Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2010, n. 25870
CASS
Sentenza 5 luglio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere emessa la decisione sulla domanda di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria estera, riguarda esclusivamente la decisione della Corte d'appello e non anche quella della Corte di cassazione.

Commentario1

  • 1Custodia cautelare MAE, post riforma decide sempre Corte di appello (Cass. 7862/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023

    In tema di mandato di arresto europeo, in pendenza del ricorso per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, avverso la decisione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, la competenza a provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure coercitive applicate nel corso della procedura, a seguito delle modifiche alla disciplina dell'euromandato introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, spetta alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato e non alla Corte di cassazione. La novella legislativa del 2 febbraio 2021, il cui art. 6, comma 1, lett. b), ha sostituito la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2010, n. 25870
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25870
Data del deposito : 5 luglio 2010

Testo completo