Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
L'art. 172 cod. pen. individua il dies a quo ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause di sospensione di tale termine sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati alla esecuzione.
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- 1. Cass. pen., sez. I, 22 luglio 2020, n. 21963https://www.iusinitinere.it/
commento breve a cura di Rossella Giuliano La Corte di Cassazione, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in sede di legittimità, ha affermato che ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, in ipotesi di sospensione dell'esecuzione disposta dal Pubblico ministero per consentire al condannato di presentare istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 656, 5° comma, c.p.p., il termine prescrizionale decorre dalla data nella quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile a norma dell'art. 172, 4° comma, c.p. e non da quella in cui è stato emesso il provvedimento di revoca della sospensione: l'istituto della …
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Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
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Il dies a quo a partire dal quale decorre il termine per calcolare la prescrizione della pena decorre dalla data di passaggio in giudicato dalla sentenza ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena, a condizione dunque che essa già iniziata. L'art. 172 c.p., individua il dies a quo ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause di sospensione di tale termine sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati alla esecuzion. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., …
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CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza 15 luglio 2021, n. 46387, CASSANO Presidente – ROCCHI Relatore – LIGNOLA P.M. “Ai sensi dell'art. 172 c.p. il termine prescrizionale della pena di dieci anni decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna o dal giorno in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione per evasione. Difatti, l'ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione di cui all'art. 656 comma 5 c.p.p. non costituisce evento interruttivo della prescrizione della pena, da individuarsi, invece, nell'esecuzione effettiva della medesima. Altresì, la mancata proposizione dell'istanza sospensiva per la concessione di misure …
Leggi di più… - 5. In materia di estinzione della pena per decorso del tempo, da quando decorre il termine di prescrizione nel caso di sospensione dell’esecuzione disposta dal…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 agosto 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 172; Cod. proc. pen., art. 656, c. 5) Il fatto Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso un'ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione con la quale era stata rigettata una richiesta di estinzione per prescrizione ex art. 172 c.p.p.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorreva per Cassazione l'istante, per mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato denunciando violazione di legge perché, a suo avviso, non poteva essere considerata, ai fini della sospensione del termine di prescrizione della pena inflitta, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2004, n. 31196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31196 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 2879
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042487/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT LL N. IL 27/05/1956;
avverso ORDINANZA del 15/07/2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15.7.2003 il Tribunale di Modena rigettava l'istanza di estinzione della pena di anni due e mesi due di reclusione - comminata dal Tribunale di Modena con sentenza del 23.4.2003, passata in giudicato il 7.6.2003 - proposta dal difensore di LL OR alla luce del decorso del termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza senza che fosse intervenuta esecuzione della pena e dell'insussistenza di condizioni ostative previste dall'art. 172, comma 7^, c.p.. Il Tribunale osservava che l'istanza non poteva trovare accoglimento, ostandovi il disposto dell'art. 172, comma 5^, c.p., in quanto si era verificata una condizione alla quale appariva subordinata l'esecuzione.
In proposito sottolineava le seguenti circostanze:
- il 15.4.1997 il pubblico ministero disponeva un ordine di arresto a seguito di unificazione di pene concorrenti;
- il 17.6.1998, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27.5.1998 n. 165, il Pubblico Ministero sospendeva l'esecuzione nei confronti di OR e revocava l'ordine di carcerazione del 15.4.1997, in quanto, a suo avviso, per divenire esecutivo detto ordine doveva essere notificato a mani del condannato;
- il 9.9.1998 il pubblico ministero, rilevata l'irreperibilità del soggetto, in base ad una diversa interpretazione dell'art. 1 della legge 165 del 1998 dava nuova esecuzione al provvedimento di cumulo del 15.4.1997;
-il 20.6.2003, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 1^ lett a) del d.l. 24.11.2001 n. 341, conv. con modificazioni nella legge 19.1.2001 n. 4, revocava l'ordine di carcerazione del 9.9.1998 e disponeva nei confronti di OR la notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 159 c.p.. Sulla base di questi elementi il Tribunale di Modena rilevava che, tra il 17.6.1998 e il 9.9.1998, nei confronti di OR era stata sospesa l'esecuzione ed era stato revocato l'ordine di carcerazione. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, OR, il quale lamenta violazione dell'art. 172 c.p., in quanto l'art. 172 c.p. individua il dies a quo nel momento in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Il ricorrente rileva che la nozione di irrevocabilità o definitività del giudicato va tenuta distinta da quella di eseguibilità e che, ai fini del decorso del tempo necessario alla prescrizione, rileva solo la prima (Sez. Un. 19.4.1994 n. 4460, Celerini, riv. 196889). Le cause sospensive e i termini cui fa riferimento l'art. 172, comma 5^, c.p. sono soltanto quelli che ineriscono direttamente alla sentenza di condanna, ossia al titolo esecutivo che costituisce il presupposto giuridico per l'esecuzione della pena e non ai successivi provvedimenti che da questa traggano derivazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Preliminarmente deve essere affrontata la questione della legittimazione del difensore dell'imputato latitante, non iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori, alla proposizione del ricorso per Cassazione.
La disposizione dell'art. 613 c.p.p. deve essere letta ed interpretata alla luce degli artt. 99, comma 1^, in base al quale al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato - a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo - e 165, comma 3^, c.p.p., secondo cui l'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal difensore. Quest'ultima disposizione ha una portata più ampia di quanto non indichi l'intitolazione, riferentesi alle sole notificazioni, dell'articolo in cui è contenuta, perché ricomprende - in conformità con la ratio ispiratrice della norma, che è quella di assicurare la piena tutela della difesa - anche quei casi in cui il codice di rito riserva personalmente all'imputato non evaso o latitante l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali, con l'esclusione, tuttavia, tra questi, dei poteri processuali dispositivi relativi all'accesso ai procedimenti speciali ed alla rinuncia all'impugnazione, i quali non costituiscono esplicazione di tutela difensiva e come tali, non potendo ricondursi solo alla volontà dell'interessato, richiedono una manifestazione personale o per mezzo di procuratore speciale (v. in tale senso Sez. Un. 27.1.1995, n. 000 18, ric. Battaglia, riv. 199805; Sez. 5,5.8.1999, n.
0 9945, ric. Amato G. ed altri, riv. 213969). Alla luce di questi principi, dunque, sussiste la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione del difensore di OR, pur non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., quale titolare di un ampio potere di rappresentanza allo scopo di evitare che il concreto esercizio del diritto di difesa soffra limitazioni nel caso di imputato latitante (Sez. 1^, 11.7.2003. ric. Mohammad Taher Fedai ed altri;
Sez. 1^, 12.5.2004, ric. Selvaggi).
2. Con riferimento alle doglianze formulate dalla difesa il Collegio osserva che la "definitività del giudicato" va distinta dalla sua "eseguibilità".
Infatti l'esecutorietà di una decisione non è sufficiente ad attribuire ad un provvedimento l'autorità di cosa giudicata e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità, mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili.
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 c.p. individua il relativo dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo quest'ultimo che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo (Sez. Un. 19.1.1994, n. 0 4460, ric. Cellerini ed altri, riv. 196888 - 196889). L'estinzione della pena è, quindi, da ricollegare non all'eventuale inerzia degli organi esecutivi, bensì al semplice decorso del termine, misurato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salve le ipotesi di diversa decorrenza previste nell'art. 172 c.p.. La sospensione dell'esecuzione e la revoca dell'ordine di esecuzione non sono assimilabili alle condizioni previste dall'art. 172, comma 5^, c.p., modificative della decorrenza del termine prescrizionale, e di tale disposizione non è consentita un'interpretazione analogica per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, infatti, alla luce dei principi in precedenza enunciati e in base all'interpretazione letterale e sistematica della disposizione in esame, correlata al principio di carattere generale contenuto nel comma quarto della medesima norma, le cause sospensive previste dal quinto comma dell'art. 172 c.p. debbono ritenersi riferite alla sentenza di condanna e non a fatti e circostanze relativi all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione.
In secondo luogo, l'art. 172 c.p. è norma di natura sostanziale e, in quanto tale, per il principio del favor rei, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in materni partem. Nel caso in questione, pertanto, alla luce delle considerazioni sinora esposte, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per nuovo esame al Tribunale di Modena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004