Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 117
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

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Nell'ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla regione, vengano dedotte ragioni di urgenza - che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - , non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

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  • 1Sentenza 77/2018 Corte Costituzionale
    Sla · https://www.studiolegaleassociato.it/notizie/ · 19 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 117
Data del deposito : 10 marzo 1999

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