Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/1997, n. 2875
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Sentenza 17 dicembre 1997

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In tema di abuso in atti d'ufficio, i problemi di diritto intertemporale posti dalla modifica introdotta nell'art. 323 cod. pen. dalla legge 16 luglio 997 n. 234 vanno risolti applicando il principio della specialità reciproca dal momento che le ipotesi previste dalla nuova formulazione non necessariamente sono comprese in quella precedente. La novella infatti, contrariamente alla formulazione dell'articolo come risultante dalla precedente modifica introdotta con l. 26 aprile 1990 n. 86, riduce l'ambito della rilevanza penale delle condotte, focalizza l'attenzione sull'elemento oggettivo e non su quello soggettivo, richiede la violazione di norma di legge o di regolamento (a parte le ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione) e ipotizza un reato di evento, caratterizzato però dal dolo intenzionale e non da quello specifico. Tuttavia, in ragione del più lieve regime sanzionatorio previsto nella legge del 1997, dovrà in ogni caso applicarsi la sanzione prevista da questa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/1997, n. 2875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2875
    Data del deposito : 17 dicembre 1997

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