Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
La revoca o la modifica, in senso favorevole al proposto, del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale presuppone necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità, la quale non può considerarsi attenuata per il semplice fatto dell'esercizio di attività lavorativa da parte del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 37487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37487 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - rel. Consigliere - N. 2341
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 4740/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AS, N. IL 11/06/1969;
avverso il decreto n. 140/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 14 ottobre 2008 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato la istanza presentata il 4 agosto 2008 da NO LE, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Melito di Napoli in quanto ritenuto appartenente alla associazione camorristica denominata clan Di Lauro, di allontanarsi dal soggiorno obbligato per recarsi dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 14, per l'esercizio della attività di infermiere, presso l'ospedale Cardarelli di Napoli che aveva nel frattempo revocato il provvedimento di sospensione dalla attività lavorativa in precedenza adottato nei suoi confronti.
La Corte di Appello ha rilevato che l'esercizio di una attività lavorativa non poteva condurre a rivedere il giudizio di qualificata pericolosità espresso nei confronti del NO con il decreto 12.2.2008, nel senso di un ridimensionamento di quella pericolosità che avrebbe potuto giustificare la modifica richiesta ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, poiché i fatti che avevano portato alla applicazione della misura si erano verificati proprio mentre lavorava presso l'ospedale Cardarelli e la ripresa della attività lavorativa, in assenza di una dissociazione dal clan Di Lauro, come prospettato anche dal Questore di Napoli, avrebbe consentito al NO di coltivare i rapporti camorristici dall'interno della azienda Cardarelli che costituiva la più grande struttura sanitaria del Meridione d'Italia e nella quale confluivano ogni giorno un elevato numero di persone non sempre identificabili. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NO lamentando: non poteva essergli prescritto, con la applicazione della misura di prevenzione, di lavorare e poi nel contempo vietato di lasciare il soggiorno obbligato per recarsi al lavoro;
tanto più che si trattava di una attività lecita con orari predeterminati il cui controllo sarebbe stato possibile da parte del presidio di polizia presso l'ospedale Cardarelli;
la misura di prevenzione poteva essere modifica attraverso la rivalutazione del giudizio di pericolosità sociale che era imposto dalla riassunzione al lavoro del NO da parte della azienda ospedaliera.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti manifestamente infondato.
La revoca o anche la semplice modifica del provvedimento di prevenzione in senso favorevole al proposto, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità, è consentita soltanto in relazione alle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, L.27 dicembre 1956, n. 1423, secondo il quale il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione può essere modificato o revocato quando ne sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato e cioè per il venire meno del giudizio di elevata pericolosità sociale del soggetto (v. Cass. sez. 1 n. 9590 del 2000, rv. 218551). Non è in particolare l'esercizio di una attività lavorativa a fare venire meno la pericolosità sociale, bensì, al contrario - pur avendo il proposto, qualora in precedenza vizioso o dedito all'ozio o al crimine, l'obbligo di darsi ad una attività lavorativa onesta - la attenuazione degli obblighi o addirittura la revoca dell'obbligo o del divieto di soggiorno al fine di consentire al sorvegliato speciale di esercitare una attività senza quei vincoli possono essere disposti soltanto quando la pericolosità sia già cessata o quanto meno attenuata.
In tale ambito la Corte di Appello ha specificamente indicato i motivi per cui ha ritenuto la persistenza di elementi che giustificavano la applicazione al NO dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non apparendo la ripresa della attività lavorativa in luogo diverso da quello del soggiorno obbligato un motivo di attenuazione della pericolosità sociale, bensì, al contrario, un fattore di rischio a causa del suo ricollocamento in un contesto di notoria complessità - che già aveva ospitato il NO allorché aveva tenuto le condotte devianti che avevano determinato la misura di prevenzione - ed in cui era impossibile il controllo delle relazioni interpersonali.
Non è poi vero che il provvedimento impugnato non abbia esaminato le argomentazioni difensive con riguardo alla predeterminazione degli orari di lavoro (come ovvio) e della presenza di un posto di polizia al Cardarelli poiché ha specificamente rilevato che si trattava di una azienda enorme in cui era di fatto impossibile qualsiasi controllo e nel cui ambito il prevenuto avrebbe potuto ritagliarsi a suo piacimento un margine d autonomia comportamentale che faceva ritenere incongruo il suo ricollocamento proprio in quella realtà, in assenza di una presa di distanza dalla associazione camorristica che non vi era stata. E non è vero neppure che non abbia esaminato il problema della attualità della pericolosità sociale del proposto poiché ha richiamato la recentissima decisione della Corte di Appello che aveva applicata la misura pochi mesi prima e che non era superata da alcun nuovo elemento, se non la possibilità da parte del NO di tornare a lavorare all'ospedale Cardarelli. Quanto infine alla pretesa mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, occorre rilevare che il provvedimento di cui si tratta è impugnabile per cassazione, a norma della L. n. 1423 del 1956, art.4, comma 11, soltanto per violazione di legge, per cui, pur volendosi fare rientrare nella violazione di legge la assenza di motivazione, a norma dell'art. 125 c.p.p., si deve trattare proprio di assenza di motivazione e cioè di un vizio non certamente sussistente nel caso in esame, avendo la Corte di Appello dato ampia e puntuale risposta, del tutto conforme al parametro normativo, alle doglianze del NO specificando i motivi per cui riteneva che dovesse persistere l'obbligo di soggiorno.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009