Sentenza 3 luglio 2015
Massime • 1
La richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto di penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento solo se la nuova domanda reitera esattamente quella precedente.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2015, n. 36782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36782 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2015 |
Testo completo
36 7 8 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA CARLO GIUSEPPE BRUSCO Presidente - N. Dott. 156112015 - Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA REGISTRO GENERALE N. 23055/2015 - Consigliere - FELICETTA MARINELLI Dott. - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. MI IANNELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MI GI N. IL 09/09/1949 avverso la sentenza n. 2131/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal foule Дімей Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Я зделко я жого che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 27/3/2012, condannò LO MI IO, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2bis, cod. della str., per essersi posto alla guida in stato d'ebbrezza alcolica, così dando causa ad un incidente stradale, alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d'appello di Genova, alla quale l'imputato si era rivolto, con sentenza del 5/3/2014, in parziale riforma della statuizione di primo grado, ridotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida alla durata di due anni, confermò nel resto la sentenza di primo grado.
3. Il LO avanza ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello sorretto da duplice censura.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in quanto l'accertamento del tasso alcolico era stato effettuato presso il presidio ospedaliero ove l'imputato era stato condotto, non per ragioni terapeutiche, bensì su richiesta della p.g., senza che il medesimo fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un proprio difensore di fiducia.
3.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge in quanto il Giudice aveva disatteso la richiesta di patteggiamento, formulata con l'opposizione al decreto penale di condanna, perché ritenuta subordinata a quella di assoluzione.
4. In data 16/6/2015 veniva fatta pervenire nell'interesse del ricorrente memoria contenente nuovi motivi, con la quale, in aggiunta a quanto prospettato in ricorso il LO, senza venir meno alle censure primigenie, chiedeva farsi applicazione della formula terminativa dell'irrilevanza del fatto o che, comunque, fosse messo alla prova;
ipotesi, queste, all'epoca del giudizio di merito non percorribili in quanto introdotte con norme successivamente approvate. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato, anche per quel che concerne i motivi nuovi sopra riportati. 5. 1. Quanto ai motivi principali deve osservarsi quanto appresso. a) Dalla sentenza d'appello consta che l'imputato ebbe necessità di essere condotto nell'immediatezza presso presidio ospedaliero a cagione delle lesioni riportate nell'incidente. L'anzidetta constatazione fattuale viene inammissibilmente sovvertita dal LO facendo ricorso ad una versione meramente congetturale, priva dei necessari ancoraggi alle emergenze probatorie. Ciò premesso, la doglianza è priva di fondamento. Questa Sezione ha già avuto modo di condivisamente affermare che il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di 1 fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 4, n. 3848 del 4/6/2013, dep. 18/9/2013, Rv. 257573). Né, peraltro, può aggiungersi per completezza di materia, l'eventuale mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma secondo Cost. non prevede alcun preventivo consenso - dell'interessato al prelievo dei campioni (Cass., Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 15/1/2014, Rv. 258490). b) Anche la censura in rito è destituita di giuridico fondamento. E' pregiudizialmente decisivo osservare che l'imputato ben avrebbe potuto reiterare la richiesta di applicazione della pena, proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna e rigettata dal giudice, in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dal terzo comma dell'art. 464 cod. proc. pen., infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (Sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005, dep. 01/06/2005, 2 Rv. 231921; in senso conforme, Sez. 4, n. 46367 del 24/10/2007, dep. 13/12/2007, Rv. 238430).
5.2. anche i motivi aggiunti non possono essere accolti. La Corte territoriale, descrivendo i fatti accertati, ha espresso un indubbio giudizio negativo, sia sull'elemento soggettivo, che sulla intensa pericolosità del fatto: l'imputato, in uno stato di grave alterazione psicofisica, procurata da un acuto stato d'intossicazione da assunzione di alcolici 2,97 g/l aveva - 1 perso il controllo del ciclomotore, invadendo l'opposta corsia di marcia, nell'imboccare una curva, finendo la propria corsa incontrollata contro il muro di definizione esterna della predetta semicarreggiata e l'incidente non aveva registrato tragici epiloghi per la fortunata coincidenza dell'assenza di veicoli in transito nell'opposto senso di marcia. Ciò, a prescindere dell'opinione espressa in sede di legittimità, secondo la quale la disciplina della messa alla prova per i maggiorenni, introdotta con la legge 28/4/2014, n. 67, non trova applicazione nei processi pendenti in sede d'appello e di cassazione (Sez., 3, n. 22104 del 14/4/2015, dep. 27/5/2015, Rv. 263666), rende la pretesa destituita di giuridico fondamento, in quanto l'opzione appare incompatibile con il giudizio negativo di merito espresso dal Giudice d'appello, in questa sede non sindacabile. Invero il comma 3 dell'art. 464quater, cod. proc. pen., richiama i parametri di cui all'art. 133, cod. pen., parametri che, nel caso al vaglio, non conducono ad una prognosi favorevole per l'applicazione dell'istituto del probation. A maggior ragione la descrizione dei fatti e l'apprezzamento degli stessi operati in sede d'appello preclude l'accesso alla formula terminativa dell'irrilevanza del fatto, introdotta con il d.lgs. n. 28 del 16/3/2015. L'art. 131bis, cod. pen., introdotto con la legge di riforma, predica l'esclusione della punibilità ove si registri la particolare tenuità dell'offesa >> attraverso l'esame delle modalità della condotta>> o a cagione della esiguità del danno o del pericolo>> (e nel caso, appunto, si tratta di condotta di pericolo). Entrambe le condizioni risultano, per quel che poco sopra detto, escluse dalla sentenza gravata. Né può condividersi l'asserto secondo il quale debbano considerarsi particolarmente tenui tutti i fati di reato puniti in misura giudicata meno severa di altri o riguardanti condotte giudicate meno allarmanti di altre, secondo soggettive valutazioni estranee all'esame del caso concreto, e dirette a coinvolgere intere categorie di reati, così da procurare una tanto anomala, quanto inammissibile ed impropria depenalizzazione generalizzata.
6. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3/7/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente (Carlo G. Giuseppe Grasso CORIE STRIMLA CASSAZIONE M oncle EPOSITATC CANCELLERIA 10 SET, 2015 Al Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHIAVONI 4