Sentenza 8 agosto 2003
Commentario • 1
- 1. Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale?Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 19 marzo 2018
Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Leggi anche Che differenza c'è tra domicilio e residenza? Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità Di qui sorge un problema consueto, ovvero, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' T REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 2 021 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: residente Dott. Guglielmo SCIARELLI N. 23132/00 Consigliere Dott. Donato FIGURELI 755/01 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Cron. 25303. Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud.23/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA OREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocaturapresso Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato ANTONIETTA Cozett! FABIO FONZO, ANTONIETTA TI giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
REGIONALE E ARTIGIANATO REGIONE MARCHE,COMMISSIONE 2002 PASQUINI MARIA;
intimati 4179 -1- e sul 2° ricorso n° 01/01/0755 proposto da: C.R.A.-, COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA VIA MARIA tempore, elettivamente ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO FLAMINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PASQUINI MARIA;
- intimati Par - avverso il decreto n. 999999/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 19/09/00 R.G.N. 66/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito l'Avvocato FLAMINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ༣ ricorso incidentale. -2- Svolgimento del giudizio L'INPS, dopo aver impugnato senza esito dinanzi alla Commissione regionale per l'artigianato della Regione Marche la deliberazione della Commissione provinciale che aveva negato la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane della ditta NI AR, chiesta dall'Istituto con effetto dal 7 novembre 1991, e non concessa sul rilievo che il ricorso era improponibile perché alla data della segnalazione dell'INPS la ditta non era più iscritta all'albo dal 30 settembre 1990,- circostanza poi rivelatasi inesatta - fece ricorso al Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, legge-quadro per l'artigianato. Espose che, a seguito di accertamento ispettivo del 20 aprile 1993, erano emersi elementi tali da condurre a configurare un rapporto di lavoro subordinato a domicilio fra la NI e IN ET, quale titolare della ditta PUBLIEFFE. La NI, infatti, era stata impiegata in prestazioni di manodopera, quali la cucitura di parti staccate di borse, sacchi e borsellini prodotte dalla Pubblieffe, secondo direttive tecniche impartite da questa. Si trattava di lavorazioni di natura semplice e ripetitiva che venivano a completare il ciclo produttivo dell'impresa. Il compenso era stabilito esclusivamente dalla Publieffe e liquidato - in base all'emissione di fatture. La NI impiegava di suo la sola macchina per cucire. Il ricorso, contrastato sia dalla Commissione Regionale che dalla Mercuri, fu interamente rigettato dal Tribunale, sul rilievo che le parti avevano voluto configurare il loro rapporto come lavoro autonomo. L'INPS propose reclamo alla Corte di Appello di Ancona. La Commissione Regionale si oppose al reclamo. La Corte d'Appello respinse il reclamo, seguendo l'impostazione del Tribunale, ma questa Corte, con sentenza indicata nel provvedimento impugnato quale sentenza 18 gennaio 1999, ed in realtà del 26 aprile 1999, n. 4144, accogliendo il ricorso dell'INPS,ha t e f cassato la decisione di merito, ritenendo non utilizzabile il criterio della volontà delle parti nella qualificazione del rapporto come lavoro autonomo ovvero come lavoro a domicilio, ed ha rinviato per un nuovo esame ad altra sezione della Corte anconetana, la quale, in parziale modifica del provvedimento del Tribunale, ha dichiarato la natura di lavoro a domicilio della prestazione di AR NI a favore della ditta ET IN PUBLIEFFE, rigettando il reclamo nel resto. La Corte d'appello, premesso che nella qualificazione di rapporto come lavoro a domicilio non può attribuirsi alcun valore alla volontà negoziale ma occorre ricorrere ad altri criteri di differenziazione ha osservato quanto segue. Un criterio valido per distinguere fra lavoro autonomo e lavoro a domicilio è la presenza o meno del rischio di impresa in capo al lavorante a domicilio 1 A tal riguardo non si può ritenere rischio d'impresa quello conseguente alla garanzia del buon esito della produzione, dal momento che il rinnovo della esecuzione del prodotto non conforme alle prescrizioni dell'imprenditore configura un obbligo con funzione risarcitoria e sanzionatoria e non individua un rischio di impresa. Quanto alle possibilità di perimento dei prodotti affidati al lavorante, o di danni nella fase di lavorazione e trasporto, e all'eventuale responsabilità verso i terzi, indicati dalla Commissione regionale come rischi connessi al carattere autonomo del rapporto, essi sono invece strettamente connaturati al lavoro a domicilio, sicché la tesi della Commissione condurrebbe assurdamente alla identificazione di un' impresa artigiana in ogni lavorante domicilio. Non bisogna invece confondere con il rischio di impresa le normali evenienze di rischio strettamente collegate con la caratteristica fondamentale del lavoro a domicilio, ossia l'avere in casa la materia prima oggetto di lavorazione e il prodotto finito da consegnare al datore di lavoro. Ne deriva che nella specie manca uno dei caratteri essenziali del lavoro artigiano, ossia il rischio di impresa, mentre tutte le altre caratteristiche del rapporto possono esser proprie anche del lavoro a domicilio. Quanto alla richiesta dell'INPS che la cancellazione della NI, venga pronunziata per ря un periodo compreso fra il 7 novembre 1991 e il dicembre 1992, la Corte, nel disattenderla e nell'affermare che la domanda di cancellazione, se accolta, ha effetto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione, ha ritenuto opportuno premettere che la pretesa dell'INPS ai contributi, da esercitarsi nei confronti del datore di lavoro, trova la sua naturale tutela dinanzi al giudice del lavoro e prescinde dall'avvenuta cancellazione o meno dall'albo, di colui che l'INPS assume essere lavoratore dipendente, ciò almeno fino all'entrata in vigore del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, che ha ampliato la portata e l'efficacia dei provvedimenti della Commissione provinciale per l'artigianato, estendendola anche nei confronti degli enti previdenziali statali. La Corte ha quindi aggiunto che l'INPS, avendo seguito la strada tracciata dalla legge 443 del 1985, deve osservare anche i limiti e le regole da essa poste, e in particolare il principio della certezza delle situazioni giuridiche ragionevolmente convalidate, ed ha rilevato che, nel caso in questione, il legislatore regionale, con la legge regionale Marche 28 marzo 1988, n. 6, nella sua legittima discrezionalità ha ritenuto opportuno fornire la più ampia tutela all'acquisito status di artigiano. Tale legge stabilisce infatti che la cancellazione acquisti efficacia solo dalla data di notifica . della delibera della commissione provinciale, a prescindere dal momento in cui si è creata - 2 la situazione di illegittimità o stata presentata domanda di cancellazione, derogando, per tale aspetto, anche al principio generale per cui i provvedimenti amministrativi retroagiscono al momento della domanda. Inoltre, secondo la Corte d'Appello, per quanto si desume dall'art. 6 commi 4 e 5 della legge cit., anche in caso di dimostrata insussistenza ab origine dei requisiti per l'iscrizione è escluso che la Commissione provinciale per l'artigianato possa emettere un provvedimento di annullamento dell'iscrizione con efficacia ex tunc, essendo previsto quale unico provvedimento adottabile la cancellazione con efficacia solo dalla data di notifica della relativa delibera. La Corte ha ancora posto in rilievo che la normativa in materia trova la sua "ratio" nell'esigenza di impedire che situazioni comunque costitutive, attraverso l'iscrizione, di uno status, quale quello di artigiano, siano rimesse in contestazione a distanza di anni dall'INPS, il quale del resto non ha motivo di dolersi del carattere non retroattivo della cancellazione, essendo posto in grado, in base alla legge, di conoscere le nuove iscrizioni e le successive modifiche, e, perciò, di intervenire tempestivamente ove abbia ragioni per contestarle. Ha quindi aggiunto che tali regole, benché di fonte legislativa regionale valgono anche per l'Istituto, non rilevando in contrario che il diritto di questo ai contributi sia garantito dalla legge statale. Tra le due fonti non normative, infatti, non vi è in concreto alcun conflitto, visto che la contestazione dell'iscrizione non comporta un giudizio sull'obbligo contributivo, ma è esercizio di un potere di vigilanza dell'INPS, e che in sede di giurisdizione contenziosa non assume rilievo vincolante, sul detto obbligo, la decisione sull'iscrizione emessa in sede di giurisdizione volontaria. Contro questa decisione l'INPS ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di un articolato motivo di censura. La CRA resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. La NI non ha depositato controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro il medesimo provvedimento (art.335 c.p.c.). Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce: "- violazione e falsa applicazione degli artt1 e 7, della legge 8 agosto 1985, n.443; - violazione dell'art. 6 legge regionale Marchè n. 6/88. Addebita al provvedimento impugnato di non aver accolto la domanda di cancellazione, con efficacia retroattiva dall'albo delle imprese artigiane della NI, sul presupposto che tale efficacia fosse preclusa nella regione Marche, dall'articolo 6, commi 4e 5 della menzionata legge regionale n.6/88, mentre una tale conclusione si poneva in 3 contrasto con la disciplina nazionale in tema di artigianato stabilita nella legge quadro 443/85, rispetto alla quale il legislatore regionale, con la legge menzionata, aveva inteso semplicemente stabilire norme di dettaglio, senza peraltro nulla disporre in punto di cancellazione connessa alla verificata inesistenza dei presupposti di legge legittimanti l'iscrizione già al momento della domanda, e perciò facendo implicitamente rinvio alla legislazione nazionale, la quale riconosce efficacia retroattiva al provvedimento di cancellazione,per inesistenza sin dall'origine dei presupposti di legge. Secondo il ricorrente la cancellazione ha effetto ex tunc, vale a dire dal momento in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione; al provvedimento di cancellazione è da attribuirsi efficacia costitutiva con effetto limitato al solo del conseguimento delle agevolazioni, ma non ai fini contributivi e previdenziali. In caso di accertamento del difetto dei presupposti soggettivi legittimanti l'iscrizione, il provvedimento di cancellazione ha natura di annullamento e non di revoca. Anche a riconoscere natura costitutiva all'iscrizione non potrebbe simmetricamente riconoscersi analoga natura alla cancellazione, atto di carattere ricognitivo. La Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'atto di cancellazione per illegittimità, nella parte in cui individua il suo momento di efficacia (ai fini previdenziali) in quello di presentazione dell'istanza di cancellazione. In via subordinata, il ricorrente prospetta, comunque, nei riguardi dell'articolo 6 della menzionata legge regionale Marche 6/88, un dubbio di legittimità costituzionale per contrasto con i principi statuiti negli artt. 3,38 e 117 della Carta costituzionale Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. Questa Corte (Sent., 1° ottobre 1994, n.7991) ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese “non ha l'effetto costitutivo proprio della iscrizione (art.5 Legge 443/1985); ha, invero, pura e semplice finalità di formalizzare un accertamento che riverbera i suoi effetti nel senso che il soggetto nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dall'albo è considerato come se non vi fosse stato iscritto dalla data in cui sono venute meno le condizioni necessarie. E, dunque, la cancellazione ha effetto ex tunc. Dalla data non già della cancellazione bensì da quella in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione". Pur dopo l'entrata in vigore del sistema delineato dalla legge n.443/1985, si discuteva se le statuizioni in punto di iscrizione all'Albo avessero o non effetto costitutivo (anche) ai fini previdenziali e assistenziali e non soltanto ai fini delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, essendosi prospettate diverse soluzioni: 1) valore costitutivo a tutti gli effetti e conseguente presunzione di qualificazione artigiana contestabile solo in sede amministrativa o avanti al giudice ordinario, a norma dell'art.7, commi 4 e 5 della legge 4 n.443/1985 (Cass. 22 febbraio 1993, n.2117; Cass.1° ottobre 1994 n.7991, cit.); 2) valore costitutivo solo ai fini delle agevolazioni (Cass. 11 giugno 1994, n.5685; 15 marzo 1990, n.2122); 3) valore costitutivo a tutti gli effetti, ma con facoltà di provare l'inesattezza dell'iscrizione (Cass.23 novembre 1992, n.12490). Sinché, con sentenza 5 aprile 1996, n.3184, questa Corte, riepilogati i diversi indirizzi ora esposti, ha stabilito che l'iscrizione all'albo ha carattere costitutivo, alla stregua della letterale formulazione del comma quinto del suddetto articolo (anche al confronto dell'art.5 della precedente legge 25 luglio 1956, n.860, secondo il quale la qualifica artigiana è "comprovata" dall'iscrizione all'albo) ed ha una portata generale e non limitata alla concessione delle agevolazioni in favore di tale categoria di imprese. In tal senso, secondo la citata sentenza n.3184/1996, depongono i lavori preparatori, la coordinata lettura del menzionato comma quinto dell'art.5 e del comma sesto dell'art. 13 della stessa legge - il quale ultimo, mentre esclude dall'ambito di efficacia della legge le regioni a statuto speciale e le province autonome con competenza primaria in materia di artigianato, stabilisce, tuttavia, che anche in esse l'efficacia costitutiva dell'iscrizione agli albi disciplinati nei rispettivi ordinamenti fa stato "ad ogni effetto di legge", così rendendo ingiustificata, e quindi irragionevole, una più limitata efficacia dell'iscrizione nel restante territorio nazionale. Peraltro, la Corte costituzionale, già con sentenza 15 giugno 1989, n.336 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.5, comma nono (contenente interpretazione autentica dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.443), del d.l. 30 dicembre 1987, n.536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n.48, nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali - aveva sottolineato come "il principio costituzionale di eguaglianza non consente che in una materia quale quella previdenziale, sussistano disparità di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, senza cioè che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate [...] in ogni caso, la possibilità di trattamenti differenziati ratione loci in via generale e di principio, risulta esclusa dalla decisiva considerazione che lo stesso legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario [...]. In conformità con tale quadro normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la possibilità che la potestà legislativa delle Regioni a statuto comune incida nei rapporti previdenziali (cfr. sentenze nn.92 del 1976, 41 del 1982, 520, 979 del 1988)". 5 Il presupposto della pronuncia è, dunque, che nella legislazione statale l'iscrizione all'albo dell'imprese artigiane non abbia effetto costitutivo ai fini previdenziali. Successivamente, con sentenza n.307 del 18/24 luglio1996 (di poco posteriore alla citata Cass. n.3184/1996), la Consulta, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.2751 -bis n.5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443 ("Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge"), sollevata in riferimento agli artt.3, 24 e 117 (testo originario) della Costituzione, ha affermato che le norme impugnate debbono essere interpretate nel senso di riconoscere che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile;
al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo una volta accertatane l'illegittimità. Deve, ancora, essere ricordata la sentenza 24/28 maggio 1999, n. 196 con la quale la Corte costituzionale - investita della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt.3, primo comma, 38, quarto comma, e 116 (testo originario) della Costituzione, dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, laddove prevede che le norme della stessa legge “non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale" (primo periodo) e "nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge" (secondo periodo) in quanto escludendo l'applicabilità delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni titolari di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge all'iscrizione negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art.38, quarto comma, della Costituzione, e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni - ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità affermando che la prima parte dell'art. 13 della legge n.443/1985 va intesa nel senso di escludere 6 l'applicabilità delle norme che, concernendo la materia dell'artigianato, sono nelle predette Regioni sostituite dalle norme da queste dettate nell'esercizio della loro competenza primaria, non nel senso, invece, che, ai fin della disciplina di rapporti estranei alla detta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere, nei territori ad autonomia differenziata, le norme regionali, anziché i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (e desumibili anche dalla stessa legge quadro sull'artigianato). La seconda disposizione dell'art. 13, sesto comma, cit. (secondo cui l'iscrizione negli albi delle imprese artigiane, in quelle Regioni, "fa stato ad ogni effetto di legge" ha le medesima efficacia "costitutiva” che l'art.5, quarto comma della stessa legge quadro n.443 del 1985 attribuisce all'iscrizione negli albi delle Regioni ordinarie, aggiungendo, peraltro, che essa è "condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane". Ne consegue, secondo la Corte costituzionale, che la disposizione non poteva intendersi nel senso che all'impresa iscritta nell'Albo delle imprese artigiane di una di dette regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilità. Corollario di tale affermazione è, secondo il giudice delle leggi, che nelle medesime regioni risulteranno applicabili due nozioni, eventualmente diverse, dell'impresa artigiana: l'una ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione - di massima solo regionale - concernente l'artigianato e l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo stato abbia conservato la competenza fondamentale. Applicando tali principi al caso in esame, appare, poi, evidente, che l'I.N.P.S., agendo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha teso all'accertamento della reale natura dell'attività svolta dalla NI essenzialmente per l'esatto inquadramento delle stessa sotto il profilo previdenziale e contributivo, sicché, a tal fine non possono valere le categorie della legislazione regionale (delle Regioni a statuto speciale e, "a fortior", di quelle a statuto ordinario) eventualmente diverse da quelli della legislazione statale. Il quadro, sinteticamente esposto, della giurisprudenza costituzionale, mentre evidenzia la non coincidenza della valutazione da parte della Consulta, rispetto a quella fatta propria da questa Corte con la sentenza n. 3184/1996, in ordine al valore costitutivo ad ogni effetto della iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, induce a riaffermare, quanto alla cancellazione, il valore solo dichiarativo di essa, già affermato dalla citata sentenza di legittimità, n.7991 del 1994, e a ritenere che i relativi effetti possano prodursi, 7 secondo l'ordinamento statale - e in ambito previdenziale -, sin dal momento della eventuale, successiva, perdita dei requisiti per l'iscrizione. Infine, deve essere ricordato che, con la sentenza 5 novembre 1999, n.12322, questa stessa Corte ha ritenuto che i profili di unicità, decisorietà ed esclusività del procedimento di cui all'art.7 ult. cit. non entrino in contraddizione con il diritto dell'Ente previdenziale di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti. Nella fattispecie esaminata da detta sentenza, la cancellazione era avvenuta a domanda dell'iscritto ed era stata quindi pronunciata con effetto ex nunc, sicché la Corte aveva poi risolto negativamente la questione della eventuale preclusione per l'Istituto previdenziale cui non fossero state notificate le remote decisioni, di far valere una propria richiesta di pronuncia con effetto ex tunc, cioè dall'effettivo venir meno dei requisiti per l'iscrizione. Se, dunque, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la qualificazione artigiana dell'impresa divengono inopponibili da parte dell'I.N.P.S., qualora l'Istituto medesimo sia stato messo in condizione, con la notifica del provvedimento, di ricorrere ai sensi dell'art.7, comma settimo, della legge n.443/1985 (così come affermato da Cass. n.12322/1999 cit.), ritiene la Corte che l'inopponibilità dell'iscrizione permanga rebus sic stantibus e che non impedisca all'Istituto di previdenza di instare successivamente per la cancellazione qualora accerti - avvalendosi, come nel caso in esame, dei poteri ispettivi e di vigilanza -, che sono venuti meno i requisiti per la configurabilità dell'impresa artigiana: in tale ipotesi gli effetti dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria successivamente adita, non possono avere effetto, di norma, dalla data di presentazione dell'istanza, ma da quella dell'eventuale venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Albo. Quanto alla cancellazione, l'art.6, comma sesto, della legge regionale Marche 28 marzo 1988, n.6 ("La cancellazione dall'albo decorre dalla data di notifica della delibera della commissione provinciale) deve dunque interpretarsi (anche in via di adeguamento ai principi costituzionali, come sopra detto, posti in rilievo dalla Consulta), nel senso che la norma abbia riguardo a ipotesi di cancellazione a domanda dell'imprenditore artigiano, e non resti escluso che, in caso di contenzioso con l'INPS sulla antecedente permanenza dei requisiti per l'iscrizione, le Commissioni per l'artigianato e l'autorità giudiziaria successivamente adita possano avere pur sempre riguardo, nello stabilire la decorrenza degli effetti della cancellazione, ai fini previdenziali, alla data effettiva di perdita dei requisiti per l'iscrizione quando essa risulti dedotta e accertata e non vi sia prova della notifica all'I.N.P.S. della delibera di cancellazione. Occorre a questo punto considerare le innovazioni della legislazione statale intervenute nell'originario impianto della legge quadro n.443 del 1985. 8 L'art.14, comma quarto, della legge 30 dicembre 1991, n.412, come modificato dall'art. 1 d.l. 15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63, dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS [...] nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, [...] poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge". Osserva la Corte che il testo della norma rende evidente (per quanto interessa) come la stessa abbia riguardo a cancellazioni a domanda (o su denuncia di cessazione) e l'estensione dell'efficacia attenga essenzialmente all'aspetto organizzativo - burocratico, anziché a quello della configurazione giuridica degli atti, nel senso della predisposizione di un meccanismo ("sportello unico") che esonera le aziende, per effetto di un unico adempimento, di presentare la denuncia di un medesimo fatto giuridico o la conseguente domanda (di cancellazione dall'Albo) a ciascuno degli enti per i quali lo stesso assuma rilevanza. Con l'entrata in vigore del citato decreto legge, nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. del 16 gennaio 1993 (cfr. art.7) la disciplina sugli sportelli polifunzionali è stata, dunque, estesa anche agli artigiani e alle Commissioni provinciali per l'artigianato; il secondo comma dell'art.1 del d.l. n.6 del 15 gennaio 1993 ha stabilito che "Le iscrizioni variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 14 della citata legge n.412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate [...] entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (la legge, pubblicata sulla G.U. 18 marzo 1993, è entrata in vigore, a norma dell'art. 10 Disp. sulla legge in gen., il 2 aprile 1993). Il comma terzo dell'art.1 del citato d.l. n.6/1993 stabilisce, infine che "le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali [...] si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altro somma ad essi connessa. Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali le sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Le commissioni provinciali per l'artigianato [...] entro sessanta giorni dalla 9 comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art. 7 della citata legge n.443 del 1985". Il primo periodo del testo ora trascritto dispone l'effetto immediato dell'iscrizione ai fini dell'obbligo dei versamenti contributivi;
peraltro, il terzo periodo riserva alle commissioni provinciali per l'artigianato la verifica dei presupposti della qualifica artigiana del titolare o dell'impresa artigiana con dipendenti: il conseguente provvedimento, attinente sempre all'iscrizione, viene dichiarato dalla medesima disposizione normativa "vincolante ai fini previdenziali ed assisteniziali" e "impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art.7 della citata legge n.443 del 1965". La dizione "provvedimento vincolante" non può ritenersi senz'altro come sinonimo di provvedimento costitutivo, ma piuttosto di provvedimento opponibile agli enti che, avendone avuto legale conoscenza, non lo abbiano impugnato;
in ogni caso la norma si riferisce alla iscrizione e non anche alla cancellazione, talché, pure alla luce dello "jus superveniens", non può escludersi la facoltà dell'I.N.P.S. di procedere ad accertamenti, successivi all'iscrizione, sulla permanenza dei requisiti necessari alla configurabilità dell'impresa artigiana e, in caso negativo, di chiedere la cancellazione della stessa dall'Albo delle imprese artigiane dalla data nella quale essi risultino venuti meno, eventualmente coincidente con quella dell'accertamento ispettivo (v. anche Cass.15 marzo 2001, n.2948). A tali principi non è conforme la decisione della Corte di appello di Ancona che ha disposto la cancellazione soltanto dalla data dell'istanza relativa. Col motivo di ricorso incidentale, la Commissione deduce "violazione e falsa interpretazione degli artt. 2 e-3 della legge 8 agosto 1985 n.443 e dell'art. 1,legge18 dicembre 1973, n. 877, in relazione alla legge 18 giugno 1998, n. 192, in relazione all'art.360, n.3 c.p.c." Addebita al provvedimento impugnato, per un verso, di aver considerato valido elemento di distinzione tra lavoro subordinato domicilio e lavoro autonomo l'esistenza o meno del rischio di impresa in capo al lavoratore, ritenendo tuttavia che non possa considerarsi rischio di impresa quello di garantire il buon esito della produzione, e per altro verso di aver ritenuto che i rischi di perimento dei prodotti affidati al lavoratore, dei danni nella fase di lavorazione del trasporto, della responsabilità verso terzi siano strettamente connaturati al rapporto a domicilio, senza considerare che essi sono in realtà veri e propri rischi di impresa, perché, pur potendo verificarsi anche nel rapporto di lavoro a domicilio, gli effetti e la disciplina sono, nei due casi totalmente diversi. Infatti 10 benché la clausola che stabilisca il rinnovo dell'esecuzione dei prodotti non conformi alle prescrizioni impartite dall'imprenditore o al campione sia pienamente conciliabile con il lavoro a domicilio, nel quale assume funzione risarcitoria o sanzionatoria per l'inosservanza dell'obbligo di seguire la prestazione lavorativa con la dovuta diligenza o con la richiesta perizia, nel caso del lavoratore a domicilio, l'obbligo di risarcire il datore di lavoro non esclude il diritto di esser pagato da questi per tutto il tempo in cui ha per lui lavorato e quindi anche per il periodo in cui ha posto in essere l'azione per la quale deve risarcire i danni, laddove nel caso di artigiano, soggetto a rischio d'impresa, il committente oltre ad avere diritto di essere risarcito sarà legittimato anche a non pagare la prestazione fin quando l'opera non si è realizzata regola d'arte. Diversità, secondo il ricorrente, sussistono quanto alla responsabilità verso terzi, poiché nel caso del lavoratore a domicilio il datore di lavoro è tenuto a rispondere del danno prodotto dal dipendente, mentre nel caso del lavoratore autonomo sarà quest'ultimo a rispondere in proprio, e considerazioni analoghe possono esser fatte per i danni provocati nella fase di trasporto. Infine, secondo il ricorrente, la cosiddetta subordinazione tecnica, considerata in generale quale caratteristica del lavoro a domicilio avrebbe perduto la sua efficacia selettiva, dato che gli elementi sintetizzati con tale nozione sarebbero ormai presenti anche in altri tipi di rapporto quale quello di subfornitura nelle attività produttive,disciplinato dalla legge 18 giugno 1988, n. 19. In definitiva, gli aspetti oggettivi della fattispecie non potrebbero più essere considerati come decisivi, sicché insieme ad essi dovrebbero essere oggetto di indagine anche gli aspetti soggettivi, diversamente da quel che aveva fatto il decreto impugnato, il quale obliterando completamente l'indagine su tali aspetti aveva concentrato la sua attenzione soltanto su taluni aspetti oggettivi, peraltro non qualificanti, della fattispecie. Il motivo è infondato per la ragione decisiva che con esso in sostanza il ricorrente, pur senza enunciarlo in modo esplicito, censura il provvedimento impugnato per aver ricercato la distinzione tra il lavoro a domicilio ed il lavoro artigiano in elementi diversi dalla volontà negoziale delle parti, ossia per essersi, doverosamente, adeguato alla direttiva impartita da questa corte,con la decisione che aveva disposto il rinvio. Nessun altro significato se non quello della richiesta di una rinnovata valutazione della volontà delle parti ai fini della qualificazione del rapporto può essere infatti assegnato alla richiesta di cassare il decreto impugnato per aver trascurato di indagare sugli aspetti soggettivi. E' appena da sottolineare in quale misura risulterebbe disatteso così quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. n.4144/1999, che ha disposto il rinvio, e poi, del resto, ribadito con la successiva sentenza 12322/1999, che richiamando la prima ha sottolineato come la legge 18 dicembre 1973, n.877 (recante “Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), 11 consapevolmente inserendosi nel quadro del massiccio ricorso alle più varie forme di decentramento presso prestatori a domicilio di cospicui o significativi segmenti della produzione aziendale, aveva inteso dettare parametri di subordinazione attenuata e derogatoria (rispetto alla nozione fatta propria dall'art. 2094 c.civ.), al dichiarato scopo di far rientrare nell'ambito di tutela del lavoro subordinato, situazioni che ne sarebbero frequentemente fuoriuscite secondo il parametro codicistico. In tale prospettiva, le disposizioni della legge citata non avrebbero dato alcun rilievo ai parametri di negozialità dedotti col motivo. A fronte di tali enunciazioni di principio, erroneamente la ricorrente incidentale richiede che venga ancora una volta valorizzata la volontà negoziale delle parti, anziché l'eventuale ricorrenza del carattere imprenditoriale delle attività singolarmente svolte dalla NI, escluso, tuttavia, secondo la valutazione del giudice di secondo grado, dall'assenza di rischio per la lavoratrice nello svolgimento delle prestazioni. A quest'ultimo riguardo, la Corte di appello ha correttamente osservato, in conformità con l'insegnamento della Corte di cassazione che non avrebbe potuto ravvisarsi il rischio imprenditoriale nella responsabilità contrattuale per l'esatto adempimento e neppure nelle normali evenienze correlabili alla caratteristica fondamentale del lavoro a domicilio (detenzione in casa della materia prima da lavorare e del prodotto finito, successiva consegna di quest'ultimo, conseguente eventualità di perimento o deterioramento del materiale o dei lavorati), in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conclusione che qualsiasi lavorante a domicilio sarebbe un imprenditore artigiano perché comunque e inevitabilmente soggetto al rischio di quegli eventi. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura deve essere accolto il ricorso principale, mentre deve essere rigettato quello incidentale;
in relazione alle censure accolte la decisione impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Ancona che deciderà la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "Nel vigore della legge 8 agosto 1985, n.443, del d.l.15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63, e della legge della Regione Marche 28 marzo 1988, n.6, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa alla proposizione da parte dell'I.N.P.S. della istanza di cancellazione, qualora siano successivamente venuti meno i presupposti dell'iscrizione, con decisione avente effetto dal momento in cui, secondo il contenuto della domanda e le prove acquisite, risultino venuti meno i requisiti dell'impresa artigiana. L'istanza di cancellazione può essere proposta dall'I.N.P.S. anche dopo l'intervenuta cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto, al fine di ottenere la retrodatazione degli effetti, a meno che il provvedimento sia 12 stato notificato all'Istituto di previdenza e quest'ultimo non lo abbia poi tempestivamente impugnato ai sensi dell'art.7, comma quinto, della legge regionale citata". Al giudice di rinvio è altresì opportuno demandare il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale;
rigetta l'incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 2002. Il consigliere estensore || Presidente Filippo Curcuruto Guglielmo Sciarelli, h C l CEL Depositato in Cancelleria M CANCELLIERE ells E - 8 A60.2003 R P T R O C PA DI BOLLO, DI KINI SPESA, TASSA A NSI DELL'ART. 10 LE 11-8-73 N: 522 13