Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN00 1 04 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 21032/98 - Cron.107 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 28/11/00 CAPITANIO ConsigliereDott. Natale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal ALSO 1500dal Sig. AL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. -5 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MORICONI LIVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato FRANCHI MANILIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERUZZI PIERO ANTONIO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE JEFICIO COPIE Rilasciata copia legaleelettivamente domiciliato leggle in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig. 2000 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. 20. froof 4954 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, VIL CANCELLIERI -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce Rilasciata copia legale al Sig. INPS alla copia notificata del ricorso;
per diritti L. - resistente con mandato #3.1 GEN. 2001... avverso la sentenza n. 277/98 del Tribunale di LUCCA, IL CANCELLIERE depositata il 28/03/98 R.G.N. 1942/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. IV OR, con ricorso del 24 novembre 94, conveniva l'Inps davanti al Pretore di Lucca, per sentir accertare il proprio diritto alla maggiorazione sociale sulla pensione, ai sensi della legge n. 544/88, siccome non titolare di altri redditi. Il pretore rigettava la domanda. La OR proponeva appello. Il Tribunale di Lucca, con sentenza depositata il 28 marzo 98, rigettava il gravame. La OR ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato solo procura. Motivi della decisione. Va premesso che il Tribunale ha confermato la sentenza pretorile di rigetto della domanda, considerando assolutamente insufficiente l'autocertificazione, al fine di provare l'inesistenza di altri redditi, trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), comma 6 e co. 8 L. n. 544/88. Si assume che il co. 6 dell'art. citato prevede che la domanda all'INPS per ottenere la maggiorazione sia corredata da una dichiarazione resa dal richiedente su appposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti. A Se ne desume la rilevanza, ai fini probatori, dell'autocertificazione. Il motivo è infondato. Il rilievo dato, dalla legislazione relativa, all'autocertificazione, spiega efficacia solo nell'ambito amministrativo di cui detta legislazione esclusivamente si occupa, non in quello giudiziario, nel quale valgono le diverse regole probatorie sue proprie, fra le quali uno dei capisaldi è il principio che le dichiarazioni della parte fanno prova nei suoi confronti solo contra Ne consegue che il motivo va rigettato. flail la medesima, mai a suo favore (Cass. 10153/98). des 2 Col secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 210 cpc. Si afferma che vi erano i presupposti per ordinare all'Istituto l'esibizione dei documenti contenuti nella pratica della OR. Il motivo è infondato. Risulta da quanto evidenziato dalla stessa ricorrente sotto il primo motivo, che la domanda amministrativa deve essere accompagnata (comma 6 citato) soltanto dal certificato di stato di famiglia e da un modulo compilato dall'istante, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti. La ricorrente non ha minimamente dedotto quali altri documenti utili a dimostrare la sua " impossidenza, avrebbero potuto ricavarsi dal fascicolo dell'Inps. Dimodochè, per la sua genericità e irrilevanza, anche il secondo motivo esaminato va disatteso. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 28 novembre 2000 englichen Inauth Il Presidente: Il Cons. est.: I D , A S O 0 S L 1 A 3 L . де- ее3 T 3 O T , 6 B R A I S . 'A D E L N P L A S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E T 3 I S D 7 N - O Depositata in Cancelleria I G 8 P S - O 1 N M I A E 1 S D A oggi, 5 GEN 2001 I E E D , A G E O MA DI ILCOLLABORATORE T O G R E T T N E T IS DI CANCELLED L R E I P S R G U E I A E S T D L R R L O O E C D