Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2015, n. 51681
CASS
Sentenza 26 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di cose d'antichità e d'arte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), non rileva l'esistenza o meno del sito archeologico, quanto l'effettuazione di ricerche, in assenza di apposita concessione da parte dell'autorità amministrativa, finalizzate alla scoperta di beni di interesse archeologico.

Commentario1

  • 1Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023

    Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2015, n. 51681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51681
Data del deposito : 26 novembre 2015

Testo completo