Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 8106
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie nella quale la Corte territoriale, anche alla luce della posizione "non centrale" del proposto nell'ambito dell'associazione, aveva ritenuto che il trascorrere di circa tre anni dall'ultima scarcerazione alla successiva carcerazione per esecuzione pena non fosse sufficiente a vincere la presunzione di appartenza, in difetto di chiari atteggiamenti dissociativi).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 8106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8106
Data del deposito : 21 gennaio 2016

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