Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2013, n. 8350
CASS
Sentenza 27 novembre 2013

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Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere, in sede esecutiva, la riduzione di pena ex art. 442 cod.proc. pen. in favore del condannato a pena detentiva diversa dall'ergastolo al quale era stato negato l'accesso al rito abbreviato per mancato consenso del pubblico ministero, in epoca precedente alla sostituzione del testo dell'art. 438 cod. proc. pen., per effetto della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

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  • 1Giudizio abbreviato: retroattivo lo sconto di pena previsto dalla riforma OrlandoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2013, n. 8350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8350
Data del deposito : 27 novembre 2013

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