 7 , 0 0 8 15 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE S I Oggetto Risarcimento del NE TERZA CIVILE SE danno da illecito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: extracontrattuale Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 22968/00 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron.19388 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. - Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 18/03/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del suo procuratore e legale rappresentante Avv. Gaetano Giuseppe Guerreri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI G GENTILE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI MA AM;
intimato avverso la sentenza n. 45/99 del Giudice di pace di 2002 SPEZZANO ALBANESE, emessa il 12/11/99 e depositata il 697 19/11/99 (R.G. 43/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente infondato. RILEVATO che è censurata la sentenza con la quale il giudice di pace di Spezzano Albanese, in accoglimen- to della domanda di DA Di AR, ha condannato la Telecom s.p.a. al pagamento della somma di L.
1.200.000 a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'abusiva installazione nel suo fondo rustico di quattro pali di sostegno per il passaggio di un filo telefonico aereo;
che con i primi due motivi di ricorso è dedotta l'incompetenza per materia del giudice adito e, con il terzo, violazione delle regole in materia di prova;
RITENUTO che
il ricorso è manifestamente infondato in quanto: a) come chiarito dal giudice di pace, la domanda concerne il diritto al risarcimento derivato all'attore dalla costante presenza dei pali, sicché va escluso che I si verta in ipotesi di causa relativa a beni immobili di cui all'art. 15 c.p.c. (primo motivo); b) l'eccezione di prescrizione del diritto al ri- 2 sarcimento per essere stati i pali installati da più di vent'anni non equivale alla richiesta di accertamento incidentale della costituzione di una servitù per gli effetti di cui all'art. 34 c.p.c. (secondo motivo); c) l'espressione "accertata la costruzione abusiva e la vocazione naturale del terreno alla coltivazione, non può escludersi che un danno, seppur modesto, sia stato procurato nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione della linea telefonica nel terreno dell'istante nonché per la manutenzione della stessa" va intesa, al di là della sua relativa improprietà, nel senso dell'affermazione della sussistenza del danno, com'è confermato dal successivo riferimento del giudice di pace alla difficoltà di provarne il preciso ammonta- re;
che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato, non v'è luogo per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 18 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente Лин A 210 SS S CA A C I D 3 ILCANCE FRE 01