Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT A E IC N L O B I NOME DEL POPODO ITALIANO B Z U A A R L T L S E I D G 17" IN E 9 R . 3 T A R . D N 'A 67 L E 9 L T RTE S 1 E N - Oggetto 5 D E - 3 I S S E OPPOSIZONE A E " N SEZIONE PRIMA CIVILE G E G SANZONE S E L I AMMINISTRATIVA A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7919/98 Dott. Vincenzo - Presidente BALDASSARRE Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron.8579 - Rel. Consigliere Dott. FR FELICETTI Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. Ud. 17/01/2001 Dott. Aniello NAPPI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NC, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBORA WALTER, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA;
intimato avversO la sentenza n. 27/97 della Pretura di PAOLA, Sezione di SCALEA, depositata il 20/03/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 106 udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. FR FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 NT FR, con ricorso 6 marzo 1996 al RE di Paola, sezione distaccata di Scalea, pro- poneva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cosenza, notificatagli 1'8 febbraio 1996, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 432.000 quale sanzione amministrativa per la vio- lazione dell'art. 142, comma 8, C.S. Instaurato il contraddittorio con il Prefetto di Cosenza, il RE rigettava l'opposizione con senten- za depositata il 20 marzo 1997. Il NT ricorre avversO tale sentenza, con ricorso notificato al Pre- fetto di Cosenza il 7 aprile 1998, con il quale ha for- mulato vari motivi di gravame, che pur in mancanza di numerazione ed autonoma prospettazione, sono individua- bili secondo quanto si espone nella motivazione della presente sentenza. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si lamenta la mancanza di contestazione immediata dell'infrazione. 2 Con il secondo motivo si lamenta che il RE non abbia ammesso una prova sulle circostanze "dedotte nel ricorso introduttivo al fine di dimostrare di avere mantenuto un'andatura commisurata ai limiti di velocità esistenti al momento e nel luogo della contestata in- frazione". Con il terzo motivo si lamenta che l'ordinanza- ingiunzione doveva ritenersi illegittima perchè fondata esclusivamente sul verbale di contestazione che richia- mava l'accertamento mediante apparecchio "autovelox". Si deduce in proposito che il rilievo fotografico può costituire supporto all'attività di controllo eseguita dagli organi di vigilanza, ma non può supplire tale at- tività, cosicchè ove l'infrazione sia stata rilevata unicamente sulla base delle risultanze fotografiche fornite dall'apparecchio, l'ordinanza-ingiunzione è il- legittima. Con il quarto motivo si deduce che il RE avrebbe dovuto disattendere le risultanze dell'apparecchio "autovelox" non avendo il Prefetto fornito la prova della sua perfetta funzionalità. Con il quinto motivo si deduce che in base all'art. 345 del regolamento di attuazione del codice della strada l'uso di apparecchiature "autovelox” è ri- servato alla polizia stradale ed ai carabinieri e dal 3 verbale deve risultare che l'infrazione è stata rileva- ta "da un agente". 2 Il ricorso va rigettato. Il RE ha ritenuto provata l'infrazione sul- la base del verbale di accertamento, redatto in seguito ai rilievi compiuti dall'apparecchiatura "autovelox". In relazione a tale motivazione ed alla relativa ratio decidendi, il primo ed il quinto motivo vanno di- chiarati inammissibili, in quanto non volti a censurare la sentenza impugnata, ma direttamente la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, così chiedendosi a questa Corte un giudizio di merito che esula dalla sua compe- tenza. Parimenti inammissibile il secondo motivo, la- mentandosi la mancata ammissione di una prova per testi della quale non si riportano nel ricorso i capitoli in modo da consentire a questa Corte il necessario con- trollo sulla loro ammissibilità, come impone il prin- cipio dell'autosufficienza del ricorso (da ultimo Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; 12 maggio 1999, n. 4684). Inammissibile è pure il quarto motivo, che non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugna- ta ed è formulato senza alcun riferimento alla normati- va che sarebbe stata violata ed alla proposizione sul punto di un motivo di opposizione non esaminato. Il terzo motivo è infondato in quanto l'art. 142, comma 6, del codice della strada considera espressa- mente gli apparecchi "autovelox" fonte di prova in ma- teria di osservanza dei limiti di velocità, salva la possibilità, per l'interessato, di dimostrarne il di- fetto di costruzione o di funzionamento (Cass. 5 giugno 1999, n. 5542; 26 agosto 1998, n. 8469; 12 luglio 1996, n. 6337). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nul- la va statuito sulle spese non essendosi la parte inti- mata costituita.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente BalderssoneЧевін Клара Ваllаnmа FR Felicetti Vincenzo Baldassarre разоват DEPOSITATA IN CANCELLERIA MAR. 2001 IL CANCELLIERE AR Di ZO E মি A 21 N L O L I E Z B " RA IL CANCELLIERE Oggi, 7 T 1 AR Di ZO . 3 S T I . R G N A E ' 7 R L 6 L 9 A E 1 D - D 5 I - E 3 S T N N E E E G S S G I E E " A L