Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di abuso in atti d'ufficio, i problemi di diritto intertemporale posti dalla modifica introdotta nell'art. 323 cod. pen. dalla legge 16 luglio 997 n. 234 vanno risolti applicando il principio della specialità reciproca dal momento che le ipotesi previste dalla nuova formulazione non necessariamente sono comprese in quella precedente. La novella infatti, contrariamente alla formulazione dell'articolo come risultante dalla precedente modifica introdotta con l. 26 aprile 1990 n. 86, riduce l'ambito della rilevanza penale delle condotte, focalizza l'attenzione sull'elemento oggettivo e non su quello soggettivo, richiede la violazione di norma di legge o di regolamento (a parte le ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione) e ipotizza un reato di evento, caratterizzato però dal dolo intenzionale e non da quello specifico. Tuttavia, in ragione del più lieve regime sanzionatorio previsto nella legge del 1997, dovrà in ogni caso applicarsi la sanzione prevista da questa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/1997, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17/3/1997
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere N. 1817
3. Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 32292/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da TE RI e ER LD, avverso la sentenza 21 aprile 1997 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché i reati sono estinti per prescrizione.
Uditi gli avvocati Raffaello Mori Pometti, per TE, Tito Borrello e Luigi Rastello per ER, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. TE RI e ER LD ricorrono per cassazione contro la sentenza 21 aprile 1997 con la quale la Corte di appello di Firenze, riformando la decisione assolutoria pronunciata il 10 novembre 1995 dal Tribunale di Siena, che li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia relativamente al reato di cui all'art. 323 c.p. perché, il primo quale Intendente di finanza in Siena ed il secondo nella qualità di direttore dell'ufficio delle imposte dirette della stessa città, per procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Società General Dentale di Monteriggioni, nonché al suo amministratore LI VA, il TE sollecitava il ER a non iscrivere provvisoriamente a ruolo il terzo della maggior imposta accertata a carico di detta società ed il ER si adeguava a tale invito, sollecitando anche la Commissione tributaria a conformarsi ad un sentenza di proscioglimento del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale;
fatto commesso - così come specificato dall'ordinanza della Corte di appello dello stesso 21 aprile 1997 - "fino anno 89, inizio- 90".
Comune ad entrambi i ricorrenti è la censura di ordine processuale concernente la violazione dell'art. 178, lett. b, c.p.p., per non essere mai stata elevata l'imputazione a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero e disattesa dal giudice per le indagini preliminari;
un vizio comprovato dall'apposita eccezione sollevata dal Pubblico ministero nel giudizio di primo grado. Comune è pure la doglianza riguardante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello dei ricorrenti (dichiarazione, oltre tutto, neppure riprodotta nel dispositivo), nonostante questi fossero stati assolti in primo grado ex art. 530, 2^ comma, c.p.p. Nel merito, il TE denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle complementari norme giuridiche tributarie, nonché difetto di motivazione aia sotto il profilo dell'elemento oggettivo sia sotto profilo dell'elemento soggettivo. Il ER lamenta violazione delle norme concernenti la tutela amministrativa nel settore tributario, violazione dell'art.323 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente il presunto rapporto di parentela o di affinità con l'amministrazione della società LI VA.
2. Le censure di ordine processuale sono infondate.
Quanto alla prima, dall'esame degli atti del procedimento emerge che, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata per infondatezza della notitia criminis, il Giudice per le indagini preliminari dispose che il Pubblico ministero formulasse l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p. e che tale dovere fu ritualmente adempiuto mediante il rinvio alla contestazione a suo tempo provvisoriamente elevata. Nessuna situazione riconducibile alla previsione dell'art. 178, lettera b, c.p.p. risulta, dunque, essersi realizzata.
Quanto alla seconda, va ribadito l'indirizzo interpretativo scaturente da una decisione delle Sezioni unite di questa Corte, in base al quale, una volta che sia stata pronunciata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualsiasi apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè tanto che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza tanto che la prova della sua responsabilità si sia rivelata insufficiente;
l'interesse all'impugnazione, dunque, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione vengano rimosse quelle parti che possono ritenersi pregiudizievoli perché esplicative di una qualche perplessità sull'innocenza dell'imputato; l'impugnazione, infatti, si configura pur sempre come strumento a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (cfr. Sez. un., 23 novembre 1995, Fachini). Il tutto senza contare che, nel caso sottoposto al vaglio della Corte, le doglianze dei ricorrenti in ordine alla mancata adozione della formula assolutoria prevista dall'art. 530, comma 1, risultano assorbite dalla statuizione di condanna, pronunciata, in riforma della sentenza di primo grado, a seguito di impugnazione del Pubblico ministero. Senza che, conseguentemente, possa profilarsi alcuna nullità nell'omessa dichiarazione di inammissibilità nel dispositivo.
3. Pure i motivi di "merito" sono privi di fondamento.
3.1. Sul punto relativo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 323 c.p. occorre, anzi tutto, ricordare gli interventi normativi che hanno attinto, modificandolo radicalmente, il precetto ora ricordato.
Come è noto l'art. 323 c.p., quale sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, la fattispecie contestata agli attuali ricorrenti, contemplava un'ipotesi di reato volto a reprimere suprattutto l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, profilandosi in termini di sintomaticità dell'abuso il vizio di accesso di potere dell'atto o del provvedimento;
vale a dire, il compimento (o l'omissione) dell'atto come esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, così, per un verso, da far assumere all'agire della pubblica amministrazione uno scopo estraneo rispetto a quello preordinato dalla norma e, per un altro verso, da realizzare un vero eccesso rispetto al fine tipico da essa presupposto (cfr. Sez. VI, 25 ottobre 1991, Giunta). Il nucleo della fattispecie restava peraltro incentrato nel momento soggettivo, nel dolo specifico, in quanto finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto (nella ipotesi aggravata di cui all'art. 323, 2^ comma, di carattere patrimoniale) ovvero un danno ingiusto. La centralità del momento soggettivo veniva correttamente enucleati, dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema nel senso sia della finalizzazione dell'abuso verso un vantaggio o un danno ingiusto sia nella effettiva ingiustizia del risultato avuto di mira dall'atto. Una regola puntualmente canonizzata nell'affermazione che deve essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente; cosicché il reato in esame non sussiste quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non sia di per sè ingiusto. E ciò non soltanto perché l'art. 323 c.p. non menziona separatamente l'abusività della condotta e l'ingiustizia del fine, ma anche perché la ratio della norma tende a sottrarre alla sanzione penale quelle ipotesi in cui, pure se attraverso un'attività amministrativa formalmente illegittima, si persegua un fine di per sè legittimo (cfr. Sez. VI, 19 dicembre 1994, Medea). Principi ulteriormente ribaditi dalla regula juris in base alla quale, per integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., oltre all'abuso, che caratterizza l'elemento oggettivo del reato, occorre altresì il dolo specifico, finalizzato all'ingiusto vantaggio;
con la conseguenza che non è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere una condotta antidoverosa e l'illegittimità, pur macroscopica, dell'atto di ufficio, ma è necessario che l'abuso sia stato indirizzato a determinare una situazione di vantaggio contraria al diritto (Sez. VI, 20 aprile 1995, Pasetti;
cfr., analogamente, Sez. VI, 7 marzo 1995, Bussolati;
Sez. VI, 5 aprile 1994, Presutto). Il tutto secondo i tracciati interpretativi seguiti da questa Corte, costante nel ritenere che in tema di abuso di ufficio assumono rilievo sia l'atto (o il comportamento) singolarmente valutato (qualora esso esprima ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine tipico) sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estrinseci all'atto (o al comportamento), consentono una verifica di più ampio contesto;
così da dare rilievo ai presupposti di fatto in cui si esprime l'abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti o di singole serie comportamentali antecedenti, concomitanti o anche successivi all'atto (o al comportamento) che designa l'abuso stesso (cfr. ex plurimis, Sez. VI, 30 giugno 1993, Bisogno). Appare, inoltre, opportuno chiarire come sul versante della violazione del dovere di astensione, la giurisprudenza si era attestata - non senza qualche contrasto - sulla linea di tendenza secondo cui la detta violazione (che, di per sè sola, non era ritenuta in grado neppure di realizzare l'ipotesi di reato prevista dall'abrogato art. 324 c.p; cfr., ex plurimis, Sez. V, 3 dicembre 1979, Duo), si rivela non idonea ad integrare, sempre di per sè sola, gli estremi del reato previsto dal previgente art. 323. Il che non sta a significare che tale violazione non possa costituire abuso di potere, esprimendo soltanto l'esigenza che, perché venga realizzato il reato di abuso di ufficio, deve accompagnarsi una delle finalità previste dalla norma incriminatrice;
in modo da dar rilievo al profilo teleologico, conseguentemente destinato a trasformare la violazione del dovere di astensione in un vero e proprio sviamento di potere. Invece, quando l'abuso si sostanzi ex se in uno sviamento di potere, il legame finalistico è ancor più evidenziabile nell'area della fattispecie penalmente rilevante, esaurendosi lo sviamento in un vizio teleologico che, ove coincida con il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero nell'arrecare ad altri un danno, realizza a pieno titolo il reato di abuso di ufficio. Dal criterio della "doppia ingiustizia", emergente dall'assetto lessicale dell'art. 323, 1^ comma, c.p., quale risultante dalla "novella" del 1990, deriva che l'ingiustizia del fine non può considerarsi insita nel carattere aliunde illegittimo del mezzo, nel senso che la prima deve comunque manifestarsi all'esterno attraverso la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Ne discende che il vantaggio ingiusto, coincidendo con il fine perseguito dall'agente, diviene parte integrante dell'elemento soggettivo. Con la conseguenza che anche quest'ultimo resta designato da un duplice rapporto di qualificazione: come dolo generico, connotante l'abuso; come dolo specifico, esorbitante rispetto a questo, ma strettamente interdipendente dal momento soggettivo della condotta abusiva, tanto da rappresentare un continuum nei confronti del momento soggettivo generico e da risultare astrattamente inscindibile rispetto a questo nella sua qualificazione finalistica. Ora, poiché il fine deve essere quello di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (o di cagionare ad altri un danno), il contenuto teleologico viene a scorporarsi dal momento oggettivo tanto da consentire l'ulteriore accertamento della sua presenza a prescindere dalla finalità generica e dalla finalità specifica. E questo dato oggettivo va individuato nella soluzione di un conflitto di interessi (entrambi direttamente o anche solo indirettamente rilevanti sul piano pubblicistico) secondo regole che, anziché informate al principio di imparzialità, mirino a comporre il conflitto tutelando posizioni giuridiche non meritevoli di protezione, proprio in forza del preminente interesse del soggetto agente o di altri soggetti destinatari dell'atto o del provvedimento (o anche del comportamento), interesse assunto come dato esponenziale dell'atto o del provvedimento (ovvero del comportamento) stesso (v. Sez. VI, 14 dicembre 1995, Marini). Rigorosamente circoscritta entro i confini dell'elemento soggettivo era, pertanto, il danno o il vantaggio ingiusto, a nulla rilevando che il soggetto non fosse riuscito a realizzare il suo scopo, così da profilarsi la fattispecie in parola come un reato a consumazione anticipata. Il tutto pur dovendosi considerare come, nel concreto, l'emanazione dell'atto o del provvedimento (e la sua conseguente esecutorietà) diveniva, di regola, l'unico segnale dal quale era ricavabile l'abuso dell'ufficio (o del servizio).
3.2. Nonostante gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati avessero delimitato, soprattutto sotto il profilo funzionale (ma con inevitabili riverberi anche sullo schema strutturale della fattispecie), la norma dell'art. 323 c.p. - la cui centralità nel sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, risultava, oltre che dalla corrispondente soppressione dei reati di interesse privato in atti di ufficio e di peculato "per distrazione", dalla significativa elevazione della sanzione prevista nell'editto - era conformata in modo così generico (sintomatica la permanenza nel testo dell'art. 323 "novellato" dell'espressione "abuso", ancora una volta, designante la condotta tipica) da apparire dotata di una tale capacità espansiva ai fini della perseguibilità dell'illecito amministrativo, da indurre il legislatore a riformulare il precetto al fine, per un verso, di limitarne la versatilità secondo schemi solo in parte corrispondenti al "diritto vivente" scaturente dagli approdi giurisprudenziali prima richiamati e, per un altro verso, di ridurre la misura della pena edittale, secondo uno schema chiaramente rivolto a precludere che il fumus delicti possa comportare limitazioni, in via cautelare, della libertà personale del soggetto indagato o imputato di abuso di ufficio. Il prezzo pagato ad una tale opera di revisione è stato indubbiamente assai caro, tanto da destabilizzare l'intero statuto penale della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento al sistema sanzionatorio, da definire così poco efficace da risultare irragionevole rispetto ad altri fatti reato relativamente ai quali l'esigenza punitiva è rimasta quantitativamente invariata. Così da rendere inevitabili contestazioni quanto alla conformità del precetto in esame all'art. 3 della Costituzione. Un vizio, peraltro, evocabile solo dall'esterno, potendo il "nuovo" art. 323 c.p. qualificarsi come vera e propria norma di "favore", come tale suscettibile di accesso al giudizio di legittimità costituzionale soltanto quale tertium comparationis rispetto ad ulteriori reati riferibili alla medesima categoria.
3.3. L'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 c.p., ha, in primo luogo, ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolementi, così da circoscrivere univocamente in ambiti assolutamente definiti gli elementi ed i presupposti del comportamento punibile;
per di più realizzabile solo in quanto le dette condotte vengano poste in essere, per il pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione e per l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento del servizio. Un inciso, quest'ultimo, che assume una significativa valenza, non avendo il legislatore annoverato tra i vizi rilevanti ai fini della condotta tipica descritta dall'art. 323 c.p. l'incompetenza. Mentre, dunque, nel sistema previgente (forse più razionale, perché non necessariamente postulante un abuso incentrato nell'adozione di un provvedimento amministrativo), nel silenzio della legge, assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza sia l'eccesso di potere sia la violazione di legge (secondo le regole canonizzate dalla legge 31 marzo 1889, n. 5982, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato "per la giustizia amministrativa" e riprodotte dall'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dall'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale alla partizione dei tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di abuso (quella che assume valore esclusivo nella configurazione della fattispecie penale, che reprime solo comportamenti, rappresentando il provvedimento lo strumento attraverso il quale, sul piano della struttura, si configura l'illecito, e sul piano probatorio è consentito delineare la sussistenza della condotta di abuso) rilevano soltanto la violazione di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti). Quel che, peraltro, diviene decisivo ai fini di un'esatta comprensione dello ius novum è una sorta di emarginazione (bilanciata però, dall'inscindibile collegamento con l'evento) dell'elemento soggettivo. A differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (se patrimoniale con elevazione della pena da un minino di due ad un massimo di cinque anni di reclusione) o di arrecare ad altri un danno ingiusto (senza che rilevasse ai fini sanzionatori la natura patrimoniale del danno), il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicità del fatto, quindi, con la "novella", non viene più affidata al contenuto del dolo specifico;
la conformità al modello legale dell'incriminazione si ricava, infatti, attraverso una più precisa previsione di forme vincolate di condotta e si arricchisce di un elemento ulteriore rappresentato dall'effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico funzionario o per altri ovvero di danno altrui, vantaggio o danno contra ius. Con la conseguenza che la necessaria presenza dell'evento rende ancor più pertinente il richiamo all'abuso mediante omissione, ravvisabile tutte le volte in cui ci si trovi in presenza (nel ricorrere degli ulteriori requisiti indicati dall'art. 323 c.p.) di un soggetto su cui gravi l'obbligo di impedire l'evento. Nella nuova formulazione, caratterizzata dalla necessità dell'evento, l'abuso è punito a titolo di dolo generico, per di più caratterizzato dal requisito dell'intenzionalità, restringendosi, in tal modo, l'operatività del momento soggettivo al dolo di evento inteso come assoluta omogeneità tra momento rappresentativo e momento volitivo (con esclusione, quindi, della rilevanza del dolo c.d. eventuale). Il che condurrebbe a ritenere che, penetrando l'ingiustizia del danno o del vantaggio nella struttura dell'evento, la stessa qualifica di dolo diretto che contrassegna l'elemento soggettivo del reato in parola, comporta che anche il dato di qualificazione debba essere preveduto e voluto.
3.4. Tutto ciò premesso, relativamente al regime ora operante sul piano del diritto intertemporale, va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte, nel delineare i rapporti tra l'art. 323 c.p., nel testo risultante dalla originaria formulazione, e l'art. 323 c.p. come sostituito dall'art. 13 della legge n. 86 del 1990, enunciarono il principio in base al quale, poiché fra il nuovo testo dell'art.323 c.p. (quello, cioè, introdotto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86) ed i precedenti artt. 323 e 324 dello stesso codice, sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle singole previsioni, non avendo la legge n. 86 del 1990 operato una generalizzata abolitio criminis, ogni problematica circa la norma da applicare va risolta ai sensi dell'art. 2, 2^ e 31 comma, c.p., perché tra il nuovo testo dell'art. 323 ed i precedenti artt. 323 e 324 sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle previsioni che riconduce l'interferenza fra i relativi precetti nel più complesso fenomeno della successione nel tempo delle norme incriminatrici, nell'ambito del quale la nuova legge se, da un lato, ha ampliato, sotto qualche aspetto, le previgenti previsioni incriminatrici ed escluso, dall'altro, la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato rispetto ad altre ipotesi ha mantenuto tale rilevanza, imponendo per esse l'individuazione della norma più favorevole applicabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p. Aggiungendo che una tale disciplina resta applicabile alla condizione che i fatti punibili alla stregua dell'art. 323 c.p. nel testo originario possano esserlo anche alla stregua dell'art. 13 della legge n. 86 del 1990, in quanto gli elementi costitutivi del primo reato siano contenuti, in forma esplicita o implicita, nella previsione delle norme vigenti alla data di consumazione - attribuendosi, altrimenti, efficacia retroattiva ad una norma incriminatrice successiva al fatto e siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione (Sez. Un., 20 giugno 1990, Monaco). 3.5. È chiaro che, con riferimento ai rapporti tra l'art. 323 c.p., quale "novellato" nel 1990, e l'art. 323 c.p., quale risultante dalla sua sostituzione in forza dell'art. 1 della legge n. 294 del 1997, l'incentrarsi della problematica intertemporale nell'area di una sola disposizione (quando i temi di diritto transitorio a suo tempo prospettati concernevano, non solo due diverse disposizioni ma anche - per essere chiamato in causa pure l'abrogato art. 324 c.p. ed il sostituito art. 314 dello stesso codice, nella parte relativa al peculato per distrazione - da più norme, con giudizi di valore, per giunta, non unificabili, ma, anzi, caratterizzati da rilevantissime difformità di valutazioni) circoscrive l'area di interferenza tra norme entro argini interpretativi estremamente più ristretti. Mentre allora, al di là dei profili descrittivi, assumeva valenza esponenziale il giudizio di valore, qui è la conformazione della norma (nell'ambito di se stessa) a rivelarsi decisiva. Si vuol dire, cioè che, mentre nel caso preso in esame dalle Sezioni unite, un ruolo preminente assumeva il rapporto di consunzione (reso estremamente complesso dalla pluralità di disposizioni convergenti, nello ius novum, verso una medesima norma), qui, prescindendo da giudizi valutativi di non decisivo rilievo ai fini dell'operazione di raffronto (l'abuso diretto a procurare un vantaggio patrimoniale è ora sanzionato con la minore pena della reclusione da sei mesi a tre anni, ma l'abuso in danno subisce una penalizzazione, essendo comminata la medesima sanzione, superiore, dunque, a quella dell'editto dell'art. 323, sostituito dalla legge n. 86 del 1990), la soluzione di ogni problema di diritto transitorio va individuata facendo, in primo luogo, applicazione del principio di specialità, l'unico in grado di conferire valenza prescrittiva al rapporto istituibile tra disposizione e norma, quando l'assetto descrittivo risulti decisivamente modificato. Una specialità da definire "bilaterale" perché ciascuna delle fattispecie poste a confronto presenta elementi specializzanti;
cosicché deve subito contestarsi la soluzione prospettata da un'autorevole dottrina secondo cui, poiché qualsiasi ipotesi oggi prevista è riconducibile al testo previgente mentre solo alcune delle ipotesi previste dalla legge n.86 del 1990 possono essere assunte nella nuova ipotesi di reato, è
sempre applicabile lo ius novum, purché si realizzino taluni requisiti, dovendo, in caso contrario, ritenersi realizzata una vera e propria abolitio criminis.
Il fatto è che, invece, ciascuna delle ipotesi di reato presenta elementi che sono propri di essa, ed estranei al modello dell'altra. Dunque, ciascuna fattispecie è speciale rispetto all'altra, perché ciascuna presenta uno o più elementi estranei rispetto all'altra.
Se si superino le resistenze all'applicazione di un criterio logico nell'area del fenomeno della successione della legge penale nel tempo, il raffronto tra i due precetti consente una più puntuale verifica del passaggio dalla norma implicitamente abrogata alla nuova disciplina, facendo subito emergere come il ricorso alla specialità bilaterale esclude che assumano alcun rilievo penale gli abusi non consistenti in violazioni di legge o di regolamento ovvero dai quali non sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti). Ne consegue che la continuità del tipo d'illecito, risalente alla decisione delle Sezioni unite più volte richiamata, resta racchiusa nei limiti descrittivi che autorizzano ad iscrivere il contegno in entrambe le prescrizioni.
Riconducendo il rapporto tra norme nell'ambito del principio di specialità il problema della successione della legge nel tempo deve essere risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designano la nuova fattispecie;
e cioè che la condotta si sia sostanziata nella violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dovere di astensione, per di più commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e che sia stato effettivamente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiusto. È ovvio poi che l'intenzionalità (con esclusione, quindi, delle ipotesi di dolo soltanto eventuale) dell'azione (o dell'omissione) non costituisce un elemento riconducibile a specialità, risultando il dolo specifico richiesto dall'art. 323 c.p. ante riforma incompatibile con forme diverse dal dolo "intenzionale".
Una regola che, combinandosi con il precetto che prescrive, nel sistema della successione delle leggi nel tempo, l'applicazione della norma più favorevole, fa ritenere, dunque, in presenza dei dati di specificità sopra ricordati, l'art. 323 c.p. da ultimo sostituito come unica norma applicabile.
In tali termini la decisione delle Sezioni unite più volte ricordata risulta compatibile con il regime intertemporale ora al vaglio della Corte;
la continuità di tipo di illecito scaturente da un principio logico prima che da un giudizio di valore (peraltro, emergente dal nuovo assetto sanzionatorio), impone, dunque, sempre e comunque l'applicazione nello ius novum ove venga accertata la realizzazione della fattispecie.
4. Alla stregua delle considerazioni ora svolte, risulta evidente che le censure proposte dagli imputati non reggano alle puntuali statuizioni del giudice a quo (sia alla stregua dell'art. 323 ante riforma sia) alla stregua della norma risultante dalla sua sostituzione in forza della legge 16 luglio 1997, n. 234. 4.1. La sentenza impugnata ha rimarcato che il TE, Intendente di finanza in Siena, aveva invitato il ER, Direttore, all'epoca, dell'ufficio delle imposte indirette di quella città, a soprassedere dalla iscrizione provvisoria a ruolo dei redditi accertati nei confronti della General Dental s.n.c. e che il Direttore ritenne di doversi adeguare alla sollecitazione del suo superiore dando l'ordine di non procedere alla iscrizione provvisoria a ruolo.
E correttamente la Corte territoriale ha ravvisato nel comportamento degli imputati sia l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p. ante riforma. Prescindendo dalle argomentazioni circa l'incidenza dell'intervento dell'Intendente di finanza sul Direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte - che, appartenendo al meritum causae, non possono trovare ingresso in questa sede - il contegno di chi ometta, sussistendone le condizioni di legge, di procedere all'iscrizione a ruolo il terzo della maggiore imposta accertata costituisce una violazione di legge.
Uno dei principi ispiratori della riforma in materia di riscossione esattoriale (alla stregua delle sequenze normative rilevanti, considerato il tempus commissi delicti) deve, infatti, identificarsi nella necessità di contemperare due esigenze contrastanti: quella di avvicinare il prelievo al momento di produzione del reddito, da un lato, e quella di far si che l'iscrizione a ruolo abbia luogo in base ad un titolo incontrovertibile o almeno suffragato da una presunzione ragionevole di legittimità.
Sotto tale ultimo profilo l'iscrizione a ruolo provvisoria, pur traendo origine da un titolo essenzialmente precario, risponde ad entrambe le esigenze sopra ricordate perché, se è vero che il titolo può essere annullato in tutto o in parte, a tale precarietà fa da rigoroso contrappunto (oltre che la possibilità di definitiva consolidazione del titolo stesso) l'iscrivibilità non dell'intero importo del prelievo ma solo di una quota di imposta risultante dal titolo che ne costituisce la fonte.
Ne consegue che l'omessa iscrizione, in quanto priva l'amministrazione di una quota dell'imposta da accertare definitivamente, oltre a costituire una violazione dell'art. 15, 1^ comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, realizza anche una ingiusta locupletazione per il soggetto titolare del debito d'imposta, con corrispondente danno per l'amministrazione finanziaria, un'ingiustizia che non può certo dirsi insussistente solo per la possibilità concessa all'interessato di ricorrere contro il ruolo e di conseguire in quella sede la sospensione della riscossione. Un simile evento, infatti, è del tutto ipotetico perché l'art. 39 del ricordato d.P.R., dopo aver precisato che il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione, autorizza l'Intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, a disporre in tutto o in parte la sospensione, fino alla decisione della commissione di primo grado.
Con la conseguenza che la mancata iscrizione, paralizzando ogni potere di riscossione dell'amministrazione relativamente alla parte di imposta dovuta, oltre a produrre un danno all'amministrazione stessa, consente anche al privato di non essere assoggettato al pagamento;
un evento non certamente realizzabile in caso di ricorso ex art. 39, costituendo la sospensione non un dovere, ma solo una facoltà dell'intendente di finanza, per giunta da adottare con provvedimento motivato.
L'autonomia della iscrizione provvisoria rispetto all'accertamento definitivo rende, poi, del tutto ininfluenti le vicende giurisdizionali conseguenti a ricorsi eventualmente proposti dall'interessato e, perciò, anche l'integrale riconoscimento della sua pretesa. L'ingiustizia del vantaggio o del danno va, infatti, valutata alla stregua della norma concretamente operante al momento della instaurazione del rapporto;
altrimenti dovendo definirsi non ingiuste quelle forme di autotutela per una finalità (non pubblica, ma) privata dirette a consolidare una situazione soggettiva ancora in contestazione.
4.2. Dalle argomentazioni adottate dal giudice a quo emerge come tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie risultante alla "novella" del 1997, per di più, con puntuale aderenza la contestazione, siano stati presi in esame. Una verifica che nel caso di specie vale, sulla base della stessa imputazione, a ricomprendere la totalità degli elementi richiesti dallo ius novum:
la violazione di legge, l'intenzionalità del dolo, la concreta realizzazione, nei termini sopra enunciati, di un vantaggio patrimoniale ingiusto, costituente il fine unico della omissione addebitata.
5. Poiché, peraltro, il reato risulta consumato tra la fine dell'anno 1989 e l'inizio dell'anno 1990, è maturato il termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi dal fatto;
ciò (sia alla stregua dell'art. 323, quale risultante dalla sua sostituzione a seguito dell'art. 13 della legge n. 86 del 1990, in forza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia, a maggior ragione) alla stregua dell'art. 323, quale risultante dalla sostituzione in forza dell'art. 1 della legge n. 234 del 1997. 6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998