Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 9927
CASS
Sentenza 7 maggio 2015

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Massime1

In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all' art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il primo si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, in quanto la rilevanza penale della condotta deriva dall'assenza di permesso per la ricerca, mentre il secondo richiede l'impossessamento di beni di interesse archeologico, realizzabile anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.

Commentario1

  • 1Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023

    Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 9927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9927
Data del deposito : 7 maggio 2015

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