Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
È legittima l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, anche con l'obbligo di soggiorno, in caso di permanenza nello Stato di cittadino straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa, qualunque sia stata la ragione della mancata esecuzione dell'espulsione ove si configuri, in concreto, una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3181
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 48910/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB SU, nato a [...] il [...];
avverso il decreto in data 3 febbraio 2011 della Corte di appello di Napoli n. 149/2010;
Letti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. Gaeta Piero, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto deliberato il 3 febbraio 2011 e depositato il 15 aprile 2011 la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 dicembre 2009, depositato il 17 maggio 2010, in forza del quale BR SU, cittadino albanese, era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, e ha autorizzato il BR ad allontanarsi dal comune di residenza per recarsi nel comune di Caserta, al solo scopo di prestare attività lavorativa, come operaio addetto alle pulizie, presso il C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi) nei giorni ed ore stabilite.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha addotto che la recente assoluzione del BR dal delitto di estorsione, poiché la perizia fonica non aveva individuato con certezza nella sua voce quella dell'autore delle richieste estorsive, ferma la circostanza che il telefono mobile utilizzato per l'azione criminosa era proprio quello appartenente al BR, non escludeva la permanenza di indizi di pericolosità a suo carico anche in considerazione dei precedenti penali, considerata l'indipendenza del procedimento di prevenzione da quello penale.
La Corte ha, quindi, ritenuto la compatibilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e l'espulsione amministrativa già da tempo disposta nei confronti del BR, ma non ancora eseguita, sulla base della giurisprudenza di legittimità favorevole al possibile concorso dell'ordine di espulsione e di una misura alternativa alla detenzione nei riguardi della stessa persona, secondo una logica finalizzata al contenimento della pericolosità e al recupero sociale accomunante, ad avviso del Tribunale, sia le misure alternative alla detenzione sia le misure di prevenzione.
La Corte ha, infine, ritenuto che fosse obbligatoria l'applicazione dell'obbligo di soggiorno congiuntamente alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essendo il BR appartenente alle categorie di persone pericolose di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.1, n. 1) e 2).
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il BR tramite il difensore di fiducia, il quale deduce i vizi di violazione della legge penale sostanziale e processuale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione alla L. n.1423 del 1956, artt. 1, 2, 3 e 4.
2.1. Il ricorrente ripropone, innanzitutto, la denuncia di incompatibilità tra la permanenza dell'ordine di espulsione dallo Stato italiano, emesso il 4 giugno 2002 dal Questore di Caserta nei confronti del BR, e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, confermata con il provvedimento qui impugnato.
L'ordine di espulsione che obbliga il BR, ritenuto socialmente pericoloso, a lasciare il territorio dello Stato, si pone in contrasto insuperabile con la pur applicata misura della sorveglianza speciale comprendente l'obbligo di soggiorno per cui è imposto allo stesso BR di permanere in un determinato comune del territorio italiano.
La mancata esecuzione dell'ordine di espulsione non escluderebbe tale incompatibilità: il provvedimento impugnato non specifica, invero, le ragioni dell'ineseguita espulsione e, comunque, tale circostanza non sarebbe idonea a fondare l'interesse dello Stato a mantenere il cittadino straniero sul proprio territorio sottoponendolo ad altre forme di controllo;
inconferente sarebbe il richiamo operato dalla Corte territoriale alla giurisprudenza, a sezioni unite, di questa Corte (n. 14500 del 2006), la quale, al diverso fine dell'esecuzione della pena, ha ritenuto compatibile con la disposta espulsione l'ammissione del condannato alle misure alternative alla detenzione, le quali sono forme di esecuzione rispettose della funzione rieducativa della sanzione penale, da garantire anche ai condannati stranieri, mentre le misure di prevenzione non hanno finalità sanzionatoria di un fatto pregresso ma soddisfano solo esigenze di tutela collettiva e, comunque, non legittimano la permanenza clandestina del cittadino straniero sul territorio nazionale.
2.2. Denuncia, inoltre, il ricorrente la mera apparenza della motivazione in punto di ritenuta permanente pericolosità sociale: le uniche due condanne subite dal BR riguardano fatti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi il 27/10/1999, e un reato di furto, commesso l'8/03/2002; la misura cautelare della custodia in carcere per associazione per delinquere, furto, tentata estorsione e ricettazione, emessa il 16/11/2007, attiene al processo sfociato nella recente assoluzione del BR da tutti i reati ascrittigli e costituiva il principale elemento su cui si fondava il giudizio di attuale pericolosità sociale espresso dal giudice della misura di prevenzione;
erroneamente, pertanto, la Corte di appello non avrebbe tratto le dovute conseguenze, a favore del BR, dalla sua assoluzione da tutti i suddetti reati, omettendo di specificare gli elementi concreti che comunque inducevano a ritenere sussistente la pericolosità del proposto, senza limitarsi a sostenere che l'assoluzione era avvenuta in forma dubitativa e a richiamare genericamente i remoti precedenti penali e le denunce subite dal ricorrente.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 14 maggio 2012, all'esito di articolate argomentazioni, ha ritenuto fondata la denuncia di incompatibilità tra l'ordine di espulsione, tuttora gravante sul BR come cittadino di paese terzo irregolarmente presente sul territorio nazionale, e la misura di prevenzione personale a lui applicata, e ha chiesto, pertanto, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, sulla base dell'affermazione del seguente principio di diritto: "emesso un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero, non può essere irrogata, nelle more dell'esecuzione del suddetto provvedimento di espulsione, la misura di prevenzione personale nei confronti del medesimo soggetto".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Non sussiste incompatibilità tra il decreto di espulsione amministrativa, emesso nei confronti di un cittadino di paese terzo, a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, e successive modifiche, rimasto ineseguito con accertata permanenza del suo destinatario sul territorio nazionale, e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora, adottata nei confronti dello stesso straniero, siccome persona ritenuta pericolosa ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, della, applicabile nel caso in esame ratione temporis, cui corrisponde il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. a) e b), (codice delle legge antimafia e della misure di prevenzione), che, al suo art. 120, comma 1, lett. a), ha abrogato la predetta L. n. 1423 del 1956. La permanenza sul territorio dello Stato del cittadino straniero, già destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa, qualunque sia stata la ragione della mancata esecuzione dell'espulsione, ove configuri, in concreto, una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, poiché lo straniero appartiene ad una delle categorie di persone pericolose ai sensi della L. n.1423 del 1956, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, cui corrisponde il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a) e b), legittima l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, anche con l'obbligo di soggiorno, a norma della citata Legge, art. 3. È, infatti, comune la finalità di tutela della sicurezza pubblica perseguita sia dall'espulsione amministrativa, sia dalla misura di prevenzione personale, e quest'ultima non si pone come alternativa e incompatibile con la prima, allorché supponga in concreto una situazione di irregolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale, nonostante la disposta espulsione, che lo radica in una condizione di clandestinità, e sussistano elementi di fatto che inducano a ritenere la sua dedizione abituale a traffici illeciti o il sostentamento tratto, anche in parte, dai proventi di attività delittuose.
Nel caso in esame va, inoltre, considerato che il decreto di espulsione, emesso il 4 giugno 2002, risale a quasi otto anni prima del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, resa pubblica il 17 maggio 2010, e non vi sono elementi per affermare che non vi sia stato, all'epoca, un allontanamento volontario del BR dal territorio nazionale sicché, a norma del nuovo testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 14, come ultimamente sostituito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3, comma 1, lett. c), n. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, il divieto di rientro nel territorio dello
Stato, conseguente all'espulsione amministrativa, non potrebbe comunque superare i cinque anni e tale termine era già scaduto alla data di adozione, nel maggio 2010, della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, oggetto di impugnazione.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone censura motivazionale in punto di ritenuta pericolosità sociale del BR non consentita in sede di ricorso per cassazione in tema di misure di prevenzione, ammesso solo per violazione di legge, a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, cit. (Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, e altre conformi).
Nè la motivazione del provvedimento impugnato può ritenersi apparente, ipotesi assimilata alla sua inesistenza, poiché i giudici di merito hanno spiegato, con motivazione adeguata e coerente, che l'assoluzione del BR dai gravi delitti di associazione per delinquere, furto, tentata estorsione e ricettazione, per i quali era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere nel novembre 2007, non ne escludeva la pericolosità, essendo stato comunque accertato che il tentativo di estorsione fu consumato con il telefono appartenente al prevenuto e dovendo tale dato essere apprezzato insieme ai precedenti penali e giudiziari del BR, tra i quali anche la permanenza illegale sul territorio dello Stato e la mancanza di un regolare lavoro, addotti a sostegno della misura di prevenzione applicata.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art.616 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013