CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 26/05/2023, n. 23159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23159 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23159 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata ha proposto ncorso per cassazione l'imputato RO EA, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Corridonia il 13/8/2016. Il ricorrente, a mezzo del difensore, deduce: I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. pen. e 186 cod. strada;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa lamenta che, in seguito all'accoglimento dell'eccezione difensiva concernente l'inutilizzabilità dei risultati scaturiti dal prelievo ematico, il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada è stata desunta esclusivamente da equivoci indici sintomatici. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada;
mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione. La responsabilità del ricorrente in ordine alla ritenuta aggravante sarebbe del tutto insussistente in quanto l'imputato fu rinvenuto accanto alla propria motocicletta in un'area privata, circostanza idonea ad escludere qualunque rischio o intralcio per la circolazione. La sanzione accessoria del sequestro amministrativo dei motocieio disposta con sentenza per la durata di 180 giorni è perenta, risultando essere già decorso tale periodo. 2. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalia data di consumazione (13/8/2016). Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva aei reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E il caso di aggiungere che risulta non necessaido ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di esUnzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata i quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere imrnediatl ,,rnente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ry, -.,Drrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'ad, "i 29, somma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al Prefetto d Manerata a cura dell'ufficio di provenienza. 2 Il Consigliere estensore I Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti, a cura dell'ufficio di provenienza, al Prefetto di Macerata Così deciso il 5 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23159 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata ha proposto ncorso per cassazione l'imputato RO EA, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Corridonia il 13/8/2016. Il ricorrente, a mezzo del difensore, deduce: I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. pen. e 186 cod. strada;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa lamenta che, in seguito all'accoglimento dell'eccezione difensiva concernente l'inutilizzabilità dei risultati scaturiti dal prelievo ematico, il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada è stata desunta esclusivamente da equivoci indici sintomatici. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada;
mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione. La responsabilità del ricorrente in ordine alla ritenuta aggravante sarebbe del tutto insussistente in quanto l'imputato fu rinvenuto accanto alla propria motocicletta in un'area privata, circostanza idonea ad escludere qualunque rischio o intralcio per la circolazione. La sanzione accessoria del sequestro amministrativo dei motocieio disposta con sentenza per la durata di 180 giorni è perenta, risultando essere già decorso tale periodo. 2. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalia data di consumazione (13/8/2016). Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva aei reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E il caso di aggiungere che risulta non necessaido ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di esUnzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata i quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere imrnediatl ,,rnente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ry, -.,Drrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'ad, "i 29, somma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al Prefetto d Manerata a cura dell'ufficio di provenienza. 2 Il Consigliere estensore I Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti, a cura dell'ufficio di provenienza, al Prefetto di Macerata Così deciso il 5 aprile 2023