Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all' art. 176 del D.Lgs. n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il primo si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, in quanto la rilevanza penale della condotta deriva dall'assenza di permesso per la ricerca, mentre il secondo richiede l'impossessamento di beni di interesse archeologico, realizzabile anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca.
Commentario • 1
- 1. Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023
Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2015, n. 9927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9927 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
9 9 2 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2310/2015 ALDO FIALE Dott. - Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE RENATO GRILLO Dott. N. 52156/2014 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - SANTI GAZZARA - Consigliere - Dott. - Consigliere - Dott. ALDO ACETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ET N. IL 24/12/1942 avverso la sentenza n. 733/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott G220 Gioacchins 12 zauze man's che ha concluso per villane per prescrizione quomo a capo te vel resto ridetermineriare delle pere men's pioni zo d reclusione ed euro 160d-mulia реше - Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2014, confermava la sentenza emessa in data 27 ottobre 2011 dal Tribunale in composizione monocratica di Sciacca nei confronti di LO RO, imputato dei reati di cui agli artt. 175 e 176 D. Lgs. 42/04 (effettuazione di ricerche archeologiche senza la prescritta concessione ed impossessamento di beni archeologici di pertinenza dello Stato capi A) e B) della rubrica), nonché del reato di cui all'art. 4 della L. 110/75 (porto abusivo di coltello a serramanico) – reati tutti commessi il 27 - ottobre 2007 e condannato per i suddetti reati unificati per continuazione, alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di reclusione ed € 200,00 di multa. - 1.2 La Corte distrettuale, nel richiamare integralmente la motivazione della sentenza del Tribunale, ribadiva la responsabilità dell'imputato sulla base dei riscontri oggettivi (tra i quali le dichiarazioni dei verbalizzanti ed il rinvenimento indosso all'imputato del coltello, nonché il reperimento all'interno dell'auto di sua proprietà degli oggetti adoperati per le ricerche archeologiche ed i beni dei quali l'imputato si era impossessato) ed escludeva la veridicità o anche verosimiglianza della tesi difensiva prospettata dall'imputato secondo il quale gli attrezzi rinvenuti in suo possesso (compreso il coltello) servissero per la raccolta delle olive cui sarebbe stato asseritamente intento.
1.3 Avverso la detta sentenza ricorre il suddetto imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, la inosservanza della norma penale (art. 157 cod. pen.) in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato sub C) per prescrizione maturata prima della decisione della Corte territoriale. Con un secondo motivo la difesa lamenta la inosservanza delle norme processuali in materia di prova indiziaria (art. 192 cod. proc. pen.) ed in materia di regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.) in relazione al fatto che nessun oggetto destinato a scavi archeologici era stato rinvenuto nella immediatezza dei controlli e che l'autovettura dove gli oggetti vennero rinvenuti era parcheggiata in località assai distante da quella in cui era stata notata la presenza del LO intento a scavare. Con un terzo motivo la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
2. E' certamente fondato il primo motivo essendo la prescrizione per il reato sub C), di natura contravvenzionale, maturata prima della sentenza di appello, pur in presenza di sospensione peraltro disposta a prescrizione già avvenuta (v. Sez. 3^ 11203/14 Sez. 4^ 49817/12). Né ricorrono elementi per pervenire ad un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto degli elementi presi in esame dalla Corte di merito, né essendovi doglienze specifiche in tal senso da parte del ricorrente.
3. Gli altri due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto interconnessi, risultano, invece, manifestamente infondati oltre che generici in quanto ripropongono questioni già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale che ha preso in considerazione una serie di elementi giudicati inoppugnabili e altamente sintomatici della attribuibilità dei fatti al LO.
3.1 Va anzitutto chiarito che al LO sono stati contestati due distinti reati previsti dal D.Lgs. 42/04: in particolare l'effettuazione di ricerche archeologiche in violazione dell'art. 175 del detto D. Lgs. e l'impossessamento di oggetti di interesse archeologico (fondo di piatto in ceramica rivestita da vetrina di colore verde di età medioevale e vago di collana in pasta vitrea di età classica) appartenenti allo Stato, in violazione del successivo art. 176. 3.2 Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto, esposto in sede di appello, che nessun oggetto destinato a scavi archeologici era stato rinvenuto nella immediatezza dei controlli e che l'autovettura dove gli oggetti vennero rinvenuti era parcheggiata in località assai distante da quella in cui era stata notata la presenza del LO intento a scavare. In realtà dal testo della sentenza impugnata non solo si evince la risposta implicita a tali censure, ma soprattutto emerge in modo chiaro quali fossero le circostanze che hanno indotto il giudice di appello a confermare la responsabilità del LO per entrambi i reati contestatigli: questi, sorpreso da militari dell'Arma nell'atto di effettuare ricerche su un fondo di proprietà privata munito di metaldetector e di piccozza, si era dato alla fuga liberandosi di tali oggetti. Il LO, ignaro del fatto che i militari nel frattempo si erano appostati in attesa del suo ritorno, nei pressi dell'autovettura dell'imputato, effettivamente parcheggiata in un punto distante da quello in cui l'uomo stava effettuando le ricerche, si avvicinava al proprio autoveicolo, dandosi, ancora una volta, alla fuga non appena si accorgeva della presenza dei militari che questa volta lo bloccavano. Nel corso della perquisizione veicolare, nel cofano dell'autovettura venivano rinvenuti alcuni oggetti di interesse archeologico ed altri oggetti di identica natura venivano rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare. Tutti questi elementi, tra loro coordinati, hanno indotto la Corte di merito a ritenere che il LO fosse intento ad effettuare ricerche archeologiche senza esservi autorizzato e che detenesse abusivamente oggetti di interesse archeologico.
4. La condotta prevista dall'art. 175 del D. Lgs. 42/04 (già art. 124 del D.Lgs. n. 490/99 si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti e concorre con il reato di impossessamento di oggetti di interesse archeologico, attesa la diversità delle due fattispecie, in quanto è chiamato a rispondere ugualmente di tale reato anche chi sia munito della concessione per effettuare ricerche archeologiche (Sez. 3^ 26.10.2007 n. 44967, Liberatore e altri, Rv. 238276): mentre, in quest'ultimo caso, la condotta penalmente rilevante riguarda l'apprensione di beni di interesse archeologico, nel primo caso la rilevanza penale deriva dall'assenza di permesso per la ricerca archeologica che, per incidens, non è necessario che avvenga in siti archeologici appositamente individuati da un provvedimento amministrativo.
5. Con riguardo, invece, alla ipotesi contemplata dall'art. 176 del D. Lgs. 42/04 ai fini della integrazione della fattispecie non è richiesta "la preesistenza di un provvedimento dell'autorità 2 S amministrativa che qualifichi il bene come culturale, essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria". (Sez. 3^ 28.6.2007 n. 35226, Signorella, Rv. 237403; idem 7.7.2011 n. 41070, Saccone e altro, Rv. 251295; idem 18.12.2014 n. 6202, Bennardo e altro, Rv. 262366 in cui si afferma che ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico, la cui prova può essere desunta anche dalla condotta post factum tenuta dal colpevole) 6. Orbene con riguardo alle due fattispecie contestate, la Corte di merito si è esattamente attenuta ai detti criteri interpretativi, mentre le censure sollevate nel ricorso, oltre a risultare inidonee a superare le opposte argomentazioni del giudice territoriale, sono anche eccentriche rispetto al thema decidendum tenuto conto della natura delle contestazioni.
7. In relazione all'accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui al capo C) per estinzione del reato per prescrizione: segue l'eliminazione della relativa quota di pena irrogata dal primo giudice a titolo di aumento per la ritenuta continuazione, nella misura di giorni dieci di reclusione ed € 40,00 di multa. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui al capo C) perché estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione ed € 40,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 7 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Aldo Fiale Acho fall DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAR 2016 IL CANCELLIERE Luana Marian 3