Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
4 O 7 L + ) 3 L . E O N B C , E 1 A 9 E P 9 N IN NOME DEL06 076/02 I 1 - O D I 1 Z 1 UBBLICA ITALIANA E - A 1 C R I 2 T S . D I L U G I 9 E 3 R G E A E 6 D ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 4 E . Oggetto T T T N S E I E ( S R SEZIONE SECONDA CIVILE E A appositione A DECRETO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO - Presidente Dott. Mario SPADONE - R.G.N. 20846/99 % Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - Cron.17673 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere- Rep. - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ud.19/02/02 Consigliere -Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA th sul ricorso proposto da: NO RI IA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE C.SABATINI 150 SCALA G I, presso lo studio dell'avvocato ANNIBALE FALATO, difeso dagli avvocati ITALO STAJANO, ENNIO LABAGNARA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AT VR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ACETO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente- 2002 avverso la sentenza n. 94/99 del Giudice di pace di 249 GUARDIA SANFRAMONDI, depositata il 21/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso 0, in subordine, il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decreto notificato il 16/2/1999 il giudice di pace di Guardia Sanfra- mondi ingiungeva a EN MA RO di pagare al GE AT E- vrè la somma di £ 1.369.131, oltre accessori, a titolo di competenze profes- sionali maturate per l'espletamento dell'incarico di progettazione dei lavori di ristrutturazione relativi ad un immobile di proprietà dell'intimata. Con atto notificato il 29/3/1999 la EN proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo deducendo che il credito fatto valere dal AT era stato già pagato e che, comunque, si era verificata la prescrizione presuntiva di tale credito per essere decorsi i tre anni di cui all'articolo 2956 c.c. AT VR, costituitosi, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione che il giudice di pace di Guardia Sanframondi, con sentenza 21/10/1999, rigettava osservando: che l'opponente non aveva fornito alcuna prova dell'asserito pagamento del credito fatto valere dall'opposto; che, come emergeva dalla documentazione in atti, la EN aveva inoltrato al comune di San Lupo domanda, al fine di ottenere il contributo previsto dalla legge 219/1981 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, allegando una perizia giurata redatta dal GE AT quale progettista e direttore dei lavori;
che l'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori presentava carattere unitario sicché la presunzione ex art. 2956 c.c. poteva decorrere solo dal completo espletamento dell'incarico stesso;
che, peraltro, l'incarico professionale era stato conferito al AT con atto scritto per cui, in applicazione di un principio più volte affermato in giuri- sprudenza, la prescrizione presuntiva nella specie non poteva operare;
che la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui l'unico mezzo a disposizione dell'opposto per vincere la prescrizione presuntiva del suo credito sarebbe stato il deferimento del giuramento decisorio, non aveva alcun pregio atteso che nel caso in esame non si era verificata la detta prescrizione comunque inapplicabile con riferimento ad un diritto derivante da atto scritto;
che, co- me risultava provato, alla data del 30/3/1998 l'incarico professionale al AT non era stato ancora portato a termine ed era sempre valido non es- sendovi stata rinuncia del professionista o revoca da parte della EN. La cassazione della sentenza del giudice di pace di Guardia Sanframondi è stata chiesta da EN MA RO con ricorso affidato ad un solo motivo. AT VR ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso, con il quale la EN denuncia violazione degli articoli 2956 e seguenti c.c., risulta articolato sulle seguenti tre censu- re. 1) Di fronte all'eccepita prescrizione presuntiva il debitore è tenuto solo a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge mentre compete al creditore, al contrario di quanto affermato dal giudice di pace, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto e tale prova può essere data solo a mezzo del giuramento decisorio come previsto dall'articolo 2960 c.c.. 2) E' illogico ed infondato quanto sostenuto dal giudice di pace circa l'asserito carattere unitario dell'incarico professionale di progettazione e di- rezione dei lavori: si tratta di due distinte attività complete, autonome e non ininterrotte in quanto la prima riguarda la redazione del progetto e la secon- da, successiva ed eventuale, si riferisce alla realizzazione dell'opera che può anche non aversi. L'attività del AT era relativa al progetto di ristruttura- zione del fabbricato di essa ricorrente ed era finalizzata alla presentazione della domanda di finanziamento: ciò è confermato dal comportamento dello stesso professionista per aver questi chiesto il decreto ingiuntivo per il pa- gamento delle spettanze concernenti la sola progettazione. 3) Infondato e privo di pregio è pure quanto motivato nell'impugnata sentenza in relazione all'affermata inoperatività dell'articolo 2956 c.c. quando il diritto di credito scaturisce da atto scritto. Decisiva, infatti, è solo la natura del credito e non la forma del contratto costitutivo del credito stes- so che la legge non prende in considerazione. In ogni caso nella specie non esiste alcun conferimento per iscritto dell'incarico professionale conferito al GE AT il quale ha indotto il giudice in errore "contrabbandando" come atto di incarico scritto una semplice istanza di concessione del contri- buto di cui alla legge 219/1981. -La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure da esaminare con- giuntamente relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'arti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve : 5 rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giu- dice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazio- ne: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Per- tanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesisten- za della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato (sentenze 12/7/2000 n. 9268; 6/4/2000 n. 4326; 24/2/2000 n. 2105, tutte conformi alla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modi- ficato articolo 113 c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto ( l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al : giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrati- va" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la re- gola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole rite- nute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto dell'opposizione a decreto ingiun- tivo proposta da EN MA RO. conLa motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali -- e consente agevolmente di identificare con chiarezza la “ratio decidendi". Di conseguenza è inammissibile la censura relativa all'asserita violazione degli articoli 2956 e seguenti e c.c. trattandosi di norme di carattere sostan- ziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allorché pronuncia - come appunto nella specie - in controversie di valore inferiore a due milioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 62,33 " oltre euro 500,00 a titolo di onorari. Roma 19 febbraio 2002 Il presidente Il consigliere estensore лей IL CANCELLIE RE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Аранал а DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 APR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1