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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2023, n. 12328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12328 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. SI SC, nato a [...] il [...] 2. BE VI, nato in [...] il [...] 3. GE RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte dii appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12328 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 01/03/2023 uditi gli avvocati Massimo Manca in difesa di SC SI, AR EL TI in difesa di VI BE e CA EI in difesa di RO GE, che hanno tutti concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze condannava, a seguito di rito abbreviato, SC SI e GE RO per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.) per avere SC SI, in qualità di appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Firenze Sollacciano, ricevuto la somma di 300 euro da RE LI e RO GE, in cambio dell'introduzione nell'istituto penitenziario e della consegna al detenuto RO GE di due telefoni cellulari e relativi carica-batterie (capo a). Condannava inoltre SC SI e RB XH, DO XH e VI BE, sempre per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.) per avere SC SI, sempre nella medesima qualità, ricevuto da VI BE e DO XH la somma di 300 euro in cambio dell'introduzione nell'istituto penitenziario e della consegna al detenuto RB XH di un telefono cellulare, due carica-batterie, quattro schede sim e di sostanza stupefacente (capo b). Condannava, infine, SC SI e DO XH ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché detenevano sostanza stupefacente che VI BE e DO XH davano a SC SI affinché questi la consegnasse ad RB XH, detenuto in carcere. Limitando l'esposizione alla posizione degli attuali ricorrenti, la condanna era confermata dalla Corte di appello di Firenze che, tuttavia, con la sentenza in epigrafe, previa concessione delle attenuanti generiche, rideterminava la pena originariamente inflitta a SC SI in anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso SC SI, VI BE e RO GE. 3. SC SI ha articolato, per il tramite del suo difensore, avvocato Massimo Manca, tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente e travisamento della prova. 2 Risulta agli atti ed è riconosciuto in sentenza che la detenzione di stupefacenti si è concretizzata in virtù della consegna di una scatola chiusa che poi, successivamente all'arresto, è risultata contenere al suo interno cellulari, carica-batterie, schede Sim e alcuni involucri termosaldati con dentro cocaina. Il dolo, almeno nella forma eventuale, è fatto discendere dalla conversazione tra terzi (che facevano riferimento alle "medicine", ossia alla droga, da recapitare attraverso una persona fidata), ma mancano elementi certi in merito al fatto che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto della scatola e quindi della presenza di droga. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in punto di dolo, anche solo eventuale. Il ricorrente replica le deduzioni in tema di dolo, aggiungendo che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le deduzioni svolte in appello. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e mancata motivazione sul punto della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. I giudici affermano che, ai fini della concessione della circostanza attenuante in esame rileva anche l'oggettiva idoneità della condotta nel senso della collaborazione, ma poi argomentano dal fatto che la collaborazione di SI non è risultata efficace, ed incorrono, dunque, in contraddizione. Anche accedendo, per contro, alla tesi - che conduce ad una distonica interpretatio abrogans della disposizione legislativa - per cui la collaborazione deve essere risultata efficace, la motivazione risulterebbe viziata da incompletezza, posto che i giudici non hanno replicato alle deduzioni difensive in appello secondo cui la contestazione del capo a) è stata consentita proprio dalle dichiarazioni di SI, che hanno portato alla prova del coinvolgimento di altri indagati, evitando la produzione di conseguenze ulteriori. 4. VI BE ha presentato, per il tramite del suo difensore, avvocato EL TI, due motivi di ricorso in cui deduce, rispettivamente, violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62, n.
4. Cod. pen.). La sentenza impugnata si limita ad affermare che il giudice di primo grado ha esaurientemente valutato sotto ogni aspetto il concreto disvalore penale del fatto commesso, irrogando il minimo edittale e riconoscendo l'attenuante del contributo concorsuale di minima rilevanza ex art. 114 cod. pen. La motivazione sarebbe deficitaria, poiché accomuna tutti gli imputati senza diversificarne le posizioni;
si contraddice là dove richiama l'applicazione dell'art. 114 cod. 3 pen.; è illogica nella parte che fonda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sul fatto che l'imputato si sia avvalso della facoltà di non rispondere, nonostante tale facoltà rientri nell'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, trascurerebbe di valutare la personalità dell'imputato ai Fini della valutazione sulla sua capacità a delinquere, come pure prescritto dall'art. 133, comma 2, cod. pen., al quale occorre guardare nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Contro la sentenza in epigrafe ha infine presentato ricorso, per il tramite del suo difensore, avvocato CA EI, RO GE, deducendo due motivi. 5.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui si ritiene riscontrata la chiamata in correità di SC SI per effetto da una sola telefonata con RB XH in cui SI si autodefinisce, peraltro genericamente, "amico di RO". 5.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l'esiguità del danno prodotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.A. Muovendo dal ricorso di SC SI ed invertendo l'ordine di trattazione impresso ai motivi dal ricorrente, manifestamente infondato appare il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante della cd. collaborazione. La Corte d'appello ha infatti ritenuto applicabile l'attenuante prevista all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen., in considerazione della ritenuta esiguità del prezzo/profitto della corruzione, ma ha escluso quella dell'art. 323-bis, comma 2, cod. peli., ritenendo che, «anche se la norma è stata costruita in senso finalistico, così da valorizzare l'oggettiva idoneità della condotta e non necessariamente anche il conseguimento del risultato, la collaborazione di SI comunque non può considerarsi, a rigore, efficace in quanto di fatto si è limitata ad integrare un'attività investigativa già compiuta mente estrinsecatasi mediante le intercettazioni telefoniche ed i conseguenti arresti in flagranza con relativi sequestri. Tuttavia le dichiarazioni rese sin da subito dall'SI appaiono in ogni caso espressive di una effettiva resipiscenza, per la quale sono riconoscibili le circostanze attenuanti generiche». Al di là dei profili di contraddizione rilevati nel ricorso e dell'interpretazione da dare alla disposizione legislativa in oggetto, resta il fatto che i giudici dell'appello hanno già "premiato" le dichiarazioni del ricorrente mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza che altro possa pretendersi, e che le deduzioni difensive secondo cui SI, con il 4 proprio apporto, avrebbe consentito la scoperta di altri reati ed evitato che quelli commessi fossero portati a conseguenze ulteriori, implicano valutazioni di merito precluse al giudice di legittimità. 1.2. Fondati sono invece i primi due motivi di ricorso, relativi alla sussistenza del dolo in relazione all'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti (c.d. fatto lieve), di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Premesso che la droga che SI ha materialmente veicolato nell'istituto penitenziario era contenuta in una scatola chiusa insieme ad altro materiale vietato (cellulari, schede telefoniche e carica-batterie), la Corte d'appello, nel ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo, almeno nella forma del dolo eventuale, in relazione al suddetto delitto argomenta a contrario dalla posizione di altro imputato, per negare l'irragionevole disparità di trattamento lamentata dalla difesa. In particolare, afferma che sicuramente BE non sapeva dela presenza della droga, essendo stato informato della presenza soltanto dei restanti oggetti e che, per contro, altrettanto non poteva dirsi di SI, dal momento che pregressi accordi corruttivi con lo stesso avevano riguardato l'introduzione in carcere specificamente di droga. Tuttavia, nell'illustrare tale concetto, i giudici di secondo grado citano, in modo incongruo, un'intercettazione tra terzi nella quale un conversante promette di fare avere all'altro «medicine» — termine inteso come indicante la droga — per il tramite di «una persona fidata che lavora qui dentro», «uno con il cappello», identificato, appunto, nel ricorrente (né SI appare quale diretto interlocutore nella intercettazione riportata per esteso dalla sentenza di primo grado). Non avendo SI partecipato alla conversazione e null'altro precisando le sentenze di merito sul punto, difetta, dunque, la prova che questi sapesse o che avesse anche soltanto accettato il rischio della presenza, nel contenitore, della droga. 1.3. Di conseguenza, la sentenza impugnata da SI va annullata limitatamente alla condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, perché il fatto non costituisce reato. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non potendo essere colmato il vuoto probatorio. Alla pena nei confronti di SC SI va dunque detratto un mese di reclusione, irrogato in virtù della continuazione con il reato più grave (corruzione), ridotto di un terzo in ragione del rito prescelto, sicché la pena applicata dal giudice di secondo grado (due anni, un mese e venti giorni) va ridotta di venti giorni, giungendo, in definitiva, ad anni due e giorni venti di reclusione. 5 2. Inammissibile è invece il ricorso di VI BE, volto a censurarne il trattamento sanzionatorio. 2.1. Precisato che VI BE è la persona incaricata da RB XH di recuperare i soldi da pagare come prezzo per la corruzione di SI, quanto alla mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62, n.
4. cod. pen.), non sembra qui necessario evocare l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se dorrei, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020). I giudici hanno, infatti, replicato all'analoga deduzione in appello, osservando come ad SI fosse stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 323-bis cod. pen. per la particolare tenuità del profitto e non per la particolare tenuità del danno, negando, pertanto che alcuna disparità di trattamento fosse stata realizzata rispetto a BE. Tale motivazione, completa e non manifestamente illogica, sfugge, pertanto, al sindacato di questa Corte. 2.2. Quanto poi alla mancata concessione delle circostanze generiche, fermo restando che il ricorrente è nel giusto quando rileva che il diritto al silenzio rappresenta una manifestazione del più generico e costituzionalmente tutelato diritto di difesa, è anche vero che il riconoscimento di tali circostanze deve affondare in elementi da cui il giudice possa inferire un giudizio di meritevolezza in relazione al fatto commesso e/o alla personalità dell'agente. Ebbene, le deduzioni difensive non specificano da quali dati desumere un siffatto giudizio e, in particolare, l'asserita mancanza di capacità a delinquere del ricorrente, se non mediante un reiterato richiamo all'avvenuto riconoscimento, a favore di BE, dell'attenuante generica discrezionale del contributo di minima importanza nel concorso nel reato (art. 114 cod. pen.) che risulta, pertanto, già favorevolmente valutato. Il motivo appare, pertanto, sotto questo aspetto, generico e, come tale, inammissibile. 2.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di VI BE segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 6 3. Venendo, infine, al ricorso di RO GE, detenuto cui sono pervenuti, per il tramite di SI e in cambio di denaro, due telefoni cellulari, entrambi i motivi sono inammissibili. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo, con il quale si ritiene insufficiente, quale riscontro alla chiamata in correità di GE da parte di SI, una sola telefonata tra questi e RB XH, altro detenuto nella casa circondariale di Sollicciano, telefonata in cui SI si definisce «amico di RO». Il ricorso non tiene infatti conto della più ampia motivazione della Corte d'appello, la quale precisa essersi trattato di «indicazione del tutto isolata nell'insieme delle conversazioni intercettate», sicché «è inverosimile che SI se ne potesse ricordare quando, successivamente, formulò la chiamata in correità di GE» (affermando che aveva consentito l'ingresso di telefoni cellulari per GE, prima che per RB XH). 3.2. Anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta inammissibile, non essendo stato previamente devoluto in appello ed apparendo, per di più, irrimediabilmente generico, dal momento che non chiarisce sotto quale profilo vada considerato di particolare tenuità il danno derivante da un fatto così grave qual è la corruzione di un agente di polizia penitenziaria allo sc:opo di introdurre telefoni cellulari in carcere, per fornirne un detenuto. 3.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di RO GE segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.14. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI SC limitatamente al reato di cui all'art. 73, V comma, d.P.R. 309/1990 perché il fatto non costituisce reato ed elimina la relativa pena di venti giorni di reclusione, ferma restando la pena di anni due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SI SC. Dichiara inammissibili i ricorsi di BE VI e GE RO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12328 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 01/03/2023 uditi gli avvocati Massimo Manca in difesa di SC SI, AR EL TI in difesa di VI BE e CA EI in difesa di RO GE, che hanno tutti concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze condannava, a seguito di rito abbreviato, SC SI e GE RO per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.) per avere SC SI, in qualità di appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Firenze Sollacciano, ricevuto la somma di 300 euro da RE LI e RO GE, in cambio dell'introduzione nell'istituto penitenziario e della consegna al detenuto RO GE di due telefoni cellulari e relativi carica-batterie (capo a). Condannava inoltre SC SI e RB XH, DO XH e VI BE, sempre per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.) per avere SC SI, sempre nella medesima qualità, ricevuto da VI BE e DO XH la somma di 300 euro in cambio dell'introduzione nell'istituto penitenziario e della consegna al detenuto RB XH di un telefono cellulare, due carica-batterie, quattro schede sim e di sostanza stupefacente (capo b). Condannava, infine, SC SI e DO XH ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché detenevano sostanza stupefacente che VI BE e DO XH davano a SC SI affinché questi la consegnasse ad RB XH, detenuto in carcere. Limitando l'esposizione alla posizione degli attuali ricorrenti, la condanna era confermata dalla Corte di appello di Firenze che, tuttavia, con la sentenza in epigrafe, previa concessione delle attenuanti generiche, rideterminava la pena originariamente inflitta a SC SI in anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso SC SI, VI BE e RO GE. 3. SC SI ha articolato, per il tramite del suo difensore, avvocato Massimo Manca, tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente e travisamento della prova. 2 Risulta agli atti ed è riconosciuto in sentenza che la detenzione di stupefacenti si è concretizzata in virtù della consegna di una scatola chiusa che poi, successivamente all'arresto, è risultata contenere al suo interno cellulari, carica-batterie, schede Sim e alcuni involucri termosaldati con dentro cocaina. Il dolo, almeno nella forma eventuale, è fatto discendere dalla conversazione tra terzi (che facevano riferimento alle "medicine", ossia alla droga, da recapitare attraverso una persona fidata), ma mancano elementi certi in merito al fatto che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto della scatola e quindi della presenza di droga. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in punto di dolo, anche solo eventuale. Il ricorrente replica le deduzioni in tema di dolo, aggiungendo che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le deduzioni svolte in appello. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e mancata motivazione sul punto della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. I giudici affermano che, ai fini della concessione della circostanza attenuante in esame rileva anche l'oggettiva idoneità della condotta nel senso della collaborazione, ma poi argomentano dal fatto che la collaborazione di SI non è risultata efficace, ed incorrono, dunque, in contraddizione. Anche accedendo, per contro, alla tesi - che conduce ad una distonica interpretatio abrogans della disposizione legislativa - per cui la collaborazione deve essere risultata efficace, la motivazione risulterebbe viziata da incompletezza, posto che i giudici non hanno replicato alle deduzioni difensive in appello secondo cui la contestazione del capo a) è stata consentita proprio dalle dichiarazioni di SI, che hanno portato alla prova del coinvolgimento di altri indagati, evitando la produzione di conseguenze ulteriori. 4. VI BE ha presentato, per il tramite del suo difensore, avvocato EL TI, due motivi di ricorso in cui deduce, rispettivamente, violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62, n.
4. Cod. pen.). La sentenza impugnata si limita ad affermare che il giudice di primo grado ha esaurientemente valutato sotto ogni aspetto il concreto disvalore penale del fatto commesso, irrogando il minimo edittale e riconoscendo l'attenuante del contributo concorsuale di minima rilevanza ex art. 114 cod. pen. La motivazione sarebbe deficitaria, poiché accomuna tutti gli imputati senza diversificarne le posizioni;
si contraddice là dove richiama l'applicazione dell'art. 114 cod. 3 pen.; è illogica nella parte che fonda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sul fatto che l'imputato si sia avvalso della facoltà di non rispondere, nonostante tale facoltà rientri nell'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, trascurerebbe di valutare la personalità dell'imputato ai Fini della valutazione sulla sua capacità a delinquere, come pure prescritto dall'art. 133, comma 2, cod. pen., al quale occorre guardare nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Contro la sentenza in epigrafe ha infine presentato ricorso, per il tramite del suo difensore, avvocato CA EI, RO GE, deducendo due motivi. 5.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui si ritiene riscontrata la chiamata in correità di SC SI per effetto da una sola telefonata con RB XH in cui SI si autodefinisce, peraltro genericamente, "amico di RO". 5.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l'esiguità del danno prodotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.A. Muovendo dal ricorso di SC SI ed invertendo l'ordine di trattazione impresso ai motivi dal ricorrente, manifestamente infondato appare il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante della cd. collaborazione. La Corte d'appello ha infatti ritenuto applicabile l'attenuante prevista all'art. 323-bis, comma 1, cod. pen., in considerazione della ritenuta esiguità del prezzo/profitto della corruzione, ma ha escluso quella dell'art. 323-bis, comma 2, cod. peli., ritenendo che, «anche se la norma è stata costruita in senso finalistico, così da valorizzare l'oggettiva idoneità della condotta e non necessariamente anche il conseguimento del risultato, la collaborazione di SI comunque non può considerarsi, a rigore, efficace in quanto di fatto si è limitata ad integrare un'attività investigativa già compiuta mente estrinsecatasi mediante le intercettazioni telefoniche ed i conseguenti arresti in flagranza con relativi sequestri. Tuttavia le dichiarazioni rese sin da subito dall'SI appaiono in ogni caso espressive di una effettiva resipiscenza, per la quale sono riconoscibili le circostanze attenuanti generiche». Al di là dei profili di contraddizione rilevati nel ricorso e dell'interpretazione da dare alla disposizione legislativa in oggetto, resta il fatto che i giudici dell'appello hanno già "premiato" le dichiarazioni del ricorrente mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza che altro possa pretendersi, e che le deduzioni difensive secondo cui SI, con il 4 proprio apporto, avrebbe consentito la scoperta di altri reati ed evitato che quelli commessi fossero portati a conseguenze ulteriori, implicano valutazioni di merito precluse al giudice di legittimità. 1.2. Fondati sono invece i primi due motivi di ricorso, relativi alla sussistenza del dolo in relazione all'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti (c.d. fatto lieve), di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Premesso che la droga che SI ha materialmente veicolato nell'istituto penitenziario era contenuta in una scatola chiusa insieme ad altro materiale vietato (cellulari, schede telefoniche e carica-batterie), la Corte d'appello, nel ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo, almeno nella forma del dolo eventuale, in relazione al suddetto delitto argomenta a contrario dalla posizione di altro imputato, per negare l'irragionevole disparità di trattamento lamentata dalla difesa. In particolare, afferma che sicuramente BE non sapeva dela presenza della droga, essendo stato informato della presenza soltanto dei restanti oggetti e che, per contro, altrettanto non poteva dirsi di SI, dal momento che pregressi accordi corruttivi con lo stesso avevano riguardato l'introduzione in carcere specificamente di droga. Tuttavia, nell'illustrare tale concetto, i giudici di secondo grado citano, in modo incongruo, un'intercettazione tra terzi nella quale un conversante promette di fare avere all'altro «medicine» — termine inteso come indicante la droga — per il tramite di «una persona fidata che lavora qui dentro», «uno con il cappello», identificato, appunto, nel ricorrente (né SI appare quale diretto interlocutore nella intercettazione riportata per esteso dalla sentenza di primo grado). Non avendo SI partecipato alla conversazione e null'altro precisando le sentenze di merito sul punto, difetta, dunque, la prova che questi sapesse o che avesse anche soltanto accettato il rischio della presenza, nel contenitore, della droga. 1.3. Di conseguenza, la sentenza impugnata da SI va annullata limitatamente alla condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, perché il fatto non costituisce reato. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non potendo essere colmato il vuoto probatorio. Alla pena nei confronti di SC SI va dunque detratto un mese di reclusione, irrogato in virtù della continuazione con il reato più grave (corruzione), ridotto di un terzo in ragione del rito prescelto, sicché la pena applicata dal giudice di secondo grado (due anni, un mese e venti giorni) va ridotta di venti giorni, giungendo, in definitiva, ad anni due e giorni venti di reclusione. 5 2. Inammissibile è invece il ricorso di VI BE, volto a censurarne il trattamento sanzionatorio. 2.1. Precisato che VI BE è la persona incaricata da RB XH di recuperare i soldi da pagare come prezzo per la corruzione di SI, quanto alla mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62, n.
4. cod. pen.), non sembra qui necessario evocare l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se dorrei, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020). I giudici hanno, infatti, replicato all'analoga deduzione in appello, osservando come ad SI fosse stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 323-bis cod. pen. per la particolare tenuità del profitto e non per la particolare tenuità del danno, negando, pertanto che alcuna disparità di trattamento fosse stata realizzata rispetto a BE. Tale motivazione, completa e non manifestamente illogica, sfugge, pertanto, al sindacato di questa Corte. 2.2. Quanto poi alla mancata concessione delle circostanze generiche, fermo restando che il ricorrente è nel giusto quando rileva che il diritto al silenzio rappresenta una manifestazione del più generico e costituzionalmente tutelato diritto di difesa, è anche vero che il riconoscimento di tali circostanze deve affondare in elementi da cui il giudice possa inferire un giudizio di meritevolezza in relazione al fatto commesso e/o alla personalità dell'agente. Ebbene, le deduzioni difensive non specificano da quali dati desumere un siffatto giudizio e, in particolare, l'asserita mancanza di capacità a delinquere del ricorrente, se non mediante un reiterato richiamo all'avvenuto riconoscimento, a favore di BE, dell'attenuante generica discrezionale del contributo di minima importanza nel concorso nel reato (art. 114 cod. pen.) che risulta, pertanto, già favorevolmente valutato. Il motivo appare, pertanto, sotto questo aspetto, generico e, come tale, inammissibile. 2.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di VI BE segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 6 3. Venendo, infine, al ricorso di RO GE, detenuto cui sono pervenuti, per il tramite di SI e in cambio di denaro, due telefoni cellulari, entrambi i motivi sono inammissibili. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo, con il quale si ritiene insufficiente, quale riscontro alla chiamata in correità di GE da parte di SI, una sola telefonata tra questi e RB XH, altro detenuto nella casa circondariale di Sollicciano, telefonata in cui SI si definisce «amico di RO». Il ricorso non tiene infatti conto della più ampia motivazione della Corte d'appello, la quale precisa essersi trattato di «indicazione del tutto isolata nell'insieme delle conversazioni intercettate», sicché «è inverosimile che SI se ne potesse ricordare quando, successivamente, formulò la chiamata in correità di GE» (affermando che aveva consentito l'ingresso di telefoni cellulari per GE, prima che per RB XH). 3.2. Anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta inammissibile, non essendo stato previamente devoluto in appello ed apparendo, per di più, irrimediabilmente generico, dal momento che non chiarisce sotto quale profilo vada considerato di particolare tenuità il danno derivante da un fatto così grave qual è la corruzione di un agente di polizia penitenziaria allo sc:opo di introdurre telefoni cellulari in carcere, per fornirne un detenuto. 3.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di RO GE segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.14. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI SC limitatamente al reato di cui all'art. 73, V comma, d.P.R. 309/1990 perché il fatto non costituisce reato ed elimina la relativa pena di venti giorni di reclusione, ferma restando la pena di anni due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SI SC. Dichiara inammissibili i ricorsi di BE VI e GE RO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023