Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11116 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
1 1 1 1 6 /0 2 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. nn. 3100/01 e 5978/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 28722 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. گاج Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Udienza 19 dicembre 2001 Prof. BR BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA 5232 sul ricorso r.g. 3100/01 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cinelli, ANfranco Palermo e BR Sconocchia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato alla via Gregorio VII n. 108, giusta procura a margine del "ricorso";
- ricorrente -
contro
DI IE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Bellinzoni e Alberto Della Fontana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma al piazzale Clodio n. 13, giusta procura in calce al "controricorso e ricorso incidentale condizionato";
- controricorrente -
e BE ER, non costituito
- intimato -
NONCHE' sul ricorso incidentale r.g. 5978/01 proposto da: DI IE, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come innanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- intimata e ricorrente principale - 2 avverso la sentenza del Tribunale di OD-Sezione Lavoro n. 120/2000 dell'8 novembre 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 58/199), notificata in data 6 dicembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal consigliere BR Balletti;
Udito l'avv. Maurizio Cinelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per "l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo,ed il rigetto del ricorso incidentale". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE-Giudice del Lavoro di OD AM DI, RI TT, BR RA e IG LO convenivano in giudizio la "Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti" richiedendo la retrodatazione р п dell'iscrizione alla "Cassa" in riferimento al periodo 1955-1967 in forza della delibera n. 383/1994 adottata al riguardo dalla Cassa (delibera, peraltro, revocata con successiva delibera n. 141/1998 con relativo annullamento dei provvedimenti assunti sulla base della stessa). Si costituiva in giudizio la "Cassa”, la quale impugnava integralmente la domanda del ricorrente eccependo - gradatamente - 3 l'intervenuta prescrizione dei contributi, l'irricevibilità dei contributi prescritti e l'insussistenza dei requisiti iscritti dalla legge. L'adito RE accoglieva la domanda attorea (e, per l'effetto, dichiarava che i ricorrenti avevano diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa come concessa, compensate tra le parti le - su impugnativa della parte soccombente e spese di lite>>) e costituitosi nel relativo giudizio di appello il solo DI - il Tribunale di OD (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo avere rilevato che la Cassa aveva rinunziato agli atti nei confronti di RA e LO, “respinge(va) l'appello e compensa(va) per intero le spese گالا del grado". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha ritenuto: a) di carattere innovativo il principio di irricevibilità dei contributi previdenziali prescritti sanciti dal nono comma dell'art. 3 della legge n. 335/1995; b) palesemente inesistente la doglianza avanzata dalla Cassa fondata sull'eccezione di insussistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti per l'iscrizione di ufficio al regime previdenziale, in quanto con essa si pretende di porre in discussione un requisito a suo tempo considerato compiutamente presente, tanto da fondarvi gli atti degli organi deliberativi>> ; c) che il “consenso” di altri organi statali (Ministero del Lavoro, Corte dei Conti, Ragioneria Generale dello Stato) costituisce un dato sociologico e non un'argomentazione giuridica, sicché il richiamo ad esso non integra un motivo di censura, valendo, invece, ad integrare, soprattutto in uno con la peculiarità della materia del contendere e l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i “giusti motivi” di compensazione delle spese ulteriori del grado>> Per la cassazione di tale sentenza la "Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti” ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso AM DI, il quale ha anche proposto "ricorso incidentale condizionato". Non si è costituito, invece, RI TT - altro intimato al quale è stato notificato il ricorso "principale” -. MOTIVI DELLA DECISIONE ع ا ل ل I -. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza. II. Con il primo motivo la ricorrente - denunziando violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3 (commi 9 e 10) della legge n. 335/1995, 55 del r.d.l. n. 1827/1935 11 della "disp. legge in generale”, nonchè per quanto di rilevanza, degli artt. 2115 e 2937 cod. civ. e vizio di motivazione>> - censura la sentenza impugnata “per avere ritenuto di carattere innovativo il principio di irricevibilità generale dei contributi 5 previdenziali prescritti ex art. 3, nono comma, alla legge n. 335/1995”, in quanto non ha considerato che quello che "aggiunge" il decimo comma della citata legge, rispetto alla regola dettata dal comma che lo precede, può riguardare soltanto i termini di prescrizione, non anche il regime dei contributi prescritti: per questi vale soltanto quanto si ricava dal tenore letterale del suddetto comma 9: e, cioè, una regola di carattere generale in merito alla irricevibilità dei contributi prescritti, senza che nulla giustifichi una differenziazione della relativa disciplina ratione temporis'>. Con il secondo motivo la ricorrente addebita al Giudice di чив appello "violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 2 della legge n. 990/1955; 2, 3 e 4 della legge n. 773/1982; 4 della legge n. 15/1968 e 2697 cod. civ.” atteso che non può non cogliersi l'assoluta incongruenza, anche sul piano logico, di una sentenza, come quella impugnata, dichiarativa di un "diritto del ricorrente alla retrodatazione della iscrizione alla Cassa", nonchè di condanna di quest'ultima "a retrodatare l'iscrizione", quando tale iscrizione già sussisteva ed aveva una decorrenza ben precisa (nella specie, dal 1967)>> e che, in ogni caso, è regola dell'ordinamento processuale che non possano valere come prove dichiarazioni precostituite dall'interessato: tra queste, in particolare, la dichiarazione sostitutiva di 6 atto di notorietà (sebbene la stessa sia valida in ambito amministrativo)>>. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto nella sentenza impugnata "vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e della incompletezza” laddove il Tribunale di OD per decidere sulla questione subordinata relativa ai requisiti di legge per la retrodatazione, attribuisce valore decisivo al comportamento in proposito osservato dalla Cassa nella fase amministrativa della vicenda, mentre ignora del tutto il comportamento che la Cassa stessa ha osservato successivamente e in sede di causa, nonchè le ragioni - di ordine pubblicistico - dalla stessa addotte nei vari provvedimenti e nelle difese giudiziali, a sostegno del proprio mutamento di avviso>>. Con l'unico motivo del "ricorso incidentale condizionato" AN -P DI denunziando "violazione dell'art. 2 della legge n. 990/1955 nonchè dell'art. 2934 cod. civ." - rileva che il Giudice di R D appello ha omesso di statuire in merito a quanto dedotto nella "memoria di costituzione in appello" sul punto che stante l'imprescrittibilità del diritto alla retrodatazione, la Cassa non poteva comunque invocare il disposto della sopravvenuta legge n. 335/95 ed il principio ivi espresso della irricevibilità dei contributi prescritti>>. III. Il primo motivo di ricorso - con cui è stata denunziata (insieme al vizio di motivazione della sentenza impugnata) l'errata interpretazione 7 delle norme in materia di iscrizione alla “Cassa di previdenza” e di prescrizione dei contributi previdenziali in quanto il rapporto pensionistico deve presupporre necessariamente l'iscrizione ed il versamento dei relativi contributi (nella specie, non versati e prescritti) si appalesa fondato. Infatti, in base a quanto statuito dalla normativa applicabile in materia, è da ritenersi che: a) l'effettivo versamento dei contributi deve sempre, e comunque, concorrere con il requisito dell'iscrizione perchè il provvedimento di collocazione in quiescenza possa essere legittimamente adottato (artt. 2, 3 e 4 della legge n. 773/1982); b) le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale e obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di MB legge (art. 3 della legge n. 335/1995, in relazione all'art. 55 del r.d.l. n. 1827/1935, così come modificato dall'art. 41 della legge n. 153/1969); c) i termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 335/1995 (art. 3 n. 10 della legge cennata). A maggiore approfondimento dei cennati punti essenziali della normativa su principi basilari dell'ordinamento previdenziale che - contraddicono la conclusione cui è pervenuto erroneamente il Tribunale di OD - si rimarca che l'iscrizione di ufficio prevista dall'art. 2 lettera a) della legge n. 990/1955 si riferisce al solo 8 momento genetico ("iscrizione alla Cassa") ed alla fondazione del relativo status ("iscritto alla Cassa") da cui derivano, per l'iscritto, non solo diritti, ma anche obblighi e, tra questi ultimi, soprattutto il che, nella specie, grava pagamento della contribuzione - esclusivamente sull'iscritto perchè non vi è un datore di lavoro obbligato a tale pagamento -. Peraltro, su tale punto, non si deve confondere l'obbligo dell'iscritto di pagare i contributi e la facoltà della Cassa di esigere detti contributi in base ad una particolare procedura secondo modalità giustificate dalle finalità della Cassa e funzionali ai suoi doveri istituzionali. In particolare, secondo quanto statuito dall'art. 3 della legge n. ان 335/1995, le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie si prescrivono e non possono essere versate dopo la scadenza del termine گ previsto: normativa applicabile, non solo nei confronti degli enti previdenziali riferiti alla posizione pensionistica dei lavoratori subordinati, ma anche nei riguardi delle “casse" che gestiscono forme di previdenza per lavoratori autonomi, in quanto l'unico requisito legislativamente richiesto è che l'ente previdenziale gestisca - come -forme pensionistiche ricorre nella specie per la "Cassa" ricorrente obbligatorie>>. 9 A conferma di tali considerazioni vale evidenziare che questa Corte, di recente (con sentenza n. 11140/2001 della quale viene trascritta la parte essenziale), ha testualmente rilevato, in materia di prescrizione nella contribuzione relativa alle "Casse di previdenza di lavoratori autonomi" (nel giudizio di cui alla cennata sentenza, dei “dottori commercialisti”), che: a) già l'art. 55 (secondo comma) del r.d.l. n. 1827/1935 cit. stabiliva, per i contributi dovuti all'I.N.P.S., che non fosse ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione>>; b) attualmente, l'art. 3 (comma 9) della legge n. 335/1995 cit. dispone che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati>>. In tale regime, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva, poichè l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi;
essa opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e dà diritto alla restituzione. Il fondamento di questa disciplina è ragionevole, ciò che esclude ogni suo contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. Esso corrisponde ad un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che 10 impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata e che trova espressione anche nell'indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968 n. 131 e 5 ottobre 1998 n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore. La legislazione previdenziale concede talvolta la possibilità di un tardivo versamento di contributi a fine di miglioramento della singola posizione assicurativa, come ad esempio nei casi in cui l'assicurato sia ammesso al "riscatto" di determinati periodi, per lo più 8 utilizzati per la preparazione professionale attraverso corsi di studio, e 8 8 non per il lavoro, col conseguente difetto di contribuzione. L'interesse pubblico alla migliore preparazione professionale dei lavoratori induce il legislatore a concedere la contribuzione tardiva sulla base di specifici presupposti e comunque con previsioni non applicabili per analogia (le numerose, ingiustificate disparità di trattamento in materia hanno dovuto infatti essere corrette in sede di giustizia costituzionale: tra le più recenti Corte Cost. 5 febbraio 1996 n. 20 e numerose altre ivi citate). Questi casi, pertanto, nulla tolgono al fondamento giustificativo delle norme sulla prescrizione contenute negli artt. 55, secondo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935 e 3, comma 9, 1. n. 335 del 1995. 11 Tutto ciò ribadito, si conferma che il citato art. 3 (comma 9) deve applicarsi non soltanto all'INPS, ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. La legge "ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma 1) ed ha perciò portata generale. E' vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola "assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive” (art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai "lavoratori autonomi iscritti all'INPS (art. 1, commi 10 e 18) o ai soli “enti privatizzati” (art. 3, comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse E PR dall'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che, dove la legge non distingue, neppure all'interprete è dato di distinguere. Il summenzionato fondamento ragionevole della sottrazione alla disponibilità del debitore della disciplina della prescrizione estintiva in materia di contribuzione previdenziale ha una validità generale onde non permette di discernere tra le diverse forme assicurative. Che poi solamente per i lavoratori dipendenti la legge preveda meccanismi riparatori (come la detta rendita vitalizia oppure il diritto al risarcimento del danno, da esercitare contro il datore di lavoro 12 ai sensi dell'art. 2116 cod. civ.) è circostanza che non lede il principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.. Nè può essere parificata - come ha ritenuto questa Corte con la trascritta sentenza n. 11140/2001 la situazione del lavoratore dipendente, che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di lavoro e perciò può costituirsi la rendita o chiedere il risarcimento del danno, e la situazione del professionista, che per un periodo della sua vita professionale omette di contribuire e più tardi vuole recuperare i benefici perduti trasferendo sull'assicuratore, almeno in parte, il costo dell'operazione; così è stata ritenuta priva di fondamento la tesi secondo cui la irretroattività della M legge n. 335 del 1995 (art. 11 preleggi) imporrebbe di applicarne l'art. 3, comma 9, cit. solo nel caso di contributi non ancora prescritti nel momento della sua entrata in vigore, atteso che la disposizione ora citata vieta l'utilizzazione di contributi prescritti in qualsiasi momento, ossia impedisce di conseguire benefici previdenziali sulla base di quei contributi, ed il divieto non opera che per il futuro, restando così esclusa qualsiasi efficacia retroattiva: tale è il solo possibile significato da attribuire al decimo comma dell'art. 3 che stabilisce l'applicabilità della nuova disciplina "anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge". 13 Conclusivamente, in questi sensi va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza deve essere cassata per l'errata applicazione delle norme applicabili nella specie. IV-. A questo punto è da esaminare il ricorso incidentale che, in quanto condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, deve essere ora valutato stante, appunto, l'accoglimento di detto motivo. Con il ricorso incidentale viene sostenuta, l'imprescrittibilità "di per sé" del diritto del DI ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa: tesi questa in evidente contrasto con quanto statuito nel precedente "capo III" sulla base della sentenza della Corte RR n. 11140/2001, a cui vale riportarsi integralmente per dichiarare assolutamente infondata la pretesa sull'asserita imprescrittibilità del diritto azionato in giudizio dal ricorrente in via incidentale e, quindi, per rigettare il relativo ricorso. V -. E' da accogliere il secondo motivo del ricorso principale nel limite entro cui le argomentazioni addotte con tale mezzo non debbano considerarsi assorbite a seguito dell'accoglimento del primo motivo e, specificatamente, relativamente alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata di attribuire efficacia probatoria alla "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" rilasciata dalla Cassa. 14 Al riguardo le Sezioni Unite della Corte hanno espressamente statuito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 15/1968, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione in determinate attività e procedure amministrative, ma è priva assolutamente di efficacia, in sede giurisdizionale, nei rapporti tra le parti in contesa, in ragione del principio secondo cui alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni, con la conseguenza che, in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, nemmeno a livello di indizio, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora costituisca l'unico mezzo esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione>> (Cass. Sezioni Unite n. 11536/1998). Pertanto, sulla base del cennato precedente, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto entro il limite summenzionato. Jong VI . L'accoglimento dei primi motivi del ricorso non può che comportare l'assorbimento del terzo motivo data l'evidente connessione di tale mezzo con i motivi accolti. 15 VII . In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi di ricorso come dinanzi accolti e la causa va rimessa al Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Bologna il quale si atterrà ai seguenti principi di diritto: A) nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell'art. 3 della legge n. 335/1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della cennata legge, con la conseguenza che deve escludersi un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una - retrodatazione dell'iscrizione alla cassa (che gestisca una forma di R N previdenza per i lavoratori autonomi costituiti, nella specie, dai geometri) per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva>>; B) nessun valore probatorio, nemmeno a livello di indizio, può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora costituisca l'unico mezzo esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione ° dell'eccezione>>. 16 - Al Giudice di rinvio va rimessa, altresì, la statuizione in merito alla regolamentazione delle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il terzo motivo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il giorno 19 dicembre 2001. Il Presidente incluido Willo Il Consigliere estensore Nu Dabili entions Phillie 3 9 ) N 9 : 3 1 - 7 8 - 1 E G G A L E L L E D ' L I I D A S 0 E . 1 O E N T I O A S D T T I R R L O G , A S E , S I P A S I E D N O I A E R G T T A S S R IL CANCELLIERE D T O A O E D O I M N I S B L S D L A I P , T E E Depositato in Concelleria 26 LUG.2002 IL CANCELLERE R O C - 17