Sentenza 13 ottobre 2004
Massime • 1
La sentenza emessa a seguito di patteggiamento per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, poiché, consistendo nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che é estraneo alla sua natura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2004, n. 43576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43576 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3869
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 003422/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC OB, N. IL 18/11/1951;
avverso ORDINANZA del 17/07/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'udienza impugnata. OSSERVA
con ordinanza in data 17/7/03 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato il beneficio della liberazione anticipata che era stato concesso al detenuto MI RT, nella misura complessiva di 135 giorni, con ordinanza emessa il 23/5/01 dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso. La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 54 comma 3 O.P., sul rilievo che il 29/1/02 il MI, nel corso dell'esecuzione successiva alla concessione della liberazione anticipata, aveva commesso delitti di rapina e furto aggravato per i quali con sentenza 29/10/02 del GIP del Tribunale di Campobasso divenuta irrevocabile gli era stata applicata su sua richiesta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.
Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge sull'assunto che, a norma dell'art. 54 comma 3 O.P., solo una sentenza di "condanna" per un delitto non colposo, e non anche una sentenza di applicazione di pena su richiesta, può comportare la revoca della liberazione anticipata.
La censura è fondata e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
Questa Corte ha già invero avuto ripetutamente occasione di affermare (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 28/10/99, Iacovone, rv. 214.591 e 19/12/00, Latri, rv. 218.549) che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio della liberazione anticipata atteso che, consistendo nell'applicazione di pena sine iudicio subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, che è estraneo alla sua struttura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2004