Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie nella quale la Corte territoriale, anche alla luce della posizione "non centrale" del proposto nell'ambito dell'associazione, aveva ritenuto che il trascorrere di circa tre anni dall'ultima scarcerazione alla successiva carcerazione per esecuzione pena non fosse sufficiente a vincere la presunzione di appartenza, in difetto di chiari atteggiamenti dissociativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2016, n. 8106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
8 1 0 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO PRESTIPINO N. 119 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - N. 43262/2015REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI OL N. IL 30/05/1969 avverso il decreto n. 107/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
che lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. Goeie ре ве машиnhere concludua colel г ало Udit i difensor Avv.; : RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Napoli applicava al RO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ritenendo l'attualità della pericolosità dello stesso in assenza di prova di elementi dimostrativi della dissociazione dalla camorra. Il RO era stato condannato nel 2010 per estorsione aggravata dal metodo e finalità mafiosa.
2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto che deduceva:
2.1. violazione di legge in quanto la misura di prevenzione sarebbe stata applicata in assenza di elementi di mostrativi della attualità della pericolosità. Si rimarcava che il RO non risultava avere posto in essere atti delittuosi dopo la scarcerazione avvenuta nell'agosto 2010 e che la prova della dissociazione non era esigibile essendo una sorta di probatio diabolica.
2.2. Violazione di legge in relazione al riconoscimento degli indizi ex art. 4 d.lgs 159 del 2011. Si deduceva che la partecipazione del RO alla estorsione aggravato da metodo e finalità mafiosa era stata "limitata", sicchè la Corte territoriale e dunque tale condotta non era idonea a sostenere la applicazione della misura di prevenzione contestata.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato 1.1.Il collegio in materia di prova della pericolosità sociale condivide l'orientamento secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone appartenenti o contigue alle associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Cass. sez. 2, n. 24782 del 09/03/2015, Rv. 264367; Cass., sez. 5 n. 43490 del 18/03/2015, Rv. 264927). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la verifica della attualità della pericolosità nel caso in cui la misura sia diretta ad una persona indiziata dei reati indicati dall'art. 4 del d.lvo n. 159 2 del 2011, piuttosto che sull'esame degli indicatori della stessa, in "positivo", richiede il superamento degli eventuali elementi "negativi", emersi od allegati, dai quali risulti che il proposto sia non più pericoloso. La ragione di tale modifica del metodo giudiziario di accertamento della responsabilità, cui consegue la attenuazione degli oneri probatori, che restano circoscritti all'obbligo di analisi delle eventuali emergenze che indicano non tanto la "assenza", quanto piuttosto la "cessazione" della pericolosità si fonda sulla elevata e perdurante capacità dimostrativa dell'attributo della pericolosità che scaturisce in via diretta dalla partecipazione alle attività riconducibili alle organizzazioni mafiose. Quando emerga il collegamento del proposto alla criminalità organizzata, si ritiene dimostrata la specifica e perdurante pericolosità sociale dello stesso, che discende dalla nota stabile e pervasiva capacità criminale delle organizzazioni mafiose;
tale prova della pericolosità può essere vinta solo dalla emersione (o allegazione) di elementi concretamente indicativi della rescissione di ogni legame del proposto con il sodalizio. In coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale, anche tenendo conto della posizione «non centrale» del proposto nelle dinamiche della associazione mafiosa di riferimento, riteneva che il trascorrere di circa tre anni dall'ultima scarcerazione alla successiva carcerazione per esecuzione pena non era, in assenza di condotte denotanti dissociazione, sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza (pag. 2 del provvedimento impugnato). Il collegio territoriale ha dunque analizzato e superato l'elemento proposto dalla difesa per vincere la presunzione di pericolosità con giudizio di merito che si sottrae ad ogni rivalutazione in sede di legittimità, dove il sindacato sulle misure di prevenzione è limitato al controllo della violazione di legge.
1.2. Anche il motivo di doglianza che ritiene non sufficientemente dimostrato il presupposto richiesto dall'art. 4 del D.l.vo 159 del 2011 per la applicazione della misura di prevenzione è manifestamente infondato. Il proposto risulta infatti condannato con sentenza irrevocabile per concorso in una estorsione aggravata dall'art. 7 del d.lgs n. 159 del 2011. La asserita marginalità del contributo addotta dal ricorrente non è elemento idoneo ad elidere la sussistenza del contestato presupposto applicativo. Peraltro la Corte territoriale nel valutare la posizione del RO ha tenuto conto del fatto che lo stesso aveva una posizione che non assumeva un rilievo centrale» ciononostante confermando il giudizio di pericolosità. 3 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 gennaio 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 FEB. 2016 CANCE Claudia Piangili