Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere, in sede esecutiva, la riduzione di pena ex art. 442 cod.proc. pen. in favore del condannato a pena detentiva diversa dall'ergastolo al quale era stato negato l'accesso al rito abbreviato per mancato consenso del pubblico ministero, in epoca precedente alla sostituzione del testo dell'art. 438 cod. proc. pen., per effetto della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato: retroattivo lo sconto di pena previsto dalla riforma OrlandoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2013, n. 8350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8350 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3802
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 18894/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD EB N. IL 06/11/1971;
avverso l'ordinanza n. 9/2013 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 21/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Jacoviello F.M. che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 15 marzo 2013 la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di DD TI, tesa ad ottenere in sede esecutiva la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato dall'art. 442 c.p.p., comma 2 nonché altre conseguenti statuizioni.
L'istanza risulta correlata al fatto che il DD, condannato con sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio ordinario in data 9 aprile 1999 (per sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri reati minori posti in continuazione), confermata in appello il 20 aprile 2000 (con modifiche relative alla entità della pena, determinata in anni 24) e divenuta irrevocabile il 10 maggio 2001, aveva formulato già in sede di udienza preliminare tenutasi il 3 marzo 1997 istanza di ammissione al rito abbreviato, su cui - data la normativa vigente all'epoca - non era intervenuto il necessario consenso da parte del pubblico ministero.
La mancata celebrazione del rito alternativo aveva in tal modo determinato la sfavorevole conseguenza di una commisurazione della pena più elevata, all'esito del giudizio ordinario. Tale effetto, nell'ottica dell'istante, si pone in contrasto con il principio di retroattività della norma penale più favorevole (nel caso di specie la disciplina introdotta con L. 6 dicembre 1999, n. 479 che ha eliminato taluni presupposti di accesso al rito) anche nell'ipotesi in cui l'aspetto innovativo della disciplina riguardi esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
In tal senso si ritiene, da parte dell'istante, applicabile al caso in esame il principio di recente affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella nota decisione 17 settembre 2009 nel caso CO
contro
Italia.
La Corte d'Appello, nel rigettare l'istanza, afferma in sintesi che:
- nel giudizio di merito svoltosi nei confronti del DD era stata sollecitata la verifica della fondatezza del diniego alla instaurazione del rito abbreviato posto dal pubblico ministero e il NA (con valutazione confermata nei gradi successivi) aveva ritenuto legittimo tale diniego non essendo il processo decidibile allo stato degli atti;
- la L. n. 479 del 1999, modificatrice dei presupposti di accesso al rito, era entrata in vigore solo dopo la decisione di primo grado;
- la decisione Cedu nel caso CO si riferiva a situazione radicalmente diversa, occupandosi del caso in cui il giudizio abbreviato era stato effettivamente celebrato e l'imputato, in virtù della norma allora applicata, era stato condannato alla pena dell'ergastolo in luogo della pena di 30 anni di reclusione prevista dalla disciplina esistente all'atto della richiesta. Ciò posto, la Corte afferma che le due situazioni prese in esame (effettiva celebrazione del rito abbreviato nel caso CO omessa celebrazione del rito abbreviato nel caso del DD) non possono essere, in virtù di detta essenziale diversità, trattate in modo analogo. La mancata celebrazione del rito abbreviato, nel caso del DD, è infatti dipesa dalla norma processuale che regolamenta le condizioni di accesso al rito, l'art. 438 cod. proc. pen. e le modifiche di tale norma non possono comportare, data la sua natura processuale, alcuna conseguenza in punto di entità della sanzione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - DD TI, articolando due motivi. Con il primo si deduce erronea applicazione della legge penale e delle altre disposizioni - anche di rango costituzionale - coinvolte nella interpretazione dell'istanza.
Si lamenta, in sintesi, l'erroneità della scelta interpretativa adottata posto che le due norme dell'art. 438 e 442 cod. proc. pen. vanno tra loro correlate e vanno ritenute, data l'obiettiva incidenza sull'entità della sanzione, norme di carattere penale e non processuale.
Da ciò la necessità di assicurare al DD - soggetto che aveva manifestato la volontà di accedere al rito abbreviato (ed alla correlata diminuzione di pena) già nella vigenza della precedente disciplina - il trattamento più favorevole derivante dalla modifica normativa dei presupposti di accesso al rito operati con L. n. 479 del dicembre 1999.
Il ricorrente non nega la diversità tra il caso CO (giudizio abbreviato celebrato) e quello oggetto del ricorso (giudizio abbreviato richiesto ma non celebrato in virtù del diniego opposto dal pubblico ministero) ma evidenzia che alla base della decisione della Cedu vi sarebbe - in ogni caso - il riconoscimento della natura sostanziale della disciplina di cui all'art. 442 cod. proc. pen., sì da determinare il diritto alla applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, con diritto alla modifica del giudicato, anche ai sensi degli artt. 3, 24 e 117 Cost. e art. 7 della Convenzione Europea.
Il mancato accesso al rito è infatti dipeso dalla conformazione normativa dell'epoca, superata da norma intervenuta a processo ancora in corso ma non ritenuta applicabile in virtù della fase (successiva alla decisione di primo grado);
con la disciplina successiva il rito sarebbe stato celebrato su mera espressione della volontà dell'imputato e da ciò sarebbe derivata la diminuzione della pena pari ad un terzo, così come previsto dall'art. 442 cod. proc. pen.. Ingiustificata, pertanto, la decisione della Corte d'Appello di escludere l'estensione del beneficio al DD, operata sulla base di una scorretta considerazione della valenza solo processuale della disposizione di legge rappresentata dall'art. 438 cod. proc. pen.. In ogni caso si evidenzia che la disciplina transitoria di cui alla L. n. 144 del 2000 non prevedeva la possibilità di formulare l'istanza di rito abbreviato, sulla base delle nuove norme, lì dove il processo - come nel caso del DD - si trovasse nella fase di legittimità, e si formula dubbio di costituzionalità sul punto. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza, riproponendo da diversa prospettiva i medesimi argomenti. La Corte d'Appello non avrebbe congruamente esplicitato le ragioni tese a negare l'applicazione in fase esecutiva della diminuente, limitandosi ad indicare la natura processuale della norma di cui all'art. 438 cod. pen.. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
La condizione processuale di DD TI, nel caso qui trattato, è profondamente diversa - come evidenziato nel provvedimento impugnato - da quella oggetto di considerazione nella decisione CEDU nel caso CO/Italia. Va anzitutto precisato, infatti, che il DD è stato tratto a giudizio per reati che non prevedevano, in astratto, la pena dell'ergastolo e che erano pertanto oggetto di possibile richiesta di definizione con il giudizio abbreviato ai sensi dell'adora vigente disciplina. Non vi è pertanto, per quanto riguarda la posizione dell'odierno ricorrente alcuna introduzione, con la L. 16 dicembre 1999, n. 479 di una opzione aggiuntiva di accesso al rito (la legge in questione reintroduce, invero, la possibilità di celebrazione del rito abbreviato in relazione ai reati punibili con l'ergastolo, che era stata eliminata dal quadro processuale, per eccesso di delega, dalla decisione numero 176 del 22.4.1991 della Corte Costituzionale) ma esclusivamente la rimodulazione dei presupposti di accoglimento dell'istanza (attraverso la eliminazione della condizione di decidibilità allo stato degli atti e dei suoi corollari). Il giudizio di primo grado nei confronti del ricorrente è stato definito nel mese di aprile dell'anno 1999 in modo ordinario, per le ragioni già esposte in parte narrativa (diniego del pubblico ministero motivato in relazione alla non decidibilità allo stato degli atti, peraltro confermato nei diversi gradi di giudizio). Va ricordato, sul punto, che a seguito della entrata in vigore della L. n. 479 del 16.12.1999 (cd. Legge Carotti) venne introdotta con D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144) una apposita disciplina transitoria.
Detta disciplina consentiva di operare la richiesta di giudizio abbreviato, avvalendosi delle nuove disposizioni, nei processi di primo grado lì dove non fosse ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data del 5 giugno 2000, per i reati diversi da quelli puniti con la massima pena dell'ergastolo, in ciò derogando al generale criterio tempus regit actum in senso più favorevole ai potenziali richiedenti.
Per i soli reati puniti con l'ergastolo, data la nuova introduzione della facoltà, il termine in questione era ulteriormente posposto alla prima udienza dibattimentale successiva al 5 giugno 2000, sempre che fosse ancora in corso l'istruzione dibattimentale o, in fase di appello, lì dove fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione.
Nel caso del DD (come si è detto, tratto a giudizio per reati non punibili con l'ergastolo) è evidente pertanto che l'avvenuta definizione del processo di primo grado in data 9 aprile 1999 era del tutto preclusiva alla riproposizione, secondo la nuova disciplina (comprensiva di norma regolatrice e disciplina transitoria), dell'istanza di accesso al rito abbreviato.
L' introduzione di una disciplina transitoria, all'epoca, era correlata alla necessità di favorire l'accesso al rito abbreviato - in funzione deflattiva - lì dove lo stato del procedimento di primo grado (istruzione non iniziata al 5 giugno 2000) fosse tale da giustificare l'utilità della celebrazione del rito, posto che nella nuova conformazione dell'istituto la diminuzione di pena è strettamente dipendente da ragioni di economia processuale (obiettiva proiezione del principio di ragionevole durata del processo) e non rappresenta esclusivamente un "premio" per la condotta del richiedente.
In tal senso, non può ipotizzarsi alcuna irragionevolezza della norma transitoria de qua, dato che il risvolto di carattere sostanziale (riduzione di pena, in caso di condanna) è funzionale alla effettiva celebrazione del rito e non già a forme di sindacato ex post circa la ricorrenza del presupposto della decibilità allo stato degli atti (si veda sul punto Corte Cost. n. 169 del 2003 in tema di conseguenze del diniego dell'istanza del rito abbreviato condizionato).
Da ciò deriva che nessuna violazione di norme di rango superiore alla legge ordinaria può dirsi avvenuta per tutti i casi - come quello qui in esame - in cui il giudizio abbreviato, pur oggetto di richiesta, non è stato celebrato per la riscontrata assenza dei presupposti all'epoca descritti dall'art. 438 cod. proc. pen. (consistenti nel consenso del pubblico ministero e nella decibilità allo stato degli atti).
E ciò non soltanto perché la norma regolatrice delle condizioni di accesso al rito è, in modo del tutto evidente, norma processuale, che proietta sullo svolgimento del procedimento opzioni legislative che ineriscono ai tempi e ai modi di esercizio di facoltà strettamente processuali, ma anche perché la nuova disciplina - come si è detto - è orientata in senso univoco a rendere inscindibile il binomio celebrazione effettiva del rito/effetto premiale riduttivo della sanzione. Dunque il ricorso del DD - e ancor prima l'istanza - ipotizzano un effetto non solo contrario ai contenuti della disciplina transitoria all'epoca introdotta (e ritenuta immune da vizi di costituzionalità, che andavano al più sollevati nel corso del procedimento e non già in fase esecutiva) ma agli stessi contenuti della nuova disciplina del rito post 1999, slegando - in ipotesi - l'effetto premiale (che viene richiesto in fase esecutiva) dalla effettiva celebrazione dell'abbreviato. Inconferente, dunque, il richiamo alle note conseguenze della decisione nel caso CO, ove si discuteva di un giudizio abbreviato realmente celebrato sulla base di una legittima aspettativa del richiedente di ottenere, in luogo dell'ergastolo, la pena di trenta anni di reclusione prevista dalla originaria versione dell'art. 442 c.p.p. come modificato dalla L. n. 479 del 1999, art. 30 norma vigente all'atto della richiesta. In tal caso, infatti, la Corte Europea ha ritenuto, in modo del tutto condivisibile, di tutelare detta aspettativa a fronte di una modifica in senso peggiorativo, operata in tale particolare ambito con il D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (che ha reintrodotto la sanzione dell'ergastolo in sede di abbreviato nell'ipotesi di commisurazione della pena includente l'isolamento diurno), ma tale decisione, come già ribadito in diversi arresti (da ultimo Sez. 1 n. 20933 del 4.12.2012, rv 255388) non può estendersi - data la peculiare sequenza normativa che ne rappresenta la premessa storica - ai casi di diniego alla celebrazione del rito abbreviato regolati dalle norme processuali succedutesi nel tempo. Nel caso CO, infatti, ad essere tutelata dalle norme convenzionali in tema di giusto processo (art. 6 Con. Eur.) è la legittima aspettativa del richiedente, a fronte della rinunzia a più ampie garanzie processuali, ad ottenere "quel" trattamento sanzionatorio previsto dalla ex mitior vigente al momento dell'istanza, previsione ritenuta quale componente essenziale della scelta, mentre nell'ipotesi qui coltivata ci si duole, a ben vedere, della mancata possibilità di usufruire, nel corso del procedimento, di una legge processuale successiva rispetto a quella vigente al momento della formulazione dell'istanza, fatto su cui l'imputato non poteva assolutamente fare affidamento alcuno. Le possibili opzioni circa la fruibilità di norme processuali che ampliano delle facoltà, successive all'atto regolato, sono, infatti, legittimamente modulate dal legislatore (anche in ossequio al generale criterio di cui 11 delle cd. preleggi e con il solo limite della irragionevolezza) legislatore che, nel caso di specie, ha emanato una apposita disciplina transitoria che non appare affetta da denunziabili disparità di trattamento (si veda, in termini generali, Sez. U. n. 27614 del 12.7.2007, nonché sul tema specifico, quanto di recente precisato dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 235 del 2013 con cui è stata dichiarata inammissibile una questione sulla disciplina transitoria de qua) per quanto sinora considerato. La stessa CEDU, peraltro, ha dichiarato insussistente la violazione delle norme in tema di giusto processo e di irretroattività delle norme penali in una successiva decisione (caso Morabito
contro
Italia, deciso il 27 aprile 2010) avente ad oggetto proprio la qui descritta disciplina transitoria in tema di facoltà di accesso al rito abbreviato adottata con il D.L. n. 82 del 2000, affermandone la natura processuale, il che ulteriormente esclude la fondatezza delle doglianze. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014