Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7615 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
0065888 076 15/02 OGGETTO: I W ocesso tributario /giudizio S Í I V N secondo grado/rilevanza N L L S efficacia nel giudizio I Z E ributario della sentenza N G Ɑ I I ale irrevocabile /potere - T V V uovere del Giudice tributario a U di valutare autonomamente i d Ầ fatti oggetto del giudizio D I penale/ sussistenza % S 9 L / REPUBBLICA ITALIANA U b / V 1 Z 6 I O 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 021793/1999+00037 1/2000 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 21 231 Dott. Pasquale Reale Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere Ud.19.10.2001 Dott.Enrico Altieri Consigliere Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE Sentenza N. 66888 Sul ricorso proposto da : Amministrazione Finanziaria dello Stato,in persona del Ministro pro tempore e 2° Ufficio Imposte Dirette di Roma,in persona del titolare pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati per legge in Roma via dei Portoghesi n.12 ricorrenti
Contro
RD ALna( RD AL) PA in persona del suo pre atore generale Andrea Imperiali, rappresentata e difesa disgiuntamente al prof.avv. R. Vaccarella e dall'avv. Bruno Gangemi e domiciliata in Roma c/o studio 6 5 0 2 legale Macchi di Cellere e Gangemi,via Cuboni 12,giusta procura speciale ed elezione di domicilio a margine del controricorso contestuale ricorso incidentale condizionato Controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.108/40/98,depositata in data 29.09.1998 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per la controricorrente e ricorrente in via incidentale l'avv. Vaccarella;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato Svolgimento del processo Sulla base del processo verbale di constatazione in data 15.5.1992, redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma,il II° Ufficio delle Imposte Dirette di Roma accertava nei confronti della RD AL PA,con riferimento all'anno 1988, un maggior reddito d'impresa (£.118.106.050.000,a fronte di un dichiarato di £.104.923.398.000); liquidava conseguentemente i maggiori tributi dovuti ai fini IRPEG ed ILOR ed irrogava le relative sanzioni. Il ricorso proposto dalla società avverso il relativo avviso di accertamento veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma con decisione in data 30.11.1995,poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio,a seguito di appello proposto dall'Ufficio, con sentenza n.108 del 17.6.1998. La CT riteneva infondati tutti i motivi di impugnazione dell'Ufficio,ivi compresi quelli attinenti ai recuperi a tassazione per "sovrafatturazione delle merci acquistate dalla RD AL da società straniere collegate” e per "duplicazione di costi per servizi intragruppo". Al riguardo i Giudici di appello rilevavano che su tali contestazioni era già intervenuta,in sede penale, una sentenza assolutoria con la formula perchè il fatto non sussiste: pronuncia, questa, avente effetto di cosa giudicata nel giudizio tributario e come tale preclusiva di un diverso apprezzamento dei motivi di impugnazione proposti dall'Ufficio in questa sede. Ricorrono per cassazione,congiuntamente, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato ed il II° Ufficio delle II.DD. di Roma,con un mezzo di gravame. Si è costituita la società intimata,la quale resiste con controricorso e propone altresì contestuale ricorso incidentale condizionato. A sua volta l'Amministrazione Finanziaria ha proposto controricorso all'avverso ricorso incidentale. La società ha depositato memoria con la quale oltre a ribadire le proprie difese deduce la inammissibilità del controricorso a ricorso incidentale( laddove l'A.F. replica alle argomentazioni del controricorso RD AL) per violazione del disposto dell'art.371 quarto comma cpc. Motivi della decisione -Preliminarmente,va osservato che il giudizio di merito in sede tributaria come emerge dalla epigrafe e dal testo della impugnata sentenza - risulta essersi svolto tra l'Amministrazione finanziaria da una parte e la RD ALna PA dall'altra,nei cui confronti risulta proposto il ricorso per cassazione ora in esame. Nel giudizio si è costituita la RD AL PA(v.controricorso e contestuale ricorso incidentale) nei cui confronti l'A.F. ha formalmente rivolto il controricorso all'avverso ricorso incidentale. Non essendo sorta al riguardo alcuna contestazione deve ritenersi pacifico che trattasi del medesimo soggetto nei cui confronti l'A.F. ha effettuato l'accertamento ora in esame. Ciò posto,si rileva che con un unico articolato motivo,l'Amministrazione Finanziaria deduce violazione e falsa applicazione degli artt.654 cpp e 207 disp.att.cpp nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che la CT abbia omesso di verificare e di dare conto che realmente i fatti materiali del processo penale fossero gli stessi che avevano dato luogo ai menzionati rilievi dell'Ufficio ( e che quindi la soluzione della controversia tributaria dipendesse comunque dai medesimi fatti oggetto del giudicato penale); inoltre, che la CT non abbia accertato che si trattasse effettivamente di sentenza emessa a seguito di dibattimento e non abbia tenuto conto che tale sentenza comunque non potrebbe fare stato nei confronti dell'Amministrazione,non costituitasi parte civile. Quanto alla RD AL, la società con il controricorso evidenzia per un verso l'applicabilità in sede tributaria del disposto dell'art.12 L.516/82 circa l'autorità di cosa giudicata della sentenza irrevocabile( oltre che di condanna,anche) di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di IVA,per quanto concerne i fatti materiali oggetto del giudizio penale;
per l'altro,la inapplicabilità al giudizio tributario degli artt.654 cpp e 207 disp.att. e l'applicabilità, al più, del disposto dell'art.652 cpp. Con il ricorso incidentale condizionato, la RD AL si duole della mancata pronunzia della CT in ordine alle eccezioni di merito proposte dalla società stessa con la memoria di costituzione in data15.4.1998 ( e precisamente in ordine alle già ricordate questioni attinenti la sovrafatturazione delle merci acquistate dalla RD AL da società straniere collegate nonchè la- duplicazione dei costi per servizi infragruppo). Il ricorso principale è fondato. M Al riguardo va osservato che l'art. 12 del Decreto Legge 10.7.1982 n. 429,convertito con modificazioni nella L.
7.8.1982 n.516 - contenente,tra l'altro, norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - al primo comma prevede(va),per quanto qui rileva, che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento * pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale”. Tale norma - emanata nella vigenza del codice di rito penale del 1930 e riproduttiva sostanzialmente del disposto dell'art.28 del medesimo cpp;
poi formalmente abrogata dall'art.25 lett.d) del D.Lgs.vo 10.3.2000 n.74 - già aveva subito,come più volte questa Corte ha avuto modo più volte di affermare (ex plurimis,Cass.civ.15089/2000;13939/1999;5730/1998;nonché Cass.sez.IIIpen.20.101994 n.10792, orientata nel senso di un'abrogazione implicita del predetto art. 12), una radicale modifica per effetto dell'entrata in vigore,dal 24.10.1989, del nuovo cpp e delle relative norme di attuazione,di coordinamento e transitorie( D. Lgs.vo 28.7.1989 n.271). -Infatti, l'art.654 cpp applicabile, ai sensi dell'art.207 delle norme di coordinamento citt.,nei procedimenti relativi “a tutti i reati, anche se previsti da leggi speciali” -disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi (e,pacificamente, anche in quelli tributari) diversi da quelli regolati dagli artt.651,652 e 653 del medesimo codice di rito, in modo difforme da quello previsto dall'art. 12 L.516/1982 cit. - come già nel vigore dell'art. 12 L.516/1982 Si richiede,a tal fine, non solo cit. che si tratti di sentenze irrevocabili pronunciate a seguito di - dibattimento e che si controverta intorno a un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale;
ma anche che i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Orbene, la normativa tributaria esplicitamente esclude dal relativo giudizio il giuramento e la prova per testimoni( art.7 comma quarto D.Lgs.vo 546/92 e in precedenza art.35 comma quinto DPR 636/72) mentre per converso ammette la prova per presunzioni, in qualche caso ( art.39 comma secondo DPR 600/73) anche se priva dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dal medesimo art.39 comma primo lett.d) e, in via generale, dall'art.2729 cod.civ). Sicchè,non rappresentando più il giudicato penale un vincolo di carattere assoluto per il Giudice tributario, se ne è tratta la conclusione( v.sentt. prima citate) che il Giudice medesimo, nell'esercizio dei propri poteri istruttori e di decisione,deve comunque procedere ad un autonomo esame delle risultanze tutte di causa. Nella specie,del tutto inosservante delle indicate regole di diritto risulta la decisione dei Giudici di secondo grado i quali si sono limitati a prendere atto della esistenza di una sentenza di assoluzione emessa in sede penale,per automatico la conseguenza della illegittimità trarne in modo dell'accertamento. Ciò comporta anche il difetto di motivazione della sentenza( sui punti n.1 e n.2 dell'appello: sovrafatturazione merci e duplicazione costi,in precedenza trattati) lamentato dalla ricorrente Amministrazione: unici punti,del resto, investiti specificamente con il ricorso per cassazione. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso principale deve essere dunque accolto la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata,con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CT del Lazio,all'evidenza occorrendo ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in questa sede. Quanto al ricorso incidentale condizionato della RD AL, esso va dichiarato inammissibile. Invero,costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato,e da questo Collegio pienamente condiviso fra le numerose conformi pronunzie,v.Cass.3908/2000; 21.5.1999 n.4756;23.11.1998 n.11861;18.6.1997 n.5438) che non sussiste interesse a ricorrere della parte totalmente vittoriosa nella fase di merito( come appunto accade per la RD AL PA) in ordine a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rimaste assorbite. Tale principio,come si è visto più volte da questa Corte riaffermato,deve estendersi anche a quelle eccezioni di merito che siano rimaste assorbite per effetto della pronunzia adottata nella sentenza impugnata: come appunto è avvenuto nel caso in esame, in cui il rilievo,da parte della CT,della esistenza di una sentenza penale ritenuta ostativa ad una diversa valutazione delle risultanze del giudizio ha avuto - come si ricava dal testo stesso della A V L A IV 'N IV V ISI ASI IS I MIN I IN AV IU TIC W TTY A A Ł 'Z'A V V EN 'N IN 9861/7/94 LSID 'N V 9 U IZV O AN carattere assorbente rispetto alle questioni prospettata dalla RD sentenza AL a sua difesa in ordine ai punti 1 e 2 dell'appello in precedenza ricordati. Ovvio,poi,che il disposto rinvio comporterà per il Giudice indicato - tenuto ad adeguarsi al principio di diritto in punto efficacia della sentenza penale irrevocabile emessa ai sensi dell'art.654 cpp( unica norma di riferimento,non essendo nel giudizio tributario neppure proponibile un'azione di risarcimento dei danni,attesa la tassatività dei casi di ricorso in stretto riferimento alla natura dell'atto impositivo o a quello reiettivo di apposita istanza del contribuente) - il dovere di esaminare ogni connessa questione di fatto e/o di diritto rimasta assorbita per effetto della pronunzia ora cassata e che sia ritenuta rilevante ai fini del decidere.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensoreT Гули всем IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAG 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista