Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
In tema di misura di prevenzione patrimoniale la confisca ex Lege n. 575 del 1965 non è revocabile, in quanto la revoca non è prevista dalla legge, nè può essere analogicamente applicato il disposto dell'art. 7 Legge n. 1423 del 1956 riguardante le misure di prevenzione personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2005, n. 25979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25979 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 20/04/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1624
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 35282/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR IA, n. il 21 agosto 1940;
contro il decreto 2 febbraio 2004 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Livio Pepino, lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Antonio Gialanella che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
1. Con ricorso 18 settembre 2003, DO AN ha proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 del codice di rito, diretto ad ottenere la revoca della confisca ex art. 2 legge n. 575/1965 applicata dalla corte d'appello della stessa città con decreto 23 febbraio 1998 nel procedimento di prevenzione a carico di TO GI (coniuge della ricorrente) e la conseguente restituzione di tutti i beni in questione ad essa DO, proprietaria degli stessi (erroneamente ritenuti dalla corte solo formalmente nella sua titolarità ma in realtà della disponibilità del di lei marito TO GI). A fondamento dell'istanza la ricorrente ha dedotto l'esistenza di "nuove prove" (da intendersi sia come elementi sopravvenuti sia - in coerenza con la più recente giurisprudenza in tema di revisione - come prove già presenti in atti al momento della decisione ma non valutate dalla corte) univocamente dimostrative della fondatezza degli assunti difensivi in ordine alla formazione dei beni facenti parte del patrimonio confiscato e alla effettiva proprietà degli stessi. Con decreto 2 febbraio 2004 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'incidente di esecuzione osservando che "i decreti sulla confisca emanati dal tribunale, per un verso, e da questa corte territoriale per altro verso - particolarmente i decreti in data 18 febbraio 1996, 5 febbraio 1997 e 23 febbraio 1998 -, rendono del tutto evidente l'avvenuta valutazione giudiziale sia delle risultanze documentali cennate, sia delle complessive risultanze reddituali (incluse quelle relative agli anni precedenti al 1987, al di là della formale acquisizione delle correlate dichiarazioni)".
Ha proposto ricorso, per violazione di legge e illogicità della motivazione, la DO deducendo con un unico articolato motivo che la corte di merito ha omesso di valutare le prove specificamente indicate (da considerare nuove, ancorché già presenti in atti sin ab initio, non essendo state in precedenza esaminate), da cui risulta in modo palese l'erroneità della confisca dei beni in esame, fondata in sostanza sul solo rapporto di coniugio e senza tener conto della carenza di prova in ordine a un acquisto degli stessi con impiego di proventi di attività illecite.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. 2. 11 ricorso va considerato come incidente di esecuzione teso ad ottenere la revoca della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956, poiché l'istituto della revisione,
così come previsto dagli articoli 629 e seguenti del codice di rito, non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione data la evidente diversità delle situazioni e l'eccezionalità della revisione (prevista solo con riferimento all'ipotesi di condanna) e considerato altresì che l'interesse tutelato dall'istituto di cui all'art. 629 del codice processuale, cioè l'interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento applicativo della misura, può essere tutelato, nelle forme e nei limiti ritenuti rilevanti dal legislatore, dall'istituto della revoca sopra richiamato (giurisprudenza consolidata a partire da Cass., sez. unite, 10 dicembre 1997 - 30 marzo 1998, Pisco, riv. n. 210041).
Ciò posto, resta da stabilire se la revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956 sia applicabile anche alla confisca - in particolare ove se ne ritengano insussistenti ex tunc i presupposti - dato che l'istituto, in origine, aveva ad oggetto solo le misure di prevenzione personali (per la decisiva ragione che, all'epoca, non erano previste misure di prevenzione patrimoniali). La questione deve essere risolta negativamente posto che: a1) sul piano letterale, "l'art. 3 ter della legge n. 575 del 1965, che attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, pur richiamando altre disposizioni della legge n. 1423 del 1956, non richiama il suddetto art. 7, con la conseguenza che la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali non è consentita dalla legge" (così Cass., sez. 5, 15 gennaio - 12 febbraio 2004, procuratore generale in processo D'Agata, riv. n. 228073); ai) sul piano sistematico l'estensione analogica della norma non è consentita data la diversità dei beni implicati dalle misure personali e da quelle patrimoniali, si che manca Yeadem ratio che, sola, giustifica il ricorso all'analogia; a3) ancora sul piano sistematico (e del principio di ragionevolezza) l'intangibilità della confisca non è irragionevole, anche in considerazione del fatto che, "nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto con conseguente esaurimento della situazione giuridica considerata" e che, conseguentemente, è impossibile riconoscere un diritto patrimoniale che non esiste più, in quanto la cosa confiscata ormai appartiene ad altri (così, con riferimento a ipotesi di confisca come misura di sicurezza, Cass., sez. unite, 28 gennaio - 23 marzo 1998, Maiolo, riv. n. 210113). Ciò comporta che il ricorso deve essere rigettato con seguito di spese, non senza rilevare - per mera completezza - che, anche accogliendo la diversa soluzione interpretativa fatta propria (implicitamente) dalla corte milanese secondo cui la revoca ex art. 7 legge n. 1423/1956 opera altresì con riferimento alla confisca, il risultato non cambierebbe che le doglianze del ricorrente costituiscono in realtà riproposizione di questioni già sottoposte al giudice della cognizione e da questo disattese con specifica motivazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna ih ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005