Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla regione, vengano dedotte ragioni di urgenza - che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - , non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Commentario • 1
- 1. Sentenza 77/2018 Corte CostituzionaleSla · https://www.studiolegaleassociato.it/notizie/ · 19 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. QU PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTAINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1 presso lo studio dell'avvocato MARIA. ATHENA LORIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PETTINELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUSL DI TERAMO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 479/97 del Tribunale di TERAMO, depositata il 16/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'avvocato Carlo PETTINELLI, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 2.10.1992 SA QU proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, volta ad ottenere la condanna della U.L.S.S. di Giulianova al pagamento in suo favore della somma complessiva di L. 3.505.700, a titolo di rimborso della spesa sostenuta per un intervento di cheratotomia radiale all'occhio sinistro, a cui si era sottoposto in data 23 novembre 1988.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la necessità, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso, della preventiva autorizzazione della U.S.L. di provenienza, sulla base della considerazione che poteva prescindersi dalla stessa soltanto nei casi di estrema urgenza, non dimostrata nel caso di specie dall'istante. A sostegno della formulata doglianza, l'appellante deduceva che la disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1975, a cui aveva fatto riferimento il Pretore, non poteva ormai trovare applicazione, in quanto superata dalla legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare dall'art. 19 della legge indicata, che assicurava le prestazioni sanitarie a tutta la popolazione anche al di fuori della residenza dell'utente e del normale collegamento con il relativo ambito territoriale della U.S.L.; che, del resto, in casi del tutto analoghi a quello di specie, la U.S.L. di Giulianova, non aveva rilasciato alcuna autorizzazione in via preventiva al fine di consentire l'accesso dell'utente alle strutture esterne di altre UU.SS.LL.; che, d'altra parte, non poteva non considerarsi che gli interventi di cheratotomia radiale imponevano il ricorso a prestazioni specialistiche per le quali si rendeva indispensabile l'uso di particolari e sofisticate apparecchiature ambulatoriali, le patologie come quella indicata necessitavano di cure sollecite, potendo ogni ritardo arrecare dei danni gravi ed irreparabili alla salute;
che, in ogni caso, l'autorizzazione era un atto dovuto, sicché l'eventuale pretermissione della stessa non poteva consentire all'Amministrazione richiesta di rifiutare il rimborso.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la U.L.S.S. di Giulianova venisse condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di L. 3.505.700, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
La U.L.S.S. di Giulianova si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, riproponendo, in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, fondata sulla considerazione che nel caso in esame si verteva in materia di interessi legittimi e non di diritti soggettivi;
nel merito, in contestazione delle argomentazioni avversarie, deduceva che l'art. 7 della legge regionale n. 20/1975 trovava tuttora piena applicazione, essendo volto a disciplinare proprio le ipotesi di assistenza sanitaria indiretta;
e che la possibilità per l'assistito di avvalersi dell'opera di medici specialisti e di presidi sanitari convenzionati, ad eccezione delle ipotesi di urgenza, non comprovata nel caso di specie, era subordinata alla preventiva autorizzazione della U.S.L. competente.
Chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e conseguentemente affermata quella del giudice amministrativo, nonché, in subordine, che la domanda venisse rigettata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Nel corso del giudizio si costituiva, a mezzo del medesimo procuratore, l'Azienda U.S.L. di Teramo, in persona del Direttore Generale p.t., in sostituzione della U.L.S.S. di Giulianova - soppressa ed accorpata alla prima a seguito del decreto legislativo 502/1992, modificato con decreto legge 517/1993 recepito dalla
Regione Abruzzo con legge 25.10.1994 n. 72 - la quale eccepiva il difetto di giurisdizione.
Il tribunale rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Contro questa decisione QU SA ha proposto ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo articolato motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione a falsa applicazione di legge, dell'art. 19 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, nonché dell'art.32 della Costituzione e per difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5
cod.proc.civ.) in quanto il diritto alla salute del cittadino si configura come diritto soggettivo e, inoltre, nel caso in esame non occorreva la autorizzazione di cui al su richiamato art.19 . Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questo Supremo Collegio, da tempo e ripetutamente (S.U. 29 dicembre 1990 n. 12218, 10 giugno 1993 n. 6065, 12 giugno 1997 n. 5297, 26 settembre 1997 n. 9477, 28 ottobre 1998 n. 10737) ha affermato che nell'ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito dal servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza (che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica), manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario la eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento del motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti (quali la esistenza delle risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali), non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice ordinario.
Nel caso in esame, pur avendo la sentenza del pretore respinto la domanda per non essere stata fornita la prova della sussistenza di una situazione di urgenza, la impugnata sentenza ha omesso qualsiasi considerazione ed accertamento a questo riguardo, limitandosi a negare la giurisdizione del giudice ordinario sulla base della necessità della preventiva autorizzazione da parte delle autorità pubbliche: in tal modo non ha, tuttavia, dato applicazione ai cennati principi, che, come si è visto, negano la sussistenza di un potere autorizzatorio nei casi nei quali sia stata allegata e provata una situazione di urgenza, identificabile nelle caratteristiche su menzionate.
Consegue a quanto esposto l'accoglimento del ricorso, la cassazione della impugnata sentenza, la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario ed il rinvio al tribunale di Teramo per nuovo esame del gravame e per provvedere altresì sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in camera di consiglio a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia, per nuovo esame del gravame e per provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione, al tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione il 17 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1999