Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Milon CASSAZIONE 0 COPIE 102 Rich ta copia studio IL SOLE 24 ORE ITALIANO00437 R E PU BB L I CA 17 GEN. 2002 1 CANCELLIERE LA TE SPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: disconoscimento della Presidente paternità. dr. Rosario De Musis dr. Giammarco Cappuccio R.G. N. 6302/01Consigliere dr. Maria RI Luccioli Consigliere Cron. 1075 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep..13p dr. Onofrio Fittipaldi Consigliere ha pronunciato la seguente: Ud. 04.10.2001 S E NT E NZA su ricorso iscritto al n° 6302 del Ruolo Generale de- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE gli affari civili dell'anno 2001, proposto Richiesta copia studio DA dal Sig. D'AMATI PIATTI SERGIO GR ANTONIO, elettivamente domiciliato per diritu 1,55 17.01.02 in Roma, al Viale Angelico n. 32, presso l'avv. Antonio il IL CANCELLIERE Liuzzi, che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Valerio Valori del foro di Pisa, lo rappresenta e di- fende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
Avv. MICHELE GIAMBITTO, curatore speciale della minore PIATTI JUNIA, nata a [...] il [...], elettiva- mente domiciliato in Roma, alla Via Cassiodoro n. 9. 2 - presso l'avv. Mario Nuzzo, che lo rappresenta e di- fende, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE NONCHE 1) YI EA LA, da ultimo residente in [...]. 2) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'appello di Firenze. LITISCONSORTI NECESSARI avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, sez. I civ., n. 446/00 del 21 gennaio - 8 marzo 2000. Udita, all'udienza del 4 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 13 febbraio 1991, RG EG Anto- nio IA impugnava dinanzi al Tribunale di Lucca il riconoscimento della figlia naturale NI IA da lui effettuato avanti all'ufficiale di stato civile di Pisa il 25 giugno 1989, per difetto di veridicità, de- ducendo di averlo operato per confusione mentale e а seguito delle pressioni della madre della piccola An- drea RI AN, che aveva minacciato di rendere 3 - pubblica la relazione con l'attore ed aveva avuto al- tre relazioni all'epoca del concepimento, dalle quali ben poteva essere nata la bambina. La minore si costituiva a mezzo del curatore speciale nominato dal presidente del tribunale avv. Michele Giambitto così come AN RI AN;
entrambe le convenute contestavano la domanda, deducendo che il IA per lungo tempo aveva trattato la piccola come figlia e la madre come moglie e nel corso della rela- zione con questa, mai aveva contestato d'essere il pa- dre della piccola. Nominati due c.t.u. e ritenuta tar- diva e infondata la ricusazione, da parte del IA, del secondo consulente di ufficio, per i rapporti di lavoro con il c.t. di controparte, il tribunale, in base alle risultanze peritali di ambedue i consulenti d'ufficio, da cui emergeva con alto margine di proba- bilità, assai vicino al 100%, la paternità biologica del IA, rigettava la domanda. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza 8 mar- zo 2000, ha rigettato l'appello del IA, che aveva insistito nell'incompatilità del c.t.u. con il consu- lente di parte convenuta, connessa al lavoro espleta- to dai due nella medesima struttura ospedaliera, per cui sarebbe stata opportuna l'astensione del perito nominato dal tribunale e la rinnovazione delle opera- zioni di consulenza, previa sostituzione del c.t.u., per una nuova indagine sui polimorfismi del DNA, con metodo che poteva garantire una maggiore certezza nei risultati;
l'appello insisteva anche nel richiedere l' ammissione delle prove orali articolate in primo grado testimoniale e interrogatorio formale- - e domandava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie e dei figli legittimi dell'appellante, con ri- messione della causa al primo giudice. La Corte d'appello, confermata l'inesistenza di cause di astensione del c.t.u. per il fatto che lo stesso e- ra primario di immunoematologia dell'ospedale nel qua- le il c.t. delle convenute era biologo presso il ser- vizio di immunologia e trasfusionale e considerato che il gravame non contestava le risultanze dell'indagine che, analogamente a quanto emerso dalla relazione di un precedente c.t.u., aveva confermato l'esistenza, sia nel patrimonio genetico del IA che in quello della minore, di antigeni HLA A24(9) e B51(5), con au- mento delle probabilità del rapporto di paternità del primo verso NI dalla percentuale del 99,980%, fis- sata dal primo consulente a quella del 99,9982%, rite- neva la paternità dimostrata da dette percentuali di probabilità per cui inutili erano nuove indagini gene- tiche o prove orali domandate dal IA;
esclusa l'e- sistenza del litisconsorzio necessario per la moglie e i figli legittimi dell'appellante, la Corte riget- tava anche l'ultimo profilo di gravame e condannava il IA alle spese del secondo grado di giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con tre motivi il IA e il curatore speciale della minore si è difeso con controricorso;
AN Ga- briella AN non ha espletato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell' art. 196 c.p.c. e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, avendo la Corte di merito rigettato l'istanza di rinnovazione dell'accertamento tecnico con esame del DNA e negato la convocazione a chiarimenti del c.t.u. prof. Reali, pur esistendo una relazione del c.t. del IA con la critica specifica alla relazione di ufficio alla quale la sentenza impu- gnata non dava risposte. La Corte ha affermato l'inutilità della nuova indagine e l'incerta affidabilità del metodo dei polimorfismi del DNA, senza considerare che le due relazioni dei c. t.u. Prof. Palagi e prof. Reali si sono fondate su in- dagini di tipo ematologico e non sull'esame del DNA di tipo genetico;
il primo consulente ha svolto la ricer- ca sugli enzimi eritrocitari e sui gruppi sierici, pur se sotto controllo genetico e il secondo ha esteso 1' indagine a tutti i caratteri gruppoematici dei globuli rossi, senza rilevare l'intera mappa genetica del DNA, sulla quale ovunque si basano gli accertamenti legali. Il ricorrente rileva come sia già accaduto che un rap- porto di paternità biologica accertato con test emato- logici, in una percentuale del 90%, é stato smentito da una successiva indagine con il metodo del DNA, per cui errata sarebbe stata la decisione della Corte di per la merito di negare la nomina di un nuovo c.t.u. indagine sul DNA richiesta dal IA.
1.1. Il ricorso è infondato. mancando l'errore logico della sentenza impugnata denunciato dal ricorrente;
e- scluso infatti che sia controverso il metodo d'indagi- ne fondato sui polimorfismi del DNA, la relazione del secondo c.t.u., pur se basata sui soli test ematologi- ci, comunque si fonda sul confronto di patrimoni gene- tici e perviene ad una conclusione positiva sull'esi-- stenza del rapporto biologico di paternità, sul quale rimane un dubbio di due millesimi di cento centesimi. A fronte di tale altissima percentuale di probabilità statistico-biologica della nascita della minore dal ricorrente, esattamente la Corte territoriale ha rite- nuto non necessarie altre indagini, perché ogni risul- tato scientifico si fonda su un calcolo di probabilità 7 e la risposta delle indagini effettuate é tranquillan- te sull'esistenza della paternità disconosciuta. Alla Corte l'altissimo margine di probabilità del rap- porto biologico di paternità emerso dalle analisi ef- fettuate è apparso sufficiente a giustificare il ri- getto del disconoscimento con motivazione che appare congrua e logica, per cui la omessa rinnovazione delle operazioni del c.t.u. é giustificata, anche perchè la relazione di parte del c.t. dell'appellante non conte- sta le risultanze delle indagini già effettuate, chie- dendone di nuove che, nel caso di specie, sulla base delle conclusioni cui erano pervenuti i due consulenti di ufficio successivamente nominati, sono apparse inu- tili e sono state rifiutate. Il primo motivo di ricorso è quindi da rigettare.
2. In secondo luogo si lamenta violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 269 c.c., 115 e 116 c.p.c. e insufficiente motivazione in rapporto all'art. 2697 c. c. per non avere la Corte di merito ammesso la prova per testi sulla exceptio plurium concubentium. La dedotta incertezza delle risultanze delle conclu- sioni dei c.t.u., denunciata con il primo motivo di ricorso, rende necessaria 1'ammissione della prova orale su un fatto essenziale per la sussistenza certa del rapporto di paternità naturale;
l'affermata irri- levanza della prova orale comporta invece un'evidente carenza di motivazione della sentenza.
2.1. Le stesse ragioni che hanno "logicamente" giusti- ficato l'esclusione du altre indagini per l'altissimo margine di probabilità raggiunto in via di indagine e- matologica sulla esistenza del rapporto di paternità, hanno indotto la Corte territoriale a ritenere irrile- vanti le prove orali articolate dal Patti. Pure a ritenere come veritiera l'esistenza di altre relazioni della donna all'epoca del concepimento, la circostanza che la generazione della minore ad opera del IA era biologicamente provata, con un margine d'errore di meno di un centesimo su cento, giustifica il rigetto del chiesto mezzo istruttorio e del disco- noscimento e, anche se i testi o ammissioni della Iva- nyi avessero evidenziato la dedotta pluralità di rap- porti, la prova non avrebbe scalfito l'acquisizione scientifico-biologica, sicura in percentuale di quasi il 100%, che il IA è il padre naturale di NI. Anche il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la deci- sione impugnata, per violazione dell'art. 196 c.p.c., per aver rigettato la richiesta di sostituzione del c. t.u. avanzata per gravi motivi e non aver disposto la rinnovazione della consulenza senza motivazione. Per la Corte territoriale l'istanza di ricusazione era tardiva ma ciò è derivato dalla conoscenza dei rappor- ti tra c.t. di parte e c.t.u. avutasi successivamente alla nomina;
pur non potendosi dar luogo a ricusazione in senso tecnico, i fatti esposti potevano indurre la Corte a sostituire il c.t. nominato, tenuto conto dei rapporti di profonda conoscenza tra i due consulenti. Errata è infine l'affermazione della Corte circa la mancata contestazione dell'attendibilità degli esami effettuati.
3.1. Anche l'ultimo motivo di impugnazione appare in- fondato, essendo evidente l'insussistenza di motivi di astensione o ricusazione del c.t.u., e avendo la Corte territoriale escluso l'opportunità di sostituire il perito nominato dal tribunale, solo perchè dipendente del medesimo ente ospedaliero del consulente di parte convenuta. Correttamente i giudici di merito negano che dai ri- lievi del c.t. del IA risultino dati che inficiano le risultanze della relazione dei due c.t.u., indican- dosi solo l'esistenza di altre metodologie con le qua- li potrebbero raggiungersi risultati più sicuri;
si è in presenza comunque di un giudizio di probabilità, e i minimi margini di dubbio, individuati dai c.t.u., in ordine alla paternità biologica del IA escludono 10 che altre indagini possano determinare un diverso ri- sultato sul punto, per cui l'azione correttamente si è ritenuta non fondata. Anche il terzo motivo di ricorso deve quindi riget- tarsi. non vanno liquidate.
3. Le spese restano a carico del ricorrente nei con- Jenlè questa fronti di AN RI AN one non si è difesa in questa sede e seguono la soccombenza tra le altre parti, liquidandosi a carico del IA e a favore del curatore della minore come in dipositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al curatore della minore NI IA le spese del giudizio di cassazione, che liquida in £.
3.000.000 per onorari, oltre a £. 263 600 per spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2001. Il presidente Pollymis 1097 129.11Роси Il consiglieliere estensore 456T 30,99 TOT. 160,10 CORTE SUPREMA Prima Sezione IL CANCELLIERE Depo in Cancelleria Misa Passinetti IL CANCELLIURE Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 £103.12 Iscritto a ruolo il Art. n.