Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere emessa la decisione sulla domanda di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria estera, riguarda esclusivamente la decisione della Corte d'appello e non anche quella della Corte di cassazione.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare MAE, post riforma decide sempre Corte di appello (Cass. 7862/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
In tema di mandato di arresto europeo, in pendenza del ricorso per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, avverso la decisione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, la competenza a provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure coercitive applicate nel corso della procedura, a seguito delle modifiche alla disciplina dell'euromandato introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, spetta alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato e non alla Corte di cassazione. La novella legislativa del 2 febbraio 2021, il cui art. 6, comma 1, lett. b), ha sostituito la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2010, n. 25870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25870 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - ORDINANZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1164
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 26175/2010
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL MO RA, N. IL 15/10/1982;
avverso il provvedimento n. 22585/2010 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 30/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG, Dott. FEBBRARO: parere contrario. RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di RA EL MO, nei cui confronti è pendente avanti questa Corte suprema procedura di consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005 dopo la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha disposto la consegna ad autorità giudiziaria francese, il difensore fiduciario ha chiesto la revoca della custodia domiciliare cui la donna è attualmente sottoposta, per due motivi:
- vi sarebbe stato il "superamento dei limiti temporali previsti per le misure cautelari nel procedimento di estradizione". Secondo la ricorrente, infatti, dal combinato disposto della L. n. 69 del 2005, artt. 17, 21 e 22 si evincerebbe, con Interpretazione in bonam partem, che anche la decisione della Corte di cassazione dovrebbe avvenire nei sessanta giorni indicati appunto dall'art. 17;
- esser venute meno le esigenze cautelari, perché dal momento dell'adozione della misura (13.3.2010) la ricorrente avrebbe sempre osservato puntualmente le prescrizioni e la stessa Corte distrettuale avrebbe dato atto della peculiare situazione familiare (tre figli minori) e dell'assenza di disponibilità economica idonea ad assicurare autonomo espatrio (convivenza con i genitori e non svolgimento di attività lavorativa).
1.1 Il procuratore generale in sede ha espresso parere contrario. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va premesso che la trattazione del procedimento principale, conseguente al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in premessa, risulta fissata per la imminente udienza del 13 luglio, dopo un rinvio disposto nell'attesa della decisione della Corte costituzionale sulla L. n. 69 del 2005, art.18, comma 1, lett. R, ora intervenuta con la sentenza 227 del 2010.
La richiesta va disattesa perché le ragioni dedotte sono infondate. Innanzitutto, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, è indubbio che il combinato disposto della L. n. 69 del 2005, artt. 17 e 21 si riferisca esclusivamente alla decisione della Corte d'appello. Nè in questa peculiare materia hanno rilievo i termini di custodia cautelare previsti per la disciplina del procedimento nazionale o per quella estradizionale, posto che la materia è disciplinata in modo peculiare dalla L. n. 69 del 2005, sicché la scelta - specifica ed inequivoca - di limitare alla sola fase "di primo grado" (il giudizio davanti alla Corte d'appello) la previsione di un termine entro il quale deve intervenire una decisione giurisdizionale sulla domanda di consegna costituisce consapevole equilibrio tra i diversi interessi e beni giuridici rilevanti, equilibrio non manifestamente irragionevole tenuto conto che la decisione della Corte d'appello costituisce - appunto - uno specifico vaglio "di merito" sull'adeguatezza al sistema della domanda e, quindi, anche del "titolo" che giustifica l'eventuale misura cautelare.
In particolare, la mancata previsione di un termine predeterminato assoluto di scadenza della custodia cautelare, successivo a tale prima sentenza, non costituisce ragione di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio concreto del richiesto in consegna - rispetto ai parametri propri della disciplina nazionale cautelare generale ed estradizionale tenuto conto dei tempi comunque ristretti previsti in via generale per la decisione sull'eventuale ricorso e della disciplina per i casi di sospensione (L. n. 69 del 2005, art.23, comma 5) e rinvio della consegna (art. 24, con la sospensione della custodia cautelare a fini di consegna: Sez. 6, sentt. 13483 del 7-9.4.2010 e 7107 del 12-18.2.2009), nonché del fatto che quando, come nel caso di specie, il mandato d'arresto europeo si riferisce all'esecuzione di una decisione giurisdizionale definitiva, vi è comunque sempre il parametro costituito dall'entità della pena residua da eseguire.
Anche la seconda ragione è infondata.
La procedura di cui alla L. n. 69 del 2005 è finalizzata alla materiale consegna del richiesto, e l'esigenza cautelare che sola rileva è quella di garantirla, nel caso di accoglimento della domanda. Nel caso concreto la Corte distrettuale ha indicato le ragioni per cui gli arresti domiciliari risultavano la misura più adeguata ad equilibrare i diversi interessi, con ordinanza che non risulta essere stata impugnata. L'istanza odierna finisce pertanto con il valorizzare il dato del mero decorso del tempo che, per sè e tenuto conto dei tempi ristretti di questa procedura e della sua finalità, è elemento privo di rilievo, tantomeno determinante. Nè può in questa sede essere anticipata in via solo incidentale la deliberazione sul complesso tema che dovrà essere trattato all'imminente udienza (determinante per apprezzare le considerazioni difensive sulla possibilità di una espiazione di pena in modalità alternative alla detenzione), in ordine non solo alla sussistenza nel caso concreto del requisito della "residenza o dimora abituale" - nella nozione insegnata da questa Corte in questa materia di consegna - ma anche all'applicabilità a questo caso del principio affermato dalla Corte delle leggi con la recentissima sentenza 227 del 21.6.2010, riguardante allo stato i soli cittadini di altri Paesi dell'Unione europea.
P.Q.M.
Respinge l'istanza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010